Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade.
Interpello
L’interpello n. 72669 del 5 maggio 2023 formulato da un Comune riguarda la problematica sulla gestione dei rifiuti presenti sulle strade che, sebbene siano all’interno del territorio comunale, risultino di proprietà o in concessione ad altri Enti (Provincia, ANAS, Consorzi, ecc.).
Risposta Mase
I rifiuti abbandonati su suolo comunale vanno raccolti e gestiti dal Comune anche laddove tali rifiuti siano inquadrabili nella categoria generale dei rifiuti speciali.
La giurisprudenza amministrativa, con riferimento alla fattispecie dei rifiuti abbandonati su una strada pubblica, ritiene che il dlgs. n. 285/1992 (Codice della strada) prevalga come speciale rispetto all’articolo 198 del dlgs. 152/2006. Per l’effetto ha affermato che, nei casi in cui si accertino abbandoni di rifiuti a carico di ignoti su tratti stradali appartenenti ad enti proprietari diversi dai Comuni, si dovrà far riferimento agli obblighi derivanti dall’articolo 14 del Codice della strada e quindi richiedere all’ente proprietario di rimuovere i predetti rifiuti, sostenendone i relativi costi.
Pertanto, in caso di abbandono su suolo pubblico comunale, le attività di raccolta e trasporto competono ai Comuni stessi, anche laddove i rifiuti derelitti siano inquadrabili nella categoria generale dei rifiuti speciali.
Sul punto, anche il Mase con Circolare 14 maggio 2021, n. 51657 ha convenuto: “In merito ai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da costruzione e demolizione, sono da considerarsi rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera b-ter, punto 4), allorché per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell’abbandono”.
Tale inquadramento, precisa il Mase, “non significa che tali rifiuti siano ontologicamente urbani”, ma ha il solo scopo di garantire la pulizia di aree, strade pubbliche ecc. da qualsiasi rifiuto, a cura del Comune (cui compete, appunto, la gestione dei rifiuti urbani), il quale deve, quindi, provvedere alla raccolta,
trasporto e stoccaggio di tutti i rifiuti giacenti in aree pubbliche a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione.
Tale equiparazione, comunque, viene limitata alle prime fasi collegate con la raccolta, escludendo quelle successive di recupero o smaltimento che devono, quindi, avvenire, in conformità alla natura e qualità del rifiuto raccolto.
I Comuni, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali di propria titolarità in aree locate o detenute da soggetti terzi, possono adottare all’interno del regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani, disposizioni volte a definire competenze e modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti dalla pulizia delle strade.
Mase, Interpello 5 maggio 2023 n. 72669
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade.