La Commissione Europea, con regolamento UE 03/05/2023, n. 923, modifica l’allegato XVII del regolamento Reach sulle restrizioni in relazione al piombo e i suoi composti nel Pvc.
In particolare, il regolamento modifica l’allegato XVII sulle “restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Dal 29 novembre 2024 non è più possibile “immettere sul mercato o usare in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC”.
Da segnalare, peraltro, che il divieto è soggetto da svariate deroghe transitorie, tra cui fino al 28 maggio 2025 gli articoli in Pvc contenenti Pvc flessibile recuperato.
Inoltre, le nuove restrizioni non si applicano tra l’altro agli:
- articoli in Pvc immessi sul mercato fino al 28 novembre 2024,
- agli articoli rientranti nelle direttive in materia di
- imballaggi e rifiuti di imballaggio (direttiva 94/62/CE),
- apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) (direttiva 2011/65/UE),
- materiali destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e di sicurezza dei giocattoli (regolamento (CE) n. 1935/2004).
Come riportato nei considerando, “il piombo è una sostanza tossica che incide sullo sviluppo del sistema nervoso, causa malattie renali croniche e ha effetti nocivi sulla pressione sanguigna. Sebbene non sia stata stabilita alcuna soglia per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo neurologico dei bambini e sui reni, secondo l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare l’attuale esposizione umana al piombo attraverso gli alimenti e altre fonti supera ancora i livelli di esposizione tollerabili e determina effetti nocivi sullo sviluppo neurologico dei bambini”.
Regolamento Unione Europea 3 maggio 2023, n. 923
REGOLAMENTO (UE) 2023/923 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC.