Il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, contiene misure anche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il dl 48/2023, in vigore dal 5 maggio 2023, in materia di salute e sicurezza sul lavoro si evidenzia il Capo II (artt. 14-18) del decreto che modifica il Testo Unico di Sicurezza (dlgs 81/2008) rafforzando le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché aggiorna il sistema di controlli ispettivi.
Modifiche al dlgs 81/2008
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è modificato dall’art. 14, in particolare:
- lettera a) – introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza;
- lettera b) – estende ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV del D.Lgs 81/08;
- lettera c) – prevede l’obbligo per il medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del giudizio di idoneità. Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti;
- lettera d) – demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’adozione di un accordo mirato, tra l’altro, a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
- lettera e) – estende ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte;
- lettera f) – prevede che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo;
- lettere g) ed h) – la prima, volta a superare un vuoto normativo, un obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali, mentre la seconda conseguenziale, ne prevede una sanzione in caso di inottemperanza.
Altre disposizioni
Tra le altre disposizioni in materia di sicurezza previste al Capo II, si segnalano:
Attività ispettiva
L’articolo 15 è finalizzato ad orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva e anche a rendere disponibili con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive.
A tal fine viene previsto che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tali informazioni saranno rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni
L’articolo 17 istituisce un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, in particolare introduce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018.
Aggiornamento
Legge 85/2023 di conversione in Gazzetta
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 03-07-2023 la Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del decreto lavoro 48/2023, che prevede misure anche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Testo (Gazzetta Ufficiale)
Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48
Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro