Il Mase, con Dm 26 gennaio 2023, n. 45, approva il regolamento che individua nei siti di interesse nazionale (Sin) oggetti di bonifica gli interventi che non necessitano della preventiva valutazione e definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione ove prevista.
Il Dm 45/2023, in vigore dall’11 maggio 2023, approva la disciplina in attuazione dell’artico 243-ter del dlgs 152/2006 e distingue gli interventi e le opere:
- che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo;
- che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata (Scia);
- che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito (Miso), mediante comunicazione;
- che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale;
- soggetti a valutazione delle interferenze, i cui criteri e procedure sono oggetto di separati articoli.
Nell’allegato, sono riportati i requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti.
A tal riguardo, l’articolo 242-ter del Dlgs 152/2006, inserito dal Dl. n. 76/2020, disciplina la realizzazione di alcune tipologie di opere e interventi (tra cui i progetti del PNRR, sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo,…) nei siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di bonifica di interesse nazionale).
La norma prevede che in tali siti possano essere realizzate le categorie di opere e interventi ivi elencate al comma 1 subordinatamente al rispetto di una duplice condizione la cui valutazione (preventiva) è rimessa in capo all’autorità competente (Ministero o regione):
- assenza di pregiudizio e di interferenza con l’esecuzione e il completamento della bonifica in corso o potenziale;
- assenza di rischi per la salute tanto dei lavoratori che dei fruitori dell’area.
Decreto Ministeriale 26 gennaio 2023, n. 45
Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche’ i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalita’ di controllo.