Il Tar Lazio, con la sentenza n. 4830/2023, si è pronunciato sul rapporto e differenze tra Via ed Aia affermando che il rilascio dell’Aia è precluso in caso di Via negativa, ma può essere negato anche in caso di Via positiva.
Una valutazione di impatto ambientale (Via) negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia), al contrario legittimamente può essere negata l’Aia anche in presenza di una Via positiva.
La procedura di VIA investe, in via preventiva, i profili localizzativi e strutturali, mentre l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è invece il provvedimento complessivo con cui si valutano specificamente gli aspetti gestionali e dell’attività e dell’esercizio dell’impianto.
L’ambito specifico della VIA è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’opera e dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’AIA. La VIA precede quindi il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto.
L’AIA è caratterizzata dall’esame, ad un maggior livello di definizione, di tutti i profili ambientali ed abbraccia, rispettivamente, le emissioni nell’aria, convogliate e no, gli scarichi nell’acqua e nel mare, le emissioni sonore, le vibrazioni, gli odori, l’impatto sul suolo e sul sottosuolo; ed in definitiva l’impatto complessivo del progetto in base agli aspetti gestionali.
L’esame in sede di AIA richiede, dunque, l’esercizio di un’amplissima discrezionalità tecnica; comporta la valutazione concreta delle modalità e di funzionamento dell’impianto ed altresì, di norma, comporta l’adozione di tutta una serie di prescrizioni e raccomandazioni dirette a minimizzare l’impatto ambientale.
Il maggior livello di approfondimento implica, quindi, una retroazione dell’AIA sulla procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma, precisa e condiziona l’oggetto della seconda.
Pertanto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto.