Consiglio di Stato, smaltimento rifiuti e curatela fallimentare

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2208/2023 si è pronunciato sull’onere della curatela fallimentare di ripristino e di smaltimento dei rifiuti, ex art. 192 del dlgs 152/2006.

L’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. 152/2006 ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.

Infatti, l’abbandono di rifiuti costituisce una diseconomia esterna, ovvero un’esternalità negativa, derivante dall’attività di impresa, e quindi un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa debbono farsi carico per potere, corrispondentemente, avvantaggiarsi dell’eventuale residuo attivo della procedura.

Allo stesso risultato si giunge poi per altra via, considerando che l’abbandono di rifiuti ricade nell’ampia categoria degli illeciti amministrativi, che secondo costante giurisprudenza non si estinguono per fallimento del trasgressore, trattandosi di evento non equiparabile alla morte del reo.

Che poi il fallimento stesso non disponga dei mezzi economici necessari per fare quanto l’ordinanza prescrive è un problema di fatto, che può riguardare l’eseguibilità concreta del provvedimento, ma non ne inficia certo la legittimità.

Nel caso di specie, il sindaco del Comune emanava un’ordinanza, con la quale ordinava alla società “l’avvio delle operazioni di rimozione dei rifiuti: ordinanza poi annullata dal Tar in quanto il Comune non aveva dimostrato la sussistenza del presupposto di legge per emanarla, ovvero la “necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile”.

Per il Consiglio di Stato, è infondata l’eccezione per cui il fallimento come tale non potrebbe essere destinatario di un’ordinanza del tipo di quella impugnata. Comunque, si precisa che la stessa è stata emanata prima che il fallimento della società fosse dichiarato, e quindi in un momento in cui la legittimazione passiva della stessa sussisteva pacificamente.


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