Corte Costituzionale, illegittima norma Abruzzo requisiti Cer

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma regionale Abruzzo che stabilisce i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche rinnovabili (Cer).

La Consulta, in particolare, con la sentenza n. 48/2023 ha dichiarato incostituzionale – per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia») – la normativa della Regione Abruzzo (l. 8/2022) che attribuisce alla Giunta regionale il potere di stabilire i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche rinnovabili (CER).

Difatti, l’art. 31 del d.lgs. n. 199 del 2021 detta, al comma 1, i requisiti che i clienti finali devono possedere per poter organizzarsi in CER, e, al comma 2, le condizioni nel rispetto delle quali devono operare le CER. Tali requisiti e tali condizioni sono improntati al principio, espresso dalla direttiva (UE) 2018/2001, della massima apertura delle CER.

In questo contesto, l’evocato parametro interposto esprime dunque un principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», finalizzato a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare a una CER, in attuazione di quanto disposto dal legislatore europeo.

Diversamente, la disposizione regionale impugnata contrasta con tale principio fondamentale, in quanto affidando alla Regione il compito di definire i requisiti per poter partecipare a una CER, laddove essi sono invece già esaustivamente definiti dalla legge statale.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato:

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022), limitatamente alle parole «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e».


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