Reach, definizione di zona umida

Il Mase, con circolare n. 72 del 9 febbraio 2023, fornisce chiarimenti sulla definizione di “zona umida“, in seguito al regolamento (UE) n. 2021/57 di modifica del Reach.

La circolare 72/2023 fornisce chiarimenti sul regolamento (UE) 2021/57, che modifica l’allegato XVII del regolamento Reach (regolamento CE n. 1907/2006) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, in particolare per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide.

In particolare, nell’allegato XVII del regolamento e’ aggiunto il paragrafo 13 con la seguente definizione: a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua e’ stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondita’ non supera i sei metri durante la bassa marea.

L’allegato stesso prevede, a tutela dell’ambiente e di rischi potenziali per la salute umana, introduce una restrizione all’attività di sparo di munizioni al piombo all’interno o in prossimità di zone umide.

A tal riguardo, secondo il Mase, «la nozione di “zona umida” non descrive in maniera quantificata la dimensione minima di essa o la durata minima della sua esistenza, tale da rispondere alla natura temporanea della medesima zona».

Nozione di «zona umida»

Il Mase, innanzitutto chiarisce che per «zona umida» si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilita’ morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici.

Nelle zone umide cosi’ individuate il legislatore comunitario ha sancito il divieto, anche solo temporaneo, dell’uso del piombo.

Di converso, sono escluse dalla nozione di «zona umida» come disciplinata dal legislatore comunitario le aree che a causa delle loro dimensioni o della loro instabilita’, non sono suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici.


Mase – Circolare 9 febbraio 2023, n. 72
Circolare applicativa del regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimita’ di zone umide – Definizione di «zona umida».

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