La direttiva (UE) 2023/544 modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso inserendo nuove deroghe al divieto di uso del piombo ai pezzi di ricambio.
In particolare, la direttiva sostituisce l’allegato II alla Direttiva 18/09/2000, n. 53 recante i “Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)” relativa ai veicoli fuori uso al fine di disciplinare le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e negli accumulatori.
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della citata direttiva dispone: “Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all’allegato II alle condizioni ivi specificate”.
A tal riguardo, come riportato nell’allegato, ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
Le disposizioni devono essere recepite entro il 01/06/2023, che per quanto riguarda la disciplina italiana è il Dlgs 209/2003.
Direttiva Unione Europea 16 dicembre 2022, n. 544
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/544 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.