Il Tar, con Sentenza n. 267/2023, si è pronunciato sulla fattispecie di abbandono rifiuti affermando la responsabilità del proprietario per colpa di omessa vigilanza.
In caso di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (nella specie cumulo di pneumatici fuori uso, la maggior parte dei quali combusti) seppure non sia provato che il proprietario ne fosse a conoscenza, è tuttavia configurabile una colpa in termini di omissione della dovuta vigilanza, stante l’entità del cumulo di rifiuti presenti nel suo terreno e la mancata denuncia all’Autorità della loro presenza.
È pur vero che la recinzione del terreno è mera facoltà e non obbligo in capo al proprietario dello stesso, ma è ancor più vero che se questi avesse prestato la normale diligenza avrebbe quanto meno denunciato la presenza dei rifiuti sul suo terreno e il loro accumulo progressivo, allertando di conseguenza le Autorità competenti. Tra l’altro, risultando l’area interclusa, esiste un ancor più forte indizio di responsabilità per colpa omissiva.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, la disposizione normativa (art. 192 dlgs 152/2006) non prevede né legittima alcuna responsabilità oggettiva, né alcuna presunzione di colpa in capo al titolare del diritto di proprietà.
Pertanto, è necessario, a tal fine, che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati e, nel caso di specie, a seguito di contraddittorio instaurato con la comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha ordinato alla ricorrente la rimozione dei rifiuti, sulla base di una “colpa omissiva per non aver prestato la dovuta e necessaria vigilanza”, in riferimento alla mancata recinzione del fondo.
Dal verbale del sopralluogo ambientale svolto dai Carabinieri Forestali sul terreno della ricorrente, è emerso un vero e proprio deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (nella specie cumulo di pneumatici fuori uso, la maggior parte dei quali combusti), che si sviluppava su di una superficie di circa 60 mq.
Di conseguenza, se non è provato che la ricorrente ne fosse a conoscenza, è tuttavia configurabile una colpa in termini di omissione della dovuta vigilanza, stante l’entità del cumulo di rifiuti presenti nel suo terreno e la mancata denuncia (precedente alla comunicazione ex art. 7 L. 241/1990) all’Autorità della loro presenza.
In conclusione, secondo il Tar, l’ordinanza impugnata ha correttamente individuato la ricorrente quale responsabile in solido ai fini del compimento delle operazioni di rimozione, prelievo e trasporto del materiale presso adeguato impianto per lo smaltimento nonché di bonifica dell’area interessata.