Acque consumo umano, recepita direttiva UE 2020/2184

Con decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 è stata recepita la direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita’ delle acque destinate al consumo umano.

Il dlgs 18/2023, in vigore dal 21 marzo 2023 e in attuazione della Direttiva 2020/2184, disciplina la qualita’ delle acque destinate al consumo umano, con gli obiettivi di protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione, nonché assicurando che siano salubri e pulite migliorandone l’accesso.

Contenuti

Il decreto, in sintesi, disciplina:

  • il campo di applicazione e le esenzioni (art. 3);
  • gli obblighi generali da soddisfare affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite (art. 4);
  • i punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati (art. 5);
  • la valutazione e la gestione del rischio: delle aree di alimentazione dei punti di prelievo (art. 7); del sistema di fornitura idro-potabile (art. 8); dei sistemi di distribuzione idrica interni (art. 9);
  • i requisiti minimi di igiene per: i materiali che entrano a contatto (art. 10) e i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento (art. 11);
  • i controlli, sia esterni svolti dalla Asl che interni svolti dal gestore (artt. 12-14);
  • le sanzioni (art. 23);
  • abrogazioni (art. 25). Il provvedimento abroga il dlgs. n. 31/2001.

Esclusioni

Il Decreto n. 18/2023 non si applica alle (art. 3):

  • acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
  • acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione.

Punti di rispetto parametri

I valori per i parametri elencati nell’allegato I, Parti A e B devono essere rispettati (art. 5):

  • per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all’interno dei locali pubblici e privati;
  • per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
  • per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
  • per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;
  • per le acque prodotte dalle case dell’acqua, nel punto di consegna alla casa dell’acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto in articolo 3, comma 3.

Sanzioni

Le sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato, sono amministrative pecuniarie:

  • per violazioni commesse dal gestore;
  • da chiunque, come nella fattispecie di distribuzione di acqua destinata al consumo umano attraverso case dell’acqua, in violazione delle disposizioni previste.

Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (Gazzetta Ufficiale)
Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita’ delle acque destinate al consumo umano.

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18

Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita’ delle
acque destinate al consumo umano. (23G00025)

(GU n.55 del 6-3-2023)
Vigente al: 21-3-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in
particolare, l’articolo 31;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea
2021», e in particolare articolo 21, recante «Principi e criteri
direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184,
concernente la qualita’ delle acque destinate al consumo umano»;
Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita’ delle acque
destinate al consumo umano;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto l’articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, recante
«Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle
acque destinate al consumo umano»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante
«Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali»;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante «Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 26 marzo 1991, recante
«Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all’attuazione della
direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita’ delle acque destinate
al consumo umano, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174,
recante «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano»;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017, recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati
II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualita’ delle acque
destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 21 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e della salute, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle imprese e del
made in Italy, dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste, dell’ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari
regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Obiettivi

1. Il presente decreto disciplina la qualita’ delle acque destinate
al consumo umano.
2. Gli obiettivi del presente decreto sono la protezione della
salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque
siano salubri e pulite, nonche’ il miglioramento dell’accesso alle
acque destinate al consumo umano.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
seguenti:
a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche
denominate «acque potabili»:
1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso
potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi
domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla
loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione,
mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di
sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
2) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare e
incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel
corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione
o immissione sul mercato;
b) «allacciamento idrico»: la condotta idrica derivata dalla
condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e
attacchi, dedicati all’erogazione del servizio a uno o piu’ utenti;
esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale
della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al
punto di consegna dell’acquedotto; l’allacciamento idrico costituisce
parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta
pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o
comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la
documentata impossibilita’ del gestore idro-potabile di accedere
o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta’
privata;
c) «area di ricarica o alimentazione»: la porzione di bacino
idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee,
sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da
considerare nell’area di alimentazione anche le eventuali porzioni di
bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante
opere di trasferimento idrico;
d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»:
il sistema informativo centralizzato, istituito presso l’Istituto
Superiore di Sanita’ ai sensi dell’articolo 19;
e) «autorita’ sanitaria locale territorialmente competente»:
l’Azienda sanitaria locale (ASL), l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale
(AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla
salubrita’ delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela
della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e
regionali;
f) «casa o chiosco dell’acqua»: un’unita’ distributiva aperta al
pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente
affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al
consumatore direttamente in loco;
g) «Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)»: la
struttura funzionale all’attuazione del presente decreto, attribuita
all’Istituto Superiore di Sanita’ ai sensi dell’articolo 19;
h) «controllo della qualita’ delle acque destinate al consumo
umano»: l’insieme di attivita’ effettuate regolarmente in conformita’
all’articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel
tempo gli obblighi generali di cui all’articolo 4, nei punti di
rispetto delle conformita’ indicati all’articolo 5;
i) «edifici prioritari» o «locali prioritari»: gli immobili di
grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti
edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti
potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, come individuati
in allegato VIII;
l) «Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale» (EGATO):
l’organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun
Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano
obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell’ATO e al quale e’
trasferito l’esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia
di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’articolo 147,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) «evento pericoloso»: un qualsiasi evento che introduce
pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano
o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
n) «gestore idro-potabile»: il gestore del servizio idrico
integrato cosi’ come riportato all’articolo 74, comma 1, lettera r),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque
fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete
di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili,
o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la
distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie
o altri contenitori;
o) «filiera idro-potabile»: l’insieme dei processi che presiedono
alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano,
comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo,
che possono avere effetti sulla qualita’ dell’acqua; sono parte della
filiera, tra l’altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con
gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque
da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse
idriche da destinare al consumo umano, o, piu’ in generale, gli
approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da
destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il
trasporto e la distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano,
fino ai punti d’uso;
p) «sistema di fornitura idro-potabile»: l’insieme di risorse,
sistemi e attivita’ operate dal gestore idro-potabile a partire
dall’approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i
trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna;
sono altresi’ considerati gestori idro-potabili gli operatori del
settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e
operano quali fornitori di acqua;
q) «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario,
il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto,
anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema
idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati,
collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua;
r) «impresa alimentare»: un’impresa alimentare quale definita
all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;
s) «indicatori di perdite idriche di rete», da utilizzare ai fini
della valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della
direttiva 2000/60/CE: gli indicatori specificamente definiti
nell’allegato A (RQTI) alla deliberazione dell’Autorita’ di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR;
t) «misura di controllo»: ogni azione o attivita’ posta in essere
nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a
livello accettabile un rischio correlato al consumo dell’acqua o,
comunque, un’alterazione indesiderata della qualita’ dell’acqua;
u) «monitoraggio»: l’esecuzione di una sequenza pianificata di
osservazioni o misurazioni su elementi significativi della filiera
idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della
qualita’ dell’acqua; per monitoraggio operativo si intende la
sequenza programmata di osservazioni o misure per valutare il
regolare funzionamento delle «misure di controllo» poste in essere
nell’ambito della filiera idro-potabile;
v) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore
alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento
(CE) n. 178/2002;
z) «operatore economico», riferito a reagenti chimici e materiali
filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque
destinate al consumo umano: qualsiasi persona fisica o giuridica che
sottopone ai processi di certificazione e di autorizzazione tali
prodotti in conformita’ all’articolo 11, che puo’ essere il
fabbricante, l’importatore, il distributore o il rappresentante
autorizzato;
aa) «pericolo»: un agente biologico, chimico, fisico o
radiologico contenuto nell’acqua, o relativo alla condizione
dell’acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
bb) «piano di sicurezza dell’acqua»: il piano attraverso il quale
e’ definita ed implementata l’analisi di rischio della filiera
idro-potabile, effettuata in conformita’ all’articolo 6, articolata
in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a
queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di
competenza:
1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di
alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo
umano, effettuata in conformita’ all’articolo 7, con particolare
riguardo ai piani di tutela delle acque;
2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di
fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell’acqua del sistema di
fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo
stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano
fino al punto di consegna, effettuata in conformita’ all’articolo 8;
3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di
distribuzione idrica interni all’edificio, effettuata in conformita’
all’articolo 9;
cc) «punto di consegna»: il punto in cui la condotta di
allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti
dell’utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e’ posto in
corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La
responsabilita’ del gestore idrico integrato si estende fino a tale
punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o
comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata
impossibilita’ del gestore di accedere o intervenire su tratti di
rete idrica ricadenti in proprieta’ privata;
dd) «punto di utenza» o «punto d’uso»: il punto di uscita
dell’acqua destinata al consumo umano, da cui si puo’ attingere o
utilizzare direttamente l’acqua, generalmente identificato nel
rubinetto;
ee) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile»: l’insieme
delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e
controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze
private e i servizi pubblici;
ff) «rischio»: una combinazione della probabilita’ di un evento
pericoloso e della gravita’ delle conseguenze se il pericolo e
l’evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile;
gg) «Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque
Italiane (SINTAI)»: lo strumento per la raccolta e diffusione delle
informazioni relative allo stato di qualita’ delle acque interne e
marine sviluppato e gestito dall’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita’ di cui
alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in
coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI, gestito da
ISPRA, e’ il nodo nazionale «Water Information System for Europe»
(WISE), come definito dal decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 «Individuazione delle
informazioni territoriali e modalita’ per la raccolta, lo scambio e
l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti
conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e
nazionali in materia di acque» e lo strumento per la trasmissione dei
dati all’Agenzia Europea dell’Ambiente di cui al Regolamento (CE) n.
401/2009 del Parlamento Europeo;
hh) «sistema o impianto di distribuzione interno», anche detto
«rete di distribuzione interna» o «sistema di distribuzione
domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati
fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al
consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di
distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest’ultima
direttamente o attraverso l’allacciamento idrico;
ii) «zona di fornitura idro-potabile», di seguito anche «zona di
fornitura» o «water supply zone»: un’area all’interno della quale le
acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la
loro qualita’ puo’ essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla
base di evidenze oggettive.

Art. 3

Campo di applicazione ed esenzioni

1. Il presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi
del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente
legislazione;
c) alle acque di cui all’articolo 2, comma 1), lettera a, punto
2), se:
1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie
dell’operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai
provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e
in particolare comprese nei «principi dell’analisi dei pericoli e dei
punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto
per le stesse dei valori di parametro di cui all’allegato I, Parti A
e B;
2) la loro qualita’ non puo’ avere conseguenze dirette o
indirette sulla salubrita’ del prodotto alimentare finale, secondo
quanto valutato dall’autorita’ sanitaria territorialmente competente;
d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici
diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle
imprese alimentari, la cui qualita’ non abbia ripercussioni, dirette
o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perche’
regolate da diversa specifica normativa, come individuate
nell’allegato V.
2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o
contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione,
preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al
presente decreto fino al punto di rispetto della conformita’ di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora siano destinate ad
essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere
ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere
considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
3. Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case
dell’acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto
di rispetto della conformita’ di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
e), e, rientrando nell’attivita’ di somministrazione diretta al
pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate
alimenti.
4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente
comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
5 e all’allegato I, Parti A e B.
5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell’acqua, il
trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idro-potabili,
sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli
da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati.
6. I requisiti minimi di cui all’allegato I, Parte A, non si
applicano all’acqua di sorgente di cui al decreto legislativo 8
ottobre 2011, n. 176.
7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10 m³
di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell’ambito di
un’attivita’ commerciale o pubblica, sono soggetti soltanto alle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 13, 14 e
15, e ai pertinenti allegati.

Art. 4

Obblighi generali

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e
pulite.
2. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dal
presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e
pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, ne’
altre sostanze, in quantita’ o concentrazioni tali da rappresentare
un potenziale pericolo per la salute umana;
b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell’allegato
I, Parti A, B e D;
c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari
non riportati nell’allegato I e fissati ai sensi dell’articolo 12,
comma 13;
d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli
articoli da 5 a 15.
3. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo’
avere l’effetto di consentire un deterioramento del livello esistente
della qualita’ delle acque destinate al consumo umano tale da avere
ripercussione sulla tutela della salute umana, ne’ l’aumento
dell’inquinamento delle acque destinate alla loro produzione.
4. I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua
al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una
valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti
in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli
indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all’articolo 2,
comma 1, lettera s).
5. ARERA provvede all’acquisizione dei risultati della valutazione
e alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale,
trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da
adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio
di perdita idrica stabilito dalla Commissione europea con atto
delegato previsto entro il 12 gennaio 2028, e’ stabilito un piano
d’azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il
tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest’ultimo
superi la soglia media stabilita dalla commissione.

Art. 5

Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati

1. I valori per i parametri elencati nell’allegato I, Parti A e B,
devono essere rispettati:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel
punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolta’
tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto
rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile
prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste
fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all’interno
dei locali pubblici e privati;
b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una
cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e
destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in
bottiglie o contenitori;
d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una
impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;
e) per le acque prodotte dalle case dell’acqua, nel punto di
consegna alla casa dell’acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di
quanto disposto in articolo 3, comma 3.
2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del
gestore idro-potabile, si considera che quest’ultimo abbia adempiuto
agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro
sono rispettati nel punto di consegna quale definito all’articolo 2,
comma 1, lettera cc.
3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione
interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di
cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel
punto di utenza all’interno dei locali pubblici e privati. A tal
fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema
di distribuzione interno assicura l’adempimento degli obblighi
previsti all’articolo 9.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista
il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo
nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro
nell’allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al
rubinetto, e si abbia evidenza certa che l’inosservanza sia dovuta al
sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:
a) l’autorita’ sanitaria locale territorialmente competente
dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre
il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la
fornitura, quali, ad esempio:
1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore
del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;
2) ferma restando la responsabilita’ primaria di intervento del
gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al
gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la
natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale
ad esempio la possibilita’ di impiego di adeguate tecniche di
trattamento, tenendo conto della fattibilita’ tecnica e economica di
tali misure;
b) l’autorita’ sanitaria locale territorialmente competente ed il
gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono
affinche’ i consumatori interessati siano debitamente informati e
consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da
adottare.

Art. 6

Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato
sul rischio

1. L’approccio basato sul rischio e’ finalizzato a garantire la
sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l’accesso
universale ed equo all’acqua in conformita’ al presente decreto,
implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli
di diversa origine e natura – inclusi i rischi correlati ai
cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla
continuita’ della fornitura – conferendo priorita’ di tempo e risorse
ai rischi significativi e alle misure piu’ efficaci sotto il profilo
dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti,
coprendo l’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla
distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformita’ dell’acqua
specificati all’articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di
informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili
e le autorita’ competenti in materia sanitaria e ambientale.
2. L’approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi:
a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al
consumo umano, in conformita’ all’articolo 7;
b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di
fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo
stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano
fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in
conformita’ all’articolo 8;
c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di
distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in
conformita’ all’articolo 9.
3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2,
si basa sui principi generali della valutazione e gestione del
rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanita’,
trasposti nelle Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani
di Sicurezza dell’Acqua, elaborate dall’Istituto superiore di sanita’
(ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive modifiche e
integrazioni.
4. Le regioni e province autonome effettuano e approvano una
valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i
punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano di cui al
comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai
sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
attraverso l’interoperabilita’ dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA
ai sensi dell’articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione delle
Autorita’ ambientali regionali, delle Autorita’ sanitarie regionali e
locali, delle Autorita’ di bacino distrettuali, del Ministero della
salute, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
nonche’ dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria
competenza.
5. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 4, e’
effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a
intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario,
aggiornata.
6. La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera
idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), e’ effettuata dai
gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029,
riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se
necessario, aggiornata.
7. Per le finalita’ di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:
a) dimostrano l’adeguatezza della valutazione e gestione del
rischio della filiera idro-potabile ai criteri di cui all’articolo 8,
mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) per ogni
sistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all’approvazione
da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)
di cui all’articolo 19;
b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al PSA
per il sistema di fornitura idro-potabile siano costantemente
conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita’ sanitarie
territorialmente competenti, mediante condivisione degli stessi con
il sistema «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili
(AnTeA)», secondo quanto indicato in allegato VI; la tracciabilita’
di tali dati dovra’ essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a
partire dalla prima valutazione indicata al comma 6.
8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di
distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al
comma 2, lettera c), e’ effettuata dai gestori idrici della
distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029,
inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei
anni e, se necessario, aggiornata.
9. Per le finalita’ di cui al comma 8, i gestori della
distribuzione idrica interna:
a) dimostrano su richiesta dell’autorita’ sanitaria locale
territorialmente competente, il rispetto dei requisiti di cui
all’articolo 9, tenendo conto del tipo e della dimensione
dell’edificio;
b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro
documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi
disponibili alle autorita’ sanitarie territorialmente competenti; la
tracciabilita’ di tali dati dovra’ essere garantita almeno per gli
ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma
8.
10. Le attivita’ di approvazione delle valutazioni e gestioni del
rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell’ambito delle
funzioni ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di
sorveglianza sui piani di sicurezza dell’acqua di cui all’articolo
20.

Art. 7

Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei
punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano

1. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome sulla
base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il
SINTAI, elencate all’allegato VII, di quelle rese disponibili
dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal
gestore idro-potabile, nonche’ delle altre informazioni necessarie
alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della
parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle
relative all’applicazione dell’articolo 94 dello stesso decreto e dai
PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,
provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al
consumo umano.
2. Al fine di rendere piu’ efficace l’azione
tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu’ punti di
prelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorita’ ambientali
delle regioni e province autonome possono attuare la valutazione e
gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare
le eventuali differenze locali.
3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:
a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti
di prelievo:
1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione
per i punti di prelievo;
2) una mappatura delle aree protette di cui all’art. 117 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite
dall’art. 94 del medesimo decreto;
3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo
delle aree di alimentazione; poiche’ tali dati sono potenzialmente
sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza
pubblica, le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome
provvedono affinche’ tali dati siano protetti e comunicati
esclusivamente alle autorita’ competenti e ai gestori idro-potabili;
4) una descrizione dell’uso del suolo, del dilavamento e dei
processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di
prelievo;
b) l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle
aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del
rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita’ delle acque
da destinare al consumo umano; tale valutazione prende in esame i
possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della
qualita’ dell’acqua, nella misura in cui cio’ possa rappresentare un
rischio per la salute umana;
c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle
acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque
da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o
inquinanti selezionati tra i seguenti:
1) parametri di cui all’allegato I, parti A, B, o fissati
conformemente all’articolo 12, comma 12;
2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3
della lettera B, Parte A, dell’allegato I alla parte terza del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati
sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella
1/A dell’allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152
del 2006;
4) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei
Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di
cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell’allegato I alla
parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
5) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al
consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base
dell’esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del
presente comma;
6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare
un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l’uso di acque
destinate al consumo umano;
7) sostanze e composti inseriti nell’«elenco di controllo»
stabilito a norma dell’articolo 12, comma 10.
4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere
utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82,
117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n.
152 del 2006.
5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), puo’ essere
utilizzato l’esame dell’impatto delle attivita’ umane svolto a norma
dell’articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonche’ le
informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma
dell’allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto.
6. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome
scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra
quelli indicati del comma 3, lettera c), perche’ considerati
pertinenti alla luce dell’individuazione dei pericoli e degli eventi
pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o alla
luce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili
conformemente al comma 8.
7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera
c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per
la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano,
le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome possono
utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82,
118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra
legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di
prelievo.
8. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome, che a
vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori
idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione
per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano,
anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenute
ad informare tempestivamente le competenti autorita’ sanitarie delle
regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita’ e delle
concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti
monitorati.
9. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome
provvedono altresi’ a definire le procedure operative interne e ad
approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al
consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del
SINTAI e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle
competenti Autorita’ sanitarie delle regioni e province autonome.
10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui
al comma 3, le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome
provvedono affinche’ siano adottate le opportune misure di gestione
del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati,
partendo dalle seguenti misure di prevenzione:
a) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di
attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre
alle misure previste o adottate ai sensi dell’articolo 116 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire la
qualita’ delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali
misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di
misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le Autorita’
ambientali delle regioni e province autonome provvedono, in
collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di
interessi, affinche’ chi inquina adotti tali misure di prevenzione;
b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle
sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o
in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o
nelle acque da destinare a consumo umano, che potrebbero costituire
un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o
comportare un deterioramento inaccettabile della qualita’ delle acque
destinate al consumo umano e che non sono stati presi in
considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno,
conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n.
152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e’ incluso nei programmi
di controllo di cui all’articolo 12, comma 4, lettera e);
c) valutazione della necessita’ di definire o adattare zone di
salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle
aree protette ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo n.
152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall’articolo 94 del
medesimo decreto.
11. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome
provvedono affinche’ l’efficacia delle misure di cui al precedente
comma sia riesaminata ogni sei anni.
12. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome
garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle
informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla
base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti
Autorita’ ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome
possono:
a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori
monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della
disponibilita’ di adeguati approcci metodologici e metodiche
analitiche;
b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza
del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro
dall’elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare
conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, comma 4, lettera
a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di
fornitura, a condizione che:
1) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi
dell’allegato II, Parte B, punto 1;
2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle
evidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della
qualita’ delle acque destinate all’uso umano.
13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la
frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro
dall’elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al
comma 12, lettera b), le Autorita’ ambientali delle regioni e
province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato
monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della
valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i
punti di prelievo, in conformita’ dell’articolo 12, comma 3.
14. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome e le
Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono
ad ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di cui
all’allegato VII, riguardanti:
a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di
monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
b) l’individuazione delle pressioni significative e dei parametri
monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di
monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano;
c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009.
15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e
sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per le finalita’ di
implementazione del piano di sicurezza dell’acqua del sistema di
fornitura idro-potabile di cui all’articolo 8.
16. Per le finalita’ di cui ai commi 14 e 15 e dell’articolo 6,
comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri
vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per
l’interoperabilita’ dei dati di SINTAI e AnTeA.

Art. 8

Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura
idro-potabile

1. I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione
del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso
l’elaborazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile e la
successiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del
CeNSiA, secondo quanto previsto all’articolo 6, commi 6 e 7.
2. Il PSA di cui al comma 1 e’ conforme ai seguenti criteri:
a) tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del
rischio effettuata conformemente all’articolo 7;
b) include un’analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici
consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine,
per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi
del precedente comma, come, tra l’altro, nel caso di prelievo di
acque di origine marina;
c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di
prelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione
dell’acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura
idro-potabile;
d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell’ambito del
sistema di fornitura idro-potabile, includendo una valutazione dei
rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana
attraverso l’uso delle acque, tenendo conto anche dei rischi
derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla
vulnerabilita’ dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuita’
della fornitura, per garantire l’accesso universale ed equo ad acqua
sicura;
e) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate alla
prevenzione e all’attenuazione dei rischi individuati nel sistema di
fornitura idro-potabile, che potrebbero compromettere la qualita’
delle acque destinate al consumo umano;
f) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate nel
sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle misure previste o
adottate conformemente all’articolo 7, comma 10, del presente decreto
e all’articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per
l’attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei
punti di prelievo che potrebbero compromettere la qualita’ delle
acque destinate al consumo umano;
g) definisce e pone in essere un adeguato programma di
monitoraggio operativo specifico per il sistema di fornitura e un
programma di controllo, conformemente all’articolo 12;
h) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di
preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo
umano, garantisce che sia verificata l’efficacia della disinfezione
applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello piu’ basso possibile senza compromettere la
disinfezione, che la contaminazione da reagenti chimici per il
trattamento sia mantenuta al livello piu’ basso possibile e che
qualsiasi sostanza residua nell’acqua non comprometta l’espletamento
degli obblighi generali di cui all’articolo 4;
i) include una verifica della conformita’ di materiali a contatto
con le acque destinate al consumo umano e di reagenti chimici e
materiali filtranti impiegati per il loro trattamento, riguardo ai
criteri stabiliti agli articoli 10 e 11.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per il
sistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai commi
1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei controlli
interni di verifica della conformita’ sulle acque destinate al
consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui all’articolo
14 e tenendo conto delle seguenti condizioni:
a) possibilita’ di ridurre la frequenza dei controlli di un
parametro o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da
sottoporre a controllo interno, ad eccezione dei parametri
fondamentali di cui all’allegato II, Parte B, punto 1, gruppo A, in
uno dei seguenti casi:
1) sulla base del valore assunto da un parametro in acqua non
trattata, che ne comprovi la non rilevanza, conformemente alla
valutazione del rischio delle aree di alimentazione di cui
all’articolo 7, comma 3;
2) quando un parametro puo’ derivare solo dall’uso di una
determinata tecnica di trattamento o di un metodo di disinfezione o
di un materiale, che non siano utilizzati dal gestore idro-potabile;
3) sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, Parte C;
4) sulla base delle valutazioni dell’autorita’ competente in
fase di approvazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile
da parte del CeNSiA, richiamate all’articolo 6, comma 10, per cui sia
accertato che cio’ non compromette la qualita’ delle acque destinate
al consumo umano;
b) obbligo di ampliamento dell’elenco dei parametri da sottoporre
a controllo interno ai sensi dell’articolo 14 o di aumento della
frequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi:
1) sulla base del riscontro di un parametro in acqua non
trattata, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo di cui all’articolo 7, comma 3;
2) sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, Parte C.
4. La valutazione del rischio del sistema di fornitura
idro-potabile riguarda i parametri di cui all’allegato I, parti A, B
e C, i parametri supplementari fissati ai sensi dell’articolo 12,
comma 13, nonche’ le sostanze o i composti inseriti nell’elenco di
controllo stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 10, e i
controlli supplementari di cui all’articolo 12, comma 12.
5. Le forniture idro-potabili che erogano, in media, tra 10 e 100
m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, non sono
soggetti all’obbligo di applicazione del presente articolo, a
condizione che l’autorita’ sanitaria locale territorialmente
competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la
qualita’ delle acque destinate al consumo umano.
6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al comma
5 siano esentati, sussiste per essi l’obbligo di controlli interni
periodici in conformita’ all’articolo 14.

Art. 9

Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione
idrica interni

1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una
valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione
idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato
VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato
I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive,
proporzionate al rischio, per ripristinare la qualita’ delle acque
nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante
da questi sistemi.
2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del
comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione
del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e
gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di
distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di
talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN
22/32.
3. Nei casi di non conformita’ ai punti d’uso nei locali degli
edifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di
distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto
delle disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 5, commi 2, 3 e
4, si applicano le misure correttive di cui all’articolo 15.
4. Le regioni e province autonome promuovono la formazione
specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento
con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi
idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che
operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e
dell’installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano
in contatto con l’acqua destinata al consumo umano, anche nell’ambito
delle attivita’ di formazione professionale e qualifica di cui al
decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o
provinciali di settore.

Art. 10

Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con
le acque destinate al consumo umano

1. Per l’espletamento degli obblighi generali di cui all’articolo
4, i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in
caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti
esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la
distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono,
in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel
tempo:
a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della
salute umana, come previsto dal presente decreto;
b) alterare il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c) favorire la crescita microbica;
d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli
superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita’
previste per il loro utilizzo.
2. I materiali di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare
le caratteristiche degli scarichi derivanti dall’acqua con cui essi
vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto
dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti
nell’allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del
2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli
obiettivi di qualita’ dei corpi idrici previsti all’articolo 101,
commi 1 e 2, del medesimo decreto.
3. Nelle more dell’adozione e della relativa applicazione degli
atti di esecuzione che la Commissione europea prevede di adottare per
stabilire requisiti minimi armonizzati per i materiali sulla base dei
principi sanciti nell’allegato V, ai materiali contemplati dal
presente articolo si applicano le disposizioni nazionali stabilite
nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174. Ai fini
della tutela della salute umana, nel caso in cui sia necessario
recepire evidenze scientifiche in letteratura, indicazioni fornite da
organismi scientifici nazionali e internazionali o atti dell’UE, il
Ministro della salute, in cooperazione con l’ISS, puo’ adottare
criteri aggiuntivi di idoneita’ per i materiali che entrano a
contatto con l’acqua destinata al consumo umano.

Art. 11

Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti
attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate
al consumo umano.

1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti
dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da
impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (in
prosieguo denominati «ReMaF»), definiti in allegato IX, sezione A,
utilizzati nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e
distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano,
immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata al
comma 4.
2. I ReMaF di cui al comma 1 devono essere compatibili con le
caratteristiche dell’acqua con cui vengono posti a contatto e, per le
finalita’ degli obblighi generali di cui all’articolo 4, in
condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non
devono nel tempo:
a) compromettere, direttamente o indirettamente, la sicurezza
dell’acqua o la sua idoneita’ al consumo umano;
b) alterare il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c) favorire indirettamente la crescita microbica;
d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli
accettabili per il raggiungimento delle finalita’ previste con il
trattamento.
3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche
degli scarichi derivanti dall’acqua con cui essi vengono posti a
contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori
limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell’allegato 5,
alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni
caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita’ dei
corpi idrici previsti all’articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo
decreto legislativo.
4. A decorrere dal 12 gennaio 2036, possono essere immessi sul
mercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione,
trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, esclusivamente i ReMaF conformi al
presente decreto, autorizzati dal CeNSiA e registrati nel sistema
AnTeA secondo le modalita’ riportate nell’allegato IX, sezione E,
previa certificazione di conformita’ ai requisiti tecnici di
idoneita’ di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato.
5. Per l’espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere
dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici possono avviare l’iter
di autorizzazione di un ReMaF secondo le procedure descritte
nell’allegato IX, sezione E, sulla base della certificazione di
conformita’ richiamata al comma 4, rilasciata da un Organismo di
certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da
un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008.
L’autorizzazione del CeNSiA puo’ essere concessa solo a un ReMaF che
sia conforme ai requisiti tecnici di idoneita’ per l’uso convenuto,
riportati in allegato IX, sezioni B, C e D.
6. Ai fini dell’immissione in commercio, successivamente
all’autorizzazione e alla registrazione di cui ai commi 4 e 5, i
ReMaF devono essere corredati da apposite attestazioni di rispondenza
ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto quali una
marcatura o etichettatura o stampigliatura ovvero una dichiarazione
di conformita’ sostitutiva, nonche’ un codice alfanumerico
identificativo univoco, rilasciate dal CeNSiA secondo le modalita’
riportate nell’allegato IX, sezione E.
7. L’elenco aggiornato dei ReMaF autorizzati ai sensi del presente
decreto e’ pubblicato in una apposita sezione del sistema informativo
centralizzato AnTeA, a norma dell’articolo 19, comma 4, lettera d).
8. Le attivita’ di autorizzazione per l’immissione sul mercato
nazionale dei ReMaF in conformita’ al presente decreto sono eseguite
dal CeNSiA nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, lettera b).
9. Un ReMaF in possesso di un’autorizzazione concessa da un altro
Stato membro dell’Unione europea o facente parte dell’accordo sullo
Spazio economico europeo (SEE) o dell’Associazione europea di libero
scambio (EFTA), puo’ essere immesso sul mercato nazionale a
condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione
igienico-sanitaria da parte di un Organismo tecnico-scientifico
riconosciuto nel medesimo Paese, sulla base di criteri che
garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente
a quello del presente decreto.
Ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il CeNSiA
riconosce l’autorizzazione concessa dallo Stato membro dell’Unione
europea o facente parte del SEE o dell’EFTA, e procede alla
registrazione secondo quanto stabilito in allegato IX, sezione E.
10. E’ consentita l’importazione per l’immissione sul mercato
nazionale dei ReMaF non unionali o provenienti da Stati non
appartenenti allo Spazio economico europeo o all’Accordo europeo di
libero scambio, solo se conformi alle disposizioni del presente
articolo, autorizzati e registrati secondo le modalita’ riportate
nell’allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita’ ai
requisiti tecnici di idoneita’ di cui alle sezioni B, C e D del
medesimo allegato.
11. Gli Operatori economici che producono o commercializzano i
ReMaF in conformita’ al presente decreto:
a) sono responsabili di garantire e mantenere costantemente per
gli stessi il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente
decreto e sono tenuti a dimostrare di aver adeguatamente provveduto
ai controlli e agli accertamenti necessari;
b) mettono a disposizione delle competenti autorita’ sanitarie
che ne fanno richiesta, le informazioni necessarie a consentire la
verifica della conformita’ dei ReMaF ai requisiti fissati nel
presente decreto;
c) assicurano che ogni fornitura di ReMaF sia corredata delle
attestazioni di rispondenza al presente decreto, descritte al comma
6;
d) informano tempestivamente l’Organismo di certificazione
richiamato al comma 5, di qualsiasi modifica esercitata su uno
specifico ReMaF gia’ autorizzato o in fase di autorizzazione, inclusa
quella riguardante il processo di produzione;
e) adottano, per quanto di competenza, misure idonee a prevenire
fenomeni di contaminazione degli stessi durante le fasi di trasporto,
stoccaggio e distribuzione, al fine di evitare possibili
deterioramenti della qualita’ dell’acqua con cui essi saranno posti
in contatto;
f) garantiscono la purezza e la qualita’ dei precursori impiegati
nella generazione in situ dei reagenti chimici di cui al comma 12.
12. Nel caso dei reagenti chimici generati in situ da precursori,
per quanto di competenza, l’obbligo di garantire la purezza e la
qualita’ dei reagenti chimici generati sul luogo ricade sui
fabbricanti o distributori dei dispositivi generatori e sui gestori
idro-potabili che li utilizzano, al fine di assicurare gli obblighi
di cui al comma 2.
13. Chiunque sia responsabile di interventi di captazione,
trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, e’ tenuto a:
a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati ai sensi del
presente decreto e immessi sul mercato nazionale dalla data indicata
al comma 4;
b) adottare misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione
durante le fasi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e
installazione dei ReMaF, assicurando le condizioni di utilizzo
previste per il ReMaF, al fine di evitare il deterioramento della
qualita’ dell’acqua con cui essi saranno posti in contatto.
14. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato
nazionale dalla data indicata al comma 4, conserva per almeno cinque
anni dal loro utilizzo, preferibilmente in formato digitale, la
relativa documentazione di acquisto e le attestazioni di rispondenza
al presente decreto di cui al comma 6, rendendole disponibili
all’autorita’ sanitaria locale territorialmente competente che ne fa
richiesta.
15. La vigilanza sul territorio nazionale e all’importazione dei
ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a
decorrere dalla data indicata al comma 4, e’ esercitata
rispettivamente dalle autorita’ sanitarie locali e dagli Uffici di
sanita’ marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti,
in conformita’ con quanto previsto in allegato IX, sezione F.
16. I ReMaF immessi sul mercato nazionale prima della data indicata
al comma 4 e conformi alle disposizioni previgenti, potranno essere
utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
reagenti chimici da impiegare nei processi tecnologici connessi con
la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo
umano, definiti in allegato IX, sezione A1.

Art. 12

Controlli

1. I controlli volti a verificare la qualita’ delle acque destinate
al consumo umano consistono nell’insieme di attivita’ effettuate
regolarmente e in conformita’ al presente articolo e all’allegato II,
Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel
tempo gli obblighi generali di cui all’articolo 4.
2. Per l’adempimento dei controlli di cui al comma 1, le autorita’
sanitarie delle regioni e province autonome adottano opportuni
programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che
insistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli
obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all’allegato II, Parte
A, avvalendosi delle autorita’ sanitarie locali territorialmente
competenti e delle Agenzie del SNPA, coordinandosi con i gestori
idro-potabili, e tenendo conto dei risultati della valutazione del
rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree
di alimentazione dei punti di prelievo.
3. Per la verifica della qualita’ delle acque destinate al consumo
umano, i programmi di controllo:
a) si basano sulla «zona di fornitura idro-potabile» di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera ii);
b) si articolano in controlli esterni e controlli interni,
specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in modo coordinato
nel rispetto dei principi seguenti:
1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell’allegato
II, va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i
controlli interni, conferendo priorita’ per i controlli interni alle
fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni al punto di
utenza; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse
intero, esso va arrotondato all’intero superiore;
2) i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti
uniformemente nel corso dell’anno in modo da garantire che i valori
ottenuti siano rappresentativi della qualita’ dell’acqua fornita o
utilizzata nel corso dell’anno;
3) nell’assicurare il numero minimo di campioni annui previsto
dalla Tabella 1 dell’allegato II, il programma di controllo
garantisce comunque un’adeguata flessibilita’ in relazione a
possibili evidenti circostanze contingenti o emergenziali che
richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale;
c) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei
campioni definiti dalle competenti autorita’ sanitarie, dei
parametri, delle frequenze e dei metodi di campionamento,
conformemente all’allegato II, definiscono i tempi e i modi per la
sua attuazione e includono le azioni previste per sopperire ad
eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte.
4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti:
a) il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parti A,
B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del comma 13;
e’ fatta salva la possibilita’ di rimuovere uno o piu’ di tali
parametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all’allegato
II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere ulteriori parametri
individuati sulla base della valutazione del rischio, dall’elenco dei
controlli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per quel
sistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato
un PSA;
b) il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parte D,
ai fini della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di
distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate
all’allegato VIII;
c) il controllo ai fini dell’individuazione dei pericoli e degli
eventi pericolosi, conformemente all’articolo 8, comma 2, lettera d);
d) il monitoraggio operativo svolto conformemente all’allegato
II, parte A, punto 5;
e) il controllo delle sostanze o composti che figurano
nell’«elenco di controllo» stabilito a norma del successivo comma 10;
a tal fine, si tiene conto delle informazioni sulla valutazione e
gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di
prelievo raccolte a norma dell’articolo 7, dei dati di monitoraggio
raccolti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 e norme a
questo collegate, al fine di evitare la sovrapposizione degli
obblighi di controllo;
f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell’area di prelievo,
di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione
delle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di
acqua in bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli
prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio delle
forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione dei punti di
prelievo;
g) la distribuzione dei campioni in modo da garantire la
rappresentativita’ della qualita’ delle acque distribuite durante
l’anno, nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato II.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in operativita’ del
sistema informativo AnTeA a norma dell’articolo 19, comma 1, lettera
b), le regioni e province autonome provvedono all’inserimento nel
sistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui al comma
4, lettere da a) a g), nonche’ di ogni eventuale integrazione o
emendamento ai programmi, entro 30 giorni dai cambiamenti
intervenuti.
6. Fino alla messa in atto del programma di controllo di cui al
comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le autorita’ sanitarie delle
regioni e province autonome provvedono affinche’ il numero minimo di
campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell’allegato II, sia
assicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli interni,
sia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano essere
concordati con l’azienda unita’ sanitaria locale territorialmente
competente.
7. Il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parti A, B,
C e D, e’ definito e effettuato in conformita’ alle specifiche
relative all’analisi dei parametri indicati nell’allegato III, nel
rispetto dei principi seguenti:
a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli
indicati nell’allegato III, Parte A, per i quali sia stata valutata
l’equivalenza secondo quanto previsto nello stesso allegato, purche’
si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno
quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nello stesso
allegato, formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa
valutazione del caso, comunichera’ alla Commissione europea le
informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
b) per i parametri elencati nell’allegato III, Parte B, si puo’
utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di
cui allo stesso allegato.
8. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibile sul
territorio la metodologia per misurare le microplastiche in vista di
includerle nell’«elenco di controllo» di cui al comma 10, che la
Commissione europea prevede di stabilire con atto delegato entro il
12 gennaio 2024.
9. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibili sul
territorio le Linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto
riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche
comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», compresi i
limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di
campionamento, che la Commissione europea prevede di stabilire entro
il 12 gennaio 2024.
10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, vengono
recepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione
europea adotta per stabilire e aggiornare un «elenco di controllo»
riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la
salute presso l’opinione pubblica o la comunita’ scientifica, quali
ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini
e le microplastiche.
11. L’«elenco di controllo»:
a) include sostanze e composti di cui e’ probabile la presenza
nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un
potenziale rischio per la salute umana;
b) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto
e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti
costi eccessivi;
c) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione
di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022, e
che include il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo.
12. L’autorita’ sanitaria territorialmente competente assicura
controlli supplementari delle singole sostanze e dei singoli
microrganismi non compresi nell’allegato I e per cui sono fissati
valori di parametro supplementari, qualora vi sia motivo di
sospettarne una presenza in quantita’ o concentrazioni tali da
rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; tali
controlli sono effettuati mediante controlli esterni o, in
alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli interni,
nell’ambito o al di fuori del PSA del sistema di fornitura
idro-potabile.
13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta
dell’ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanita’ (CSS),
sono fissati valori per parametri supplementari non riportati
nell’allegato I qualora cio’ sia necessario per tutelare la salute
umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori
fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all’articolo
4, comma 2), lettera a).
14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i laboratori
o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, che eseguono le
analisi, sono conformi alle specifiche indicate nell’allegato III.

Art. 13

Controlli esterni

1. I controlli esterni sono i controlli svolti dall’Azienda
sanitaria locale territorialmente competente per l’adempimento degli
obblighi di cui all’articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni
e province autonome di appartenenza.
2. Le regioni e province autonome provvedono all’inserimento dei
risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato
AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto
sistema a norma dell’articolo 19, comma 1, lettera b).
3. Nel caso di conformita’ dell’acqua ai parametri stabiliti
all’allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei
controlli esterni e’ effettuata entro novanta giorni
dall’acquisizione dell’esito dei controlli e comunque non oltre
centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati
non conformi, non oltre 48 ore dall’esito dei controlli, fatti salvi
gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all’articolo 15.
4. I risultati dei controlli esterni:
a) sono integrati da ogni altra informazione rilevante sulla
qualita’ delle acque, in particolare sui risultati dei controlli
funzionali al «giudizio di idoneita’» di cui al comma 7, e su
eventuali provvedimenti e limitazioni d’uso;
b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal CeNSiA agli
EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita’ di
pertinenza.
5. Ove gli impianti del sistema di fornitura dell’acqua ricadano
nell’area di competenza territoriale di piu’ Aziende sanitarie
locali, la regione o provincia autonoma puo’ individuare l’Azienda
alla quale attribuire la competenza in materia di controlli esterni;
per gli impianti del sistema di fornitura dell’acqua interregionali,
l’organo sanitario di controllo e’ individuato d’intesa fra le
regioni e province autonome interessate.
6. Per le attivita’ di analisi dei controlli esterni l’Azienda
sanitaria locale puo’ avvalersi di propri laboratori, dei laboratori
del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e
climatici di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n. 155,
o delle Agenzie Regionali per la protezione dell’ambiente di cui
all’articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
7. Il giudizio di idoneita’ d’uso sull’acqua destinata al consumo
umano spetta all’Azienda sanitaria locale territorialmente
competente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle acque
da destinare al consumo umano, sull’adeguatezza degli eventuali
trattamenti di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle
valutazioni e gestione del rischio descritte negli articoli da 6 a 9,
nonche’ sulla conformita’ dei risultati dei controlli stabiliti per
le seguenti fattispecie:
a) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da
nuovi approvvigionamenti, o per le quali non siano disponibili
pregressi giudizi di idoneita’, la destinazione al consumo umano e’
subordinata di norma alle risultanze dell’esame ispettivo e dei
controlli analitici riferiti ai parametri delle Parti A e B in
allegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di
quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo, fatte
salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8;
b) nel caso di acque gia’ distribuite per uso umano, i controlli
esterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I possono
essere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle acque di
nuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il giudizio
di idoneita’ d’uso si intende acquisito sempreche’ risultino conformi
alla normativa almeno 4 recenti controlli analitici effettuati su
tali acque e almeno un recente controllo ispettivo sul sistema di
fornitura idro-potabile ne accerti l’adeguatezza ai fini del presente
decreto.
8. In circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e
limitatamente al periodo dell’emergenza, ove l’accesso all’acqua non
possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di
idoneita’ per acque da destinare per la prima volta al consumo umano
puo’ essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra
indicati sulla base di valutazioni dell’Azienda sanitaria locale
territorialmente competente, tenendo in particolare conto delle
risultanze dell’analisi di rischio rese disponibili dal gestore
idro-potabile ai sensi dell’articolo 8, di ogni esame ispettivo e
indagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove
necessario, adeguate misure di controllo volte ad assicurare e
fornire evidenza dell’assenza di rischi per la salute umana.

Art. 14

Controlli interni

1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore
idro-potabile per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo
12.
2. Per l’esecuzione dei controlli interni il gestore idro-potabile
si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in
alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico
integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle
specifiche indicate nell’allegato III; i controlli interni non
possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i
controlli esterni di cui all’articolo 13.
3. I gestori idro-potabili provvedono all’inserimento dei risultati
dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro
i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a
norma dell’articolo 19, comma 1, lettera, b), comunicandoli
contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e
province competenti per territorio; i risultati dei controlli
interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui
all’articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi
straordinari attuati per le finalita’ del presente decreto.
4. Nel caso di conformita’ dell’acqua ai parametri stabiliti
all’allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei
controlli interni e’ effettuata entro novanta giorni
dall’acquisizione dell’esito dei controlli e comunque non oltre
centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati
non conformi, non oltre 48 ore dall’esito dei controlli, fatti salvi
gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all’articolo 15.
5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA:
a) sono resi accessibili da parte del CeNSiA all’EGATO di
competenza e ad ARERA per le specifiche finalita’ di pertinenza;
b) sono resi disponibili da parte del CeNSiA all’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) per le specifiche finalita’ di
competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui
all’articolo 18 e assicurare la disponibilita’ delle informazioni a
livello di Commissione europea e Agenzia europea per l’ambiente.

Art. 15

Provvedimenti correttivi e limitazioni d’uso

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 16, in caso di
inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti
nell’allegato I, l’Azienda sanitaria locale territorialmente
competente:
a) provvede affinche’ siano ricercate immediatamente le cause
della non conformita’;
b) nel caso di mancata conformita’ ai requisiti minimi per i
valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, considera
il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui
l’inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile;
c) provvede affinche’ siano adottati quanto prima i provvedimenti
correttivi necessari per ripristinare la qualita’ delle acque, tenuto
conto, tra l’altro, dell’entita’ del superamento del valore di
parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute
umana, secondo quanto descritto nel comma 2;
d) nel caso di superamento dei valori di parametro stabiliti
nell’allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un
rischio per la salute umana e – limitatamente ai casi in cui sia
necessario per tutelare la salute umana – adotta provvedimenti
congrui a ripristinare la qualita’ delle acque;
e) nel caso di mancata conformita’ ai requisiti minimi per i
valori di parametro stabiliti nell’allegato I, Parte D, provvede
affinche’ siano applicate le misure correttive previste all’articolo
5, comma 4, e all’articolo 9, relativamente ai rischi associati ai
sistemi di distribuzione idrica interni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d), qualora l’Azienda
sanitaria locale territorialmente competente consideri che
l’inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo per la
salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni:
a) l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente
comunica al gestore e all’EGATO l’avvenuto superamento dei valori di
parametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco
l’adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute
pubblica proporzionati al rischio, compresi divieti e limitazioni
d’uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero
derivare da un’interruzione della fornitura o da una limitazione di
uso delle acque erogate;
b) il gestore idro-potabile, sentite l’Azienda sanitaria locale e
l’EGATO, individuate tempestivamente le cause della non conformita’,
attua i correttivi gestionali di competenza necessari all’immediato
ripristino della qualita’ delle acque erogate;
c) l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una
volta stabilito che non sussiste piu’ alcun pericolo potenziale per
la salute umana, propone tempestivamente al Sindaco la revoca dei
provvedimenti cautelativi adottati ai sensi della lettera a),
informando contestualmente l’EGATO ed il gestore idro-potabile.
3. Il sindaco, l’Azienda sanitaria locale, l’EGATO ed il gestore
idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i
consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da
adottare ai sensi del comma 2, secondo i seguenti principi:
1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in
merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e
sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai
provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo
dell’acqua, compresi divieti, limitazioni dell’uso o altri
provvedimenti;
2) le informazioni ai consumatori sono fornite e aggiornate
periodicamente e tengono conto, in particolare, dei gruppi di
popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi
all’acqua; una volta stabilito che non sussiste piu’ alcun pericolo
potenziale per la salute umana, l’informazione sul ripristino del
normale servizio e’ comunicata tempestivamente ai consumatori.
4. In caso di rilevamento di sostanze o composti inclusi
nell’elenco di controllo di cui all’articolo 12, comma 10, in
concentrazioni superiori ai valori indicativi in esso stabiliti,
l’Autorita’ Sanitaria territorialmente competente:
a) in ottemperanza all’articolo 7, richiede alla regione o
provincia autonoma un adeguato monitoraggio delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al
consumo umano;
b) in ottemperanza all’articolo 8, richiede ai gestori
idro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato
a raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l’ottimizzazione
del trattamento stesso;
c) adotta eventuali provvedimenti ritenuti necessari per
proteggere la salute umana conformemente ai commi 2 e 3;
5. Ferma restando la non mancata conformita’ rispetto ai valori di
parametro stabiliti nell’allegato I, l’Autorita’ sanitaria locale
provvede affinche’ la fornitura di acque destinate al consumo umano
che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia
vietata o ne sia limitato l’uso e che sia preso ogni altro
provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.

Art. 16

Deroghe

1. La regione o provincia autonoma puo’ stabilire deroghe ai valori
di parametro fissati nell’allegato I, Parte B, fino a un valore
massimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche’ nessuna
deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche’
l’approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai
valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro
mezzo congruo.
2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono limitate alle
seguenti situazioni:
a) punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
afferenti ad una nuova area di alimentazione;
b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di
alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo
umano, per parametri recentemente ricercati o individuati;
c) una circostanza imprevista ed eccezionale in un’area di
alimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento
limitato temporaneo dei valori di parametro.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e’ stabilito con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta
della regione o provincia autonoma trasmessa al Ministero della
salute.
4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai sensi
del comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre anni.
Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o provincia
autonoma trasmette al Ministero della salute una circostanziata
relazione sui risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine
alla qualita’ delle acque, comunicando e documentando ai sensi di
quanto disposto al comma 3, l’eventuale necessita’ di un ulteriore
periodo di deroga.
5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di
cui al precedente comma 2, lettera a) e b), su motivata richiesta
della regione o provincia autonoma fondata sulla relazione sui
risultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con decreto del
Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica, valutata la
documentazione pervenuta, puo’ essere consentita la concessione di
una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni.
6. Le richieste motivate per le deroghe di cui ai commi 1 e 5,
dovranno riportate le seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della causa
di non conformita’ della risorsa idrica;
b) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati
negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga proposto
per ogni parametro;
c) area geografica, quantita’ di acqua fornita ogni giorno,
popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore
alimentare interessati;
d) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario,
una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi
previsti;
e) piano d’azione relativo alle necessarie misure correttive,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa
copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) durata necessaria della deroga richiesta.
7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le
motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga,
unitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi dalla concessione
della deroga stessa da parte della regione o provincia autonoma.
8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e province
autonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al Ministero
della salute e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o
la provincia autonoma ritiene che l’inosservanza del valore di
parametro sia trascurabile e se le azioni correttive intraprese a
norma dell’articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro
un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo
ammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure
per risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo
al Ministero della salute le informazioni sul ripristino della
qualita’ dell’acqua.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e’ consentito
se l’inosservanza di uno stesso valore di parametro per un
determinato approvvigionamento d’acqua si e’ verificata per oltre 30
giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di
cui al presente articolo provvede affinche’ la popolazione
interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle
deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove
occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire
raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la
deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e
raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del
provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono
osservati anche nei casi di cui al precedente comma 9, qualora la
regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle deroghe
adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei
piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione e
provvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per
la definizione dei programmi di controllo di cui all’articolo 12.
13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante
cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese
disponibili per il consumo umano.

Art. 17

Accesso all’acqua destinata al consumo umano

1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per
migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano,
in particolare assicurandone l’accesso ai gruppi vulnerabili ed
emarginati, migliorandone l’accesso per chi gia’ ne beneficia e
promuovendo l’uso di acque di rubinetto.
2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio
nazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo
vitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato
che versano in condizioni di documentato stato di disagio
economico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al
comma 1, le regioni e province autonome:
a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso
o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano,
compresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati,
individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi,
nonche’ i motivi di tale mancanza di accesso;
b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a
garantire l’accesso all’acqua destinata al consumo umano;
c) adottano una disciplina volta a consentire e favorire
l’accesso all’acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle
acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni,
stabilimenti balneari;
d) adottano azioni volte a promuovere l’utilizzo di acqua
potabile di rubinetto:
1) creando dispositivi e punti di erogazione dell’acqua
all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche
amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla
necessita’ di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali
specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la
fruibilita’ dei punti di accesso all’acqua mediante appropriata
informazione;
2) incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di
acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e
servizi di ristorazione;
3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la
qualita’ dell’acqua destinata a consumo umano.
3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie di
dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per
migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al
consumo umano di cui al precedente comma 2, inclusa la percentuale
della popolazione che ne ha l’accesso, trasmettendola nel sistema
AnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola successivamente ogni
sei anni; tali disposizioni non si applicano all’acqua in bottiglia o
in contenitori.
4. Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere
possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua
potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall’allegato I,
per la quantita’ ed il periodo minimi necessari a far fronte a
contingenti esigenze locali.
5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza,
esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita’
locali competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari alla
tutela della salute umana e all’accesso all’acqua.

Art. 18

Informazioni al pubblico

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,
i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate
e aggiornate sulla produzione, gestione e qualita’ dell’acqua
potabile fornita, conformemente all’allegato IV, punto A, e nel
rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a tutti gli
utenti periodicamente, almeno una volta all’anno, nella forma piu’
appropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con
mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:
a) le informazioni concernenti la qualita’ delle acque destinate
al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
b) il prezzo dell’acqua destinata al consumo umano fornita per
litro e metro cubo;
c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o
per periodo di fatturazione, nonche’ le tendenze del consumo
familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni
sono a disposizione del gestore idro-potabile;
d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con
la media nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c);
e) un collegamento al sito istituzionale contenente le
informazioni di cui all’allegato IV.
3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente articolo,
l’ARERA adotta le misure necessarie per quanto di competenza,
nell’ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio
idrico integrato.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da
parte dei gestori idro-potabili nel cloud del PSA richiamato
all’Allegato VI, Parte I, e trasmesse con periodicita’ almeno
semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA.

Art. 19

Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al
controllo dell’attuazione della direttiva 2020/2184/UE

1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico
nell’implementazione del presente decreto e la gestione e
comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo
dell’attuazione del decreto stesso, garantendo l’accesso al pubblico
alle informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le
Autorita’ competenti nazionali e dell’Unione europea, e tra queste e
gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l’ISS:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque
(CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio
microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione
e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza
delle acque; il direttore del CeNSiA e’ scelto tra i dirigenti di
ricerca dell’ISS ovvero tra professionalita’ di comprovata esperienza
in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per
lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di
personale dell’ISS;
b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe
Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)».
2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le
seguenti:
a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche
nell’ambito della valutazione della qualita’ tecnica dell’acqua e del
servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare:
1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in
operativita’ del Centro, delle «Linee guida per l’approvazione dei
Piani di sicurezza dell’acqua per le forniture idro-potabili», ai
sensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti
all’Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione nazionale di
sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua di cui all’articolo
20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte
della Commissione stessa;
2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti per la
verifica, valutazione e approvazione del PSA, come descritto nella
Parte II, lettera C, dell’allegato VI, istituito con decreto del
Ministero della salute, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma
1, lettera a);
3) formazione continua e qualifica degli esperti del Gruppo
nazionale di cui al punto 2);
4) verifica della conformita’ e funzionalita’ dei PSA anche
attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e secondo
quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1);
5) formulazione dei giudizi di approvazione dei PSA richiesti
dai gestori idro-potabili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e
successiva notifica del giudizio al gestore idro-potabile, alla
regione e provincia autonoma, alla ASL di competenza e ad ARERA, e
pubblicazione sul sistema AnTeA;
6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali
sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di
fornitura idro-potabile, successivo inoltro alla Commissione
nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua per la
valutazione e approvazione ai sensi dell’articolo 20, comma 3,
lettera d), e pubblicazione sul sistema AnTeA, anche ai fini
dell’accessibilita’ delle informazioni alle autorita’ dell’Unione
europea ai sensi del comma 3, lettera d), da effettuare entro il mese
di marzo di ogni anno a partire dal 2030;
b) rilascio delle autorizzazioni per l’immissione sul mercato
nazionale dei ReMaF in conformita’ al presente decreto;
c) gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla
base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni
fornite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con
il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5;
d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire
le azioni previste all’articolo 17, anche per quanto riguarda
l’accesso universale ed equo a quantita’ adeguate di acqua potabile e
a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico
integrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e
ambientali.
3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e’ allineato con
i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il
riparto delle competenze delle Autorita’ nazionali sanitarie e
ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici
da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo
umano, e ha le seguenti finalita’:
a) assicurare l’acquisizione, l’elaborazione, l’analisi e la
condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla
qualita’ delle acque da destinare e destinate a consumo umano,
funzionali all’attuazione del presente decreto, con particolare
riguardo agli obiettivi generali di cui all’articolo 4;
b) assicurare la comunicazione, l’integrazione e la condivisione
dei dati tra le Autorita’ ambientali e sanitarie competenti a livello
nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del
settore idropotabile;
c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di
cui all’articolo 18 e all’allegato IV;
d) assicurare la disponibilita’, l’aggiornamento e
l’accessibilita’ delle informazioni e dei dati di cui al comma 6,
alla Commissione europea, all’Agenzia Europea per l’Ambiente e al
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al
minimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al
superamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa
rilevanza;
e) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive
finalita’ di competenza con ARERA, ISTAT e altre istituzioni
nazionali, nonche’ con l’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS)
e altre organizzazioni internazionali.
4. Il sistema AnTeA contiene:
a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle misure
adottate per migliorare l’accesso all’acqua di cui all’articolo 17,
comma 3;
b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio
delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell’articolo 7, da
rendere disponibile a decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente
aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:
1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di
prelievo, come definito all’articolo 7, comma 3, lettera a);
2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e nelle
acque sotterranee di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c);
3) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai
sensi dell’articolo 7, comma 10;
c) per le finalita’ di cui al comma 3, lettera d), una serie di
dati sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di
distribuzione idrica interni, effettuate ai sensi dell’articolo 6,
comma 8, e in conformita’ all’articolo 9, da rendere disponibile a
decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni
sei anni, compresi i seguenti elementi:
1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato
I, Parte D;
2) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate, e
sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le misure tese a
sostituire le componenti di piombo laddove e’ stato economicamente e
tecnicamente fattibile;
d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste
di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF;
e) per le finalita’ di cui al comma 3, lettera d), una serie di
dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14
nonche’ sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti
nell’allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal
12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni
sui provvedimenti correttivi adottati in conformita’ all’articolo 15;
f) per le finalita’ di cui al comma 3, lettera d), una serie di
dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12
gennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti
all’acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale
rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata
conformita’ ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi
per piu’ di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno
mille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi
adottati in conformita’ dell’articolo 15;
g) per le finalita’ di cui al comma 3, lettera d), una serie di
dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12
gennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe
concesse a norma dell’articolo 16, commi 4 e 5, comprese le
informazioni previste all’articolo 16, comma 6.
5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di attuazione della
direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea (INSPIRE), sono
utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4.
6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione che
la Commissione europea adotta per specificare il formato e le
modalita’ della presentazione delle informazioni relative al
controllo dell’attuazione da fornire a norma del presente articolo,
rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.

Art. 20

Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di
Sicurezza dell’acqua

1. Per le attivita’ di approvazione delle valutazioni e gestioni
del rischio di cui all’articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero
della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e’ istituita la Commissione
nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua.
2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e’ composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con
funzione di Presidente della Commissione;
b) un rappresentante dell’ISS, referente del CeNSiA;
c) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica;
d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in
Italy;
e) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della
Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
f) un rappresentante di SNPA;
g) un rappresentante di ARERA;
h) un rappresentante degli EGATO.
3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le
seguenti funzioni:
a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di
valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura
idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;
b) ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i requisiti generali
stabiliti in allegato VI, valuta, per l’approvazione, le Linee guida
per l’approvazione dei Piani di sicurezza dell’acqua per le forniture
idro-potabili di cui all’articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1),
e le successive revisioni;
c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli
esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione
e approvazione del PSA» di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a),
punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;
d) valuta, per l’approvazione, su proposta del CeNSiA, le
rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle
valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura
idro-potabile.
4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri
emolumenti comunque denominati.

Art. 21

Revisione e modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite:
a) le modifiche dell’allegato III sulle specifiche per l’analisi
dei parametri, ove necessario, che la Commissione puo’ apportare
attraverso l’adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle
nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;
b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A
nell’allegato I, Parte B, che la Commissione puo’ apportare
attraverso l’adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle
nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Art. 22

Competenze delle regioni speciali e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 23

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al
consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 2, lett. a), b) e c), e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;
b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, per le acque fornite
attraverso sistemi di distribuzione interni, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
c) chiunque utilizza in un’impresa alimentare, mediante
incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di
cui all’articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel
punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze
destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita’ del
prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette,
sulla salute dei consumatori interessati, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano
attraverso case dell’acqua, in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
e) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione
e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai
sensi dell’articolo 8, e’ soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
f) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione delle misure
dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a
consumo umano con acque di qualita’ non adeguata menzionate
all’articolo 3, comma 1, lettera d), e’ punita con sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;
g) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione
e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno
degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell’articolo 9,
e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 5.000 euro;
h) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione dei controlli
interni ai sensi dell’articolo 14, e’ soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
i) l’inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti
Autorita’ per ripristinare la qualita’ delle acque destinate al
consumo umano a tutela della salute umana, e’ punita:
1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000
euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua
non e’ fornita al pubblico;
2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000
euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua
e’ fornita al pubblico;
3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000
euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura
idro-potabile;
l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati
dei controlli interni secondo le modalita’ di cui all’articolo 14,
comma 3 e 4, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 5.000 euro;
m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di
informazione al pubblico di cui all’articolo 18, e’ soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000
euro;
n) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneita’ adottati
ai sensi dell’articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a
contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la
valutazione della conformita’ dei ReMaF come indicato in allegato IX,
e’ punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 20.000 euro;
2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF
prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla
data indicata all’articolo 11, comma 4:
a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per
l’immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita’
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 11, comma 5, e’
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
8.000 a 48.000 euro;
b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di
idoneita’ per l’uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C
e D, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;
c) l’operatore economico che non ottempera agli obblighi di
informazione all’Organismo di certificazione sui ReMaF di cui
all’articolo 11, comma 11, lettera d), e’ soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;
d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della
documentazione sui ReMaF di cui all’articolo 11, comma 14, e’
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 5.000 euro.
3. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni e
all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo, provvedono le autorita’ sanitarie locali territorialmente
competenti.
4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al
presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza
statale, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L’entita’ delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto e’ aggiornata ogni due anni, sulla base delle
variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettivita’, rilevato dall’ISTAT, mediante decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
l’autorita’ competente, oltre ai criteri di cui all’articolo 11 della
legge n. 689 del 1981, puo’ tener conto dei danni cagionati a cose o
persone per effetto della violazione di disposizioni del presente
decreto.

Art. 24

Norme transitorie

1. Le autorita’ ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili
adottano con ogni tempestivita’, e comunque non oltre il 12 gennaio
2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al
consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I,
Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici,
microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di
obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.

Art. 25

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e’ abrogato e i rinvii operati
dalla normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e
3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita’
previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di AnTeA
di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), pari a 2,5 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Piano
Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101.
3. Per le attivita’ di cui all’articolo 19, comma 2, nonche’ per
gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato
AnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera b), e’
autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l’anno
2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Ai
relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante
corrispondente versamento ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato delle risorse di cui al «Conto per la promozione
della qualita’ dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione»
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 febbraio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Schillaci, Ministro della salute

Tajani, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Lollobrigida, Ministro
dell’agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste

Pichetto Fratin, Ministro
dell’ambiente e della sicurezza
energetica

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegati

Omissis

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