Impianti distribuzione gas, regola tecnica antincendio

Pubblicato il Dm 16 febbraio 2023 che modifica le regole di prevenzione incendi per gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione “Gnl” e “Gnc”.

Il decreto, in vigore dall’1 aprile 2023, modifica l’Allegato 1 del Dm 30 giugno 2021 recante l’«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto».

Tali modifiche sono finalizzate a superare le difficoltà attuative nell’implementazione pratica di alcune disposizioni tecniche contenute nella suddetta regola tecnica, anche al fine di favorire la diffusione e l’utilizzo dei combustibili alternativi sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Dm, all’art. 2, precisa che le nuove disposizioni non comportano adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, siano già state progettate sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi contenuta nel Dm 30 giugno 2021 ovvero già conformi alla stessa.

Impianti di distribuzione GNL: regola tecnica antincendio

Si ricorda che la Regola Tecnica prevista dal Dm Interno del 30 giugno 2021 si applica alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate.

Gli impianti sono realizzati e gestiti in modo da:

  • a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
  • b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  • c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
  • d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
  • e) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 2023
Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto».

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 16 febbraio 2023

Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di
distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione
alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto». (23A01274)

(GU n.52 del 2-3-2023)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il
nuovo codice della strada ed in particolare gli articoli 14, 16, 17,
18, 24, 25, 26, 27 e 28, come modificato dall’art. 49 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, in
particolare l’art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di
prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il
Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare,
l’art. 6, comma 6, che prevede che, con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ora denominato Ministero delle infrastrutture e della
mobilita’ sostenibili a seguito dell’emanazione del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e’ adottata la norma
tecnica di prevenzione incendi relativa agli impianti fissi di
distribuzione carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi
fissi di gas naturale liquefatto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada e successive modificazioni, ed in particolare gli
articoli 26, 27, 28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983,
recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi» e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre
1983;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, recante
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002, recante
«Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale
per autotrazione» e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno
2002;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 giugno 2002,
concernente «Rettifica dell’allegato al decreto 24 maggio 2002,
recante norme di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di
gas naturale per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 161 dell’11 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 aprile 2012, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso
privato di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2021, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibili, recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e
l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e
L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas
naturale liquefatto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 166 del 13 luglio 2021;
Preso atto delle segnalate difficolta’ attuative
nell’implementazione pratica di alcune disposizioni tecniche
contenute nella regola tecnica in argomento;
Ritenuto opportuno superare le suddette difficolta’, anche al fine
di favorire la diffusione e l’utilizzo dei combustibili alternativi
sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi strategici
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti espresso con nota n. 29591 del 6 settembre 2022;
Espletata la procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE)
2015/1535;

Decreta:

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. E’ approvato l’allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto, contenente le modifiche alla regola tecnica
allegata al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2021.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Per le attivita’ che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono gia’ state progettate sulla base della regola
tecnica di prevenzione incendi introdotta con il provvedimento
richiamato in premessa, ovvero alla stessa gia’ conformi, il presente
decreto non comporta adeguamenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2023

Il Ministro dell’interno
Piantedosi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Allegato 1

(art. 1)

Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi
allegata al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2021

1. Al punto 2.7 – Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le
parole «…un itinerario stradale», la parola «indipendente» e’
soppressa.
2. Al punto 2.7 – Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le
parole «…e le attivita’ di servizio correlate,», le parole
«rispetto all’itinerario previsto per i veicoli a motore in
rifornimento nella medesima stazione o in sosta temporanea o
prolungata,» sono soppresse.
3. Al punto 22.2.1, la lettera e) e’ soppressa.
4. Al punto 22.2.1, la lettera f) e’ cosi’ sostituita:
«f) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17,
18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate
disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini
della prevenzione incendi devono, altresi’, essere osservate le
distanze di sicurezza esterne minime di cui alle lettere a) e b),
misurate in direzione ortogonale all’asse autostradale, rispetto al
ciglio interno della cunetta della banchina;».
5. Al punto 22.2.1, la lettera g) e’ cosi’ sostituita:
«g) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17,
18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate
disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini
della prevenzione incendi deve essere osservata in tutti i casi una
distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15 m degli elementi
dell’impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b), misurata
in direzione ortogonale all’asse stradale, rispetto al ciglio interno
della cunetta della banchina;».
6. Al punto 25.3.8, dopo la parola «pulsante» sono inserite le
seguenti parole: «, posto sull’impianto,».
7. Il punto 26.1 Disposizioni generali e’ cosi’ sostituito:
«In prossimita’ dell’apparecchio di distribuzione asservito ad
un sistema self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza
della tubazione flessibile rispetto al punto di attacco di
quest’ultimo sull’apparecchio di distribuzione ed in una posizione
che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve
essere installato un dispositivo ad azionamento manuale, tale che il
rifornimento possa iniziare e continuare solo quando questo
dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente ad
intervalli non superiori a 60 secondi. Il rilascio del dispositivo
determina il blocco dell’erogazione. Ferme restando le condizioni di
piena visibilita’ sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui
al presente punto, puo’ essere collocato ad una distanza inferiore
alla lunghezza della tubazione flessibile, a condizione che sia
presente un sistema di protezione dell’operatore da eventuali perdite
di prodotto in fase liquida.».
8. Al punto 26.3 Self-service non presidiato, primo capoverso,
dopo le parole «…in modalita’ self-service non presidiato alle
seguenti condizioni» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a
quanto previsto al punto 26.2,».

 

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