MASE, consultazione pubblica riutilizzo acque reflue

Il Mase pone in consultazione pubblica il DPR sul riutilizzo delle acque reflue urbane depurate ed affinate per diversi usi.

Come riportato nel comunicato, l’Italia è uno dei Paesi dell’Unione Europea che già pratica il riutilizzo delle acque reflue depurate, con tutte le più adeguate tecniche volte alla protezione della salute pubblica e dell’ambiente.  

Dal prossimo 26 giugno, si applicherà negli stati dell’Ue il nuovo regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo (n. 2020/741 del 25 maggio 2020) che definisce per la prima volta requisiti minimi per l’utilizzo delle acque di recupero.

A tal riguardo, sottolinea il Mase, il testo nazionale e quello europeo si differenziano per una serie di profili, tra cui l’ambito di applicazione e diversi utilizzi, l’approccio basato sulla gestione del rischio, le categorie dei soggetti responsabili, una diversa tipologia di approccio per la verifica di qualità delle acque.

Per questo, la Direzione generale Uso sostenibile del Suolo e delle risorse idriche del Ministero si è attivata per equilibrare le due discipline, con l’obiettivo di non imporre agli operatori italiani un gravoso doppio binario normativo e diffondere in maniera efficace la pratica del riutilizzo, misura virtuosa in un’ottica di economia circolare.

Campo di applicazione

Il decreto in consultazione – le cui osservazioni e le integrazioni potranno essere inviate entro il 31 marzo 2023 – contiene le disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2020/741 citato recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua.

Il decreto, come prevede l’art. 2, si applica:

  • a) alle acque reflue urbane così come definite all’articolo 74, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 152 del 2006 affinate e riutilizzate;
  • b) alle acque reflue domestiche, come definite all’articolo 74, comma 1, lettera g) del d.lgs. 152/2006, affinate e riutilizzate. Con riferimento all’articolo 124, comma 3, la regolamentazione del riuso è demandata alle Regioni e province autonome;
  • c) alle acque reflue industriali, come definite ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. h) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 affinate e riutilizzate, con esclusione delle categorie industriali di cui all’articolo 14 e con le limitazioni di cui allo stesso articolo.

Per approfondire e scaricare il provvedimento, si rimanda al comunicato del Mase:
Acqua: MASE, in consultazione pubblica il DPR sul riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati

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