Milleproroghe, Legge di conversione in Gazzetta

Pubblicata sulla GU la Legge 24 febbraio, n. 14 di conversione del Dl 198/2022 (c.d. Dl Milleproroghe 2023) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi“, che dispone anche in materia di energia, prevenzione incendi, rifiuti.

La legge 14/2023, in vigore dal 28 febbraio 2023, ha apportato diverse modifiche al dl Milleproroghe e tra le disposizioni coordinate, si segnalano:

Energia

Modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia e gas

Le norme, modificate in sede di conversione, prorogano al 30 giugno 2023 la sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

La sospensione non si applica alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte (articolo 11, comma 8).

Gestione fine vita di particolari impianti fotovoltaici

La norma, introdotta in sede di conversione, fissa al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali al Gestore dei Servizi energetici (articolo 11, comma 8-quater).

Prevenzione incendi

Edifici scolastici Ministero della cultura, asili nido

  • Le norme, modificate in sede di conversione, prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 i termini per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e per gli edifici e per i locali adibiti ad asilo nido. La legge di conversione estende tali termini all’adozione della normativa antincendio per le strutture nelle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i percorsi erogati dalle fondazioni ITS Academy [articolo 5, comma 5, lettere a), b) e c)].
  • Differiti al 31 dicembre 2024 i termini per l’adeguamento alla normativa antincendio vigente degli immobili del Ministero della cultura, dei propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché delle sedi degli altri Ministeri vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 5, comma 5-quater).
  • Soppresso il termine per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno finalizzato a definire le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell’adeguamento complessivo degli edifici e dei locali adibiti ad asilo nido (articolo 5, comma 6)

Strutture ricettive e rifugi alpini

Le norma, introdotta in sede di conversione, sostituisce la lettera i) dell’articolo 1, comma 1122, della legge n. 205/2017, differisce:

  • dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024, il termine per il completamento dell’adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario previsto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, previa presentazione della SCIA entro il 30 giugno 2023;
  • dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, per i rifugi alpini, il termine per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

I termini sopra descritti sono stati più volte differiti nel passato, da ultimo sulla materia è intervenuto l’articolo 2, comma 4-octies del decreto legge n. 183/2020.

Nelle more del completo adeguamento alle previsioni sopra descritte i titolari delle attività in questione sono tenuti a provvedere ad una serie di adempimenti volti a ridurre i pericoli connessi al mancato adeguamento antincendio delle strutture (articolo 12-bis, commi 2 e 3).

Rifiuti

Recupero dei rifiuti nei cementifici

La legge differisce fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia della disposizione transitoria (applicata fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico (articolo 11, comma 8-septies).

Revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto

La norma, introdotta in sede di conversione, proroga di ulteriori sei mesi, oltre la scadenza prevista, i termini indicati agli articoli 7 e 8 del Decreto n. 152/2022.

In particolare, l’articolo 7 stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica) valuti l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti, tenendo conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

Di conseguenza, viene differito di sei mesi anche il termine dell’articolo 8, comma 1 sull’adeguamento delle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero inerti ai criteri EOW (articolo 11, comma 8-undecies).

Esportazione rottami ferrosi

Modificata la disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto introduce, inoltre, limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l’omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo (articolo 12, comma 6-quater e 6-quinquies).


LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 29 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi».

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