La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4221/2023, si è pronunciata sulle condizioni affinché gli sfalci e le potature non costituiscano rifiuti, ex art. 185, comma 1, lett. f), dlgs. 152/2006.
Gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto – e che quindi rientrano nella deroga di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006 – sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva disposto il sequestro del mezzo sul quale venivano caricati sfalci e potature provenienti dai giardini di alcune villette private, pur non essendo munito di alcuna autorizzazione al trasporto dei rifiuti, non risultando il proprietario del mezzo iscritto all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali.