La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2339 del 20 gennaio 2023, si è pronunciata sul reato di abbandono rifiuti, ex art. 256 c. 2 dlgs 152/2006, affermando che può essere commesso solo dall’imprenditore, ma tale qualità, tuttavia, può essere dimostrata in qualsiasi modo ed essere desunta anche dalle modalità stesse di consumazione del reato.
“Non v’è dubbio che il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia un reato proprio che può essere commesso solo dal titolare dell’impresa, dai responsabili di enti e da coloro che, comunque, di fatto esercitano o poteri gestori dell’impresa; tale qualità, tuttavia, può essere dimostrata in qualsiasi modo ed essere desunta anche dalle modalità stesse di consumazione del reato non essendo necessaria, ai fini della consumazione del reato stesso, la qualifica formale di imprenditore”.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale titolare dell’impresa individuale, in assenza di autorizzazione, aveva depositato in modo incontrollato, all’interno di un terreno agricolo in sua disponibilità, rifiuti speciali non pericolosi (calcinacci da costruzione e demolizione, pietre, tubi, materiale in plastica, secchi in ferro, pezzi di ferro, blocchi, ferraglia e materiale vario).
La difesa dell’imputato aveva dedotto l’inesistenza della qualifica di imprenditore (elemento costitutivo essenziale della fattispecie del reato proprio), ma il Tribunale aveva ritenuto colpevole l’imputato in base alla testimonianza di un brigadiere dei Carabinieri che, libero dal servizio, aveva notato il ricorrente transitare alla guida di un mezzo di cantiere mentre stava trasportando i rifiuti sopra indicati i quali sarebbero poi stati scaricati all’interno di un terreno condotto in affitto dall’imputato stesso, terreno nel quale erano presenti altri cumuli di materiali di risulta.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, il Tribunale correttamente ha desunto il convincimento della natura non occasionale del deposito dei rifiuti, riconducibili, per loro omogenea caratteristica, all’attività svolta dal ricorrente che, per il loro trasporto, si era anche avvalso di un mezzo di cantiere da lui stesso condotto: questo costituisce manifestazione non equivoca dell’esercizio professionale ed organizzato di un’attività economica.