MASE, deposito nei punti vendita rifiuti tessili

Il Mase, in risposta ad interpello, chiarisce che le campagne di raccolta differenziata dei rifiuti tessili, effettuando il deposito temporaneo presso i propri punti vendita, potranno essere intraprese solo dall’entrata in vigore del decreto sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) per il tessile.

Il Mase ricorda che allo stato attuale, per la filiera del tessile non vi è ancora un contesto normativo definito, se non quello concernente l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 205, comma 6-quater), del TUA; mentre il regolamento per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile, con specifico riferimento ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa, è in fase di avanzata istruttoria.

In ordine poi alla possibilità per i distributori di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita, ai sensi dell’articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del TUA, la stessa è espressamente condizionata all’esistenza di un regime di responsabilità estesa per quella specifica filiera.

Inoltre, la locuzione “anche di tipo volontario” va intesa come la possibilità di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta per quei soggetti che, in presenza di un regime in cui sono delineati i ruoli, le responsabilità e gli obblighi di tutti gli attori coinvolti nella filiera di riferimento, sono in attesa di ottenere apposito provvedimento di riconoscimento.

In conclusione, le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall’entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.


Mase – Interpello 7 febbraio 2023, n. 17650

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs 152/2006 relativo all’applicabilità dell’articolo 185-bis del dlgs 152/2006 per i rifiuti tessili.

Vedi anche: Filiera tessile, Decreto EPR in consultazione

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