Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 11033/2022, si è pronunciato sulla fattispecie di autorizzazione agli scarichi affermando che deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso.
Il CdS ricorda come la disciplina degli scarichi si rintraccia, anzitutto, nell’art. 124 del DLgs. 3 aprile 2016, n. 152 (Testo Unico Ambientale), che al primo comma dispone che «tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati».
Il comma 12 del medesimo articolo, poi, stabilisce che «Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all’autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari».
Tale disposizione, secondo un’esegesi rigorosa, esprime un principio generale che esclude possibili deroghe o taciti rinnovi delle autorizzazioni agli scarichi anche in considerazione dei valori e degli interessi coinvolti.
A tal riguardo, prosegue il CdS, la Corte Costituzionale ha anche avuto modo di chiarire che: «la disciplina degli scarichi in fognatura attiene alla materia dell’ambiente, di competenza esclusiva statale (ex plurimis, sentenze n. 187 e n. 44 del 2011). Di conseguenza, alle Regioni non è consentito intervenire in tale ambito, specie se l’effetto è la diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2009).
Inoltre, anche il CdS ha già avuto occasione di precisare che la previsione del silenzio-assenso dell’amministrazione alla scadenza di un termine più breve – rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale, per la decisione su istanze di autorizzazione – determina livelli inferiori di tutela in materia ambientale con conseguente illegittimità delle relative disposizioni regionali.
Pertanto, emerge dunque, anche da una lettura dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (nella parte in cui si esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale) che l’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso.