Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 riordina la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui la gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico.

Il Dlgs 201/2022, in vigore dal 31 dicembre 2022, ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali; in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

A tal riguardo, si riporta il comma 1 dell’art. 14 sulla “Scelta della modalita’ di gestione del servizio pubblico locale”.

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalita’ di gestione:

  • a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalita’ previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
  • b) affidamento a societa’ mista, secondo le modalita’ previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
  • c) affidamento a societa’ in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalita’ previste dall’articolo 17;
  • d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Gazzetta Ufficiale)
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica.

(GU n.304 del 30-12-2022)
Vigente al: 31-12-2022

Titolo I
Principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le
discipline di settore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante
delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
limitatamente alle disposizioni di attuazione dell’articolo 8, comma
2, lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v),
della legge 5 agosto 2022, n. 118, nella seduta del 30 novembre 2022;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni
di attuazione dell’articolo 8, comma 2, lettere f), g), h), i), p) e
u), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha espresso il relativo
parere nella seduta del 30 novembre 2022;
Sentita l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente,
che ha espresso il relativo parere nella seduta del 29 novembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei
servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.
2. Il presente decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed
essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche
economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello
di qualita’, sicurezza e accessibilita’, la parita’ di trattamento
nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.
3. Il presente decreto assicura, nel rispetto del diritto
dell’Unione europea e ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della
concorrenza, la liberta’ di stabilimento e la liberta’ di prestazione
dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di
servizi di interesse economico generale di livello locale.
4. Il presente decreto, nell’ambito della competenza legislativa
esclusiva dello Stato di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione, individua le funzioni fondamentali di
indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai
servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di
assicurare l’omogeneita’ dello sviluppo e la coesione sociale e
territoriale.
5. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono
applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «enti locali»: gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
b) «enti competenti»: gli enti cui alla lettera a), nonche’ gli
altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di
interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti
di governo degli ambiti o bacini di cui all’articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra
enti locali previste dall’ordinamento;
c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o
«servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o
suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o
sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilita’
fisica ed economica, continuita’, non discriminazione, qualita’ e
sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali,
nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per
assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita’ locali, cosi’
da garantire l’omogeneita’ dello sviluppo e la coesione sociale;
d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a
rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse
economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere
organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali
necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della
prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di
un’autorita’ indipendente;
e) «diritto esclusivo»: il diritto, concesso da un’autorita’
competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell’Unione
europea, avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico
l’esercizio di un’attivita’ in un ambito determinato;
f) «diritto speciale»: il diritto, concesso da un’autorita’
competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell’Unione
europea, avente l’effetto di riservare a due o piu’ operatori
economici l’esercizio di un’attivita’ in un ambito determinato;
g) «costi di riferimento»: indicatori di costo, che stimano le
risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di
efficienza, o costi benchmark;
h) «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
imposte;
i) «costi efficienti»: costi di un’impresa media del settore
gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e
impianti per la prestazione del servizio.

Art. 3

Principi generali del servizio pubblico locale

1. I servizi di interesse economico generale di livello locale
rispondono alle esigenze delle comunita’ di riferimento e alla
soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta’ e proporzionalita’.
2. L’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici
di interesse economico generale di livello locale rispondono a
principi di concorrenza, sussidiarieta’, anche orizzontale,
efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni
dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi
quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di
tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in
innovazione tecnologica, proporzionalita’ e adeguatezza della durata,
trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui
risultati delle gestioni.
3. Nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse
economico generale di livello locale e’ assicurata la centralita’ del
cittadino e dell’utente, anche favorendo forme di partecipazione
attiva.

Art. 4

Ambito di applicazione e normative di settore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i
servizi di interesse economico generale prestati a livello locale,
integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono
su di esse, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e salvo che
non siano previste nel presente decreto specifiche norme di
salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Titolo II
Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi
pubblici locali

Art. 5

Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni

1. Ferme restando le disposizioni regionali, nelle citta’
metropolitane e’ sviluppata e potenziata la gestione integrata sul
territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi
compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti
funzionali. A tal fine, il comune capoluogo puo’ essere delegato dai
comuni ricompresi nella citta’ metropolitana a esercitare le funzioni
comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
per conto e nell’interesse degli altri comuni.
2. Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali
interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento
dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche
tramite aggregazioni volontarie, superando l’attuale assetto e
orientandone l’organizzazione preferibilmente su scala regionale o
comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a
massimizzare l’efficienza del servizio.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, da adottare, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure
incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle
riorganizzazioni e alle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. In coerenza con le facolta’ riconosciute alle Regioni ai sensi
del comma 2, la provincia esercita funzioni di supporto
tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai provvedimenti
e alle attivita’ nella materia disciplinata dal presente decreto,
comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 in materia di funzioni amministrative, le
vigenti discipline settoriali in materia di ambiti territoriali
ottimali e bacini nei servizi pubblici a rete, le altre norme sui
caratteri e il funzionamento delle forme associative tra enti locali
per il governo dei servizi pubblici locali, nonche’ le convenzioni e
gli accordi gia’ in essere tra gli enti locali per l’attribuzione
delegata delle funzioni.
6. Al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti
istituzionali locali del settore dei rifiuti, l’Autorita’ di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente presenta alle Camere una
periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni
stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del
perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti
di governo dell’ambito.

Art. 6

Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto
organizzativo degli enti locali. Incompatibilita’ e
inconferibilita’

1. Ferme restando le competenze delle autorita’ nazionali in
materia di regolazione economico-tariffaria e della qualita’, a
livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di
controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete
sono distinte e si esercitano separatamente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma
1, gli enti di governo dell’ambito o le Autorita’ specificamente
istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici
locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a
soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano
partecipate indirettamente le societa’ formate o partecipate dagli
enti locali ricompresi nell’ambito.
3. Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano
le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di
soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i
servizi, gli uffici e le unita’ organizzative dell’ente ed i loro
dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non
possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla
gestione ed al suo affidamento.
4. Non possono essere conferiti incarichi professionali, di
amministrazione o di controllo societario, ne’ incarichi inerenti
alla gestione del servizio:
a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell’ente
competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione,
vigilanza o controllo, nonche’ ai dirigenti e ai responsabili degli
uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali
funzioni;
b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro
organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di
regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonche’ ai
dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente
preposti all’esercizio di tali funzioni;
c) ai consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio.
5. Le inconferibilita’ di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si
intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi
ivi elencati.
6. Il soggetto a cui e’ conferito un incarico professionale, di
amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione
del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell’articolo 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
7. Ai componenti della commissione di gara per l’affidamento della
gestione del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dell’articolo 6-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di contratti pubblici.
8. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli enti di governo dell’ambito o le
autorita’ di regolazione si adeguano alle disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo entro dodici mesi dalla
predetta data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Competenze delle autorita’ di regolazione
nei servizi pubblici locali a rete

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorita’ di regolazione
individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei
servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli
indicatori e i livelli minimi di qualita’ dei servizi, anche ai fini
di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17,
comma 2.
2. Negli ambiti di competenza, le autorita’ di regolazione
predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
3. Gli enti locali o gli enti di governo dell’ambito possono
richiedere alle competenti autorita’ di regolazione e all’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili
economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli
affidamenti.
4. Alle attivita’ di cui al presente articolo si provvede mediante
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.

Art. 8

Competenze regolatorie nei servizi pubblici
locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera
un’autorita’ di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dalle competenti
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi
provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui
al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi
pubblici locali non a rete di loro titolarita’, possono adottare un
regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni,
principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto
disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la
diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli
altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il
rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli
standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art. 9

Misure di coordinamento in materia
di servizi pubblici locali

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti
collaborano per la migliore qualita’ dei servizi pubblici locali. Le
Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e
assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio,
in attuazione dell’articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7
aprile 2014, n. 56.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e
deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorita’ di
regolazione, al fine di favorire e diffondere l’applicazione di
indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell’efficienza e
del confronto concorrenziale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove
istituite, sostengono l’industrializzazione dei servizi pubblici
locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e
utenti e per la collettivita’, quali misure per il coordinamento
della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei
processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati
agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici
locali, al fine di ridurre l’indebitamento pubblico, assicurare la
conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza
economica, nonche’ promuovere il confronto competitivo e accrescere
la qualita’ e l’efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al
presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e
altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui
al comma 2.

Titolo III
Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Capo I
Istituzione del servizio pubblico locale

Art. 10

Perimetro del servizio pubblico locale
e principio di sussidiarieta’

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la
prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello
locale ad essi attribuiti dalla legge.
2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunita’ locali,
gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di
sussidiarieta’ orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni
e semplificazioni.
3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze,
possono istituire servizi di interesse economico generale di livello
locale diversi da quelli gia’ previsti dalla legge, che ritengono
necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita’
locali.
4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita
istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse
soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da
parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di
cittadini, singoli e associati, e’ inidonea a garantire il
soddisfacimento dei bisogni delle comunita’ locali.
5. La deliberazione di istituzione del servizio da’ conto degli
esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e puo’ essere sottoposta a
consultazione pubblica prima della sua adozione.

Art. 11

Promozione e sostegno degli utenti

1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10,
comma 4, non risulti necessaria l’istituzione di un servizio
pubblico, l’ente locale puo’ comunque promuovere iniziative per
assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti,
ferma restando la liberta’ di impresa degli operatori. Tali
iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parita’ di
trattamento e non discriminazione e della normativa europea sugli
aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici,
titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio.

Art. 12

Obblighi di servizio pubblico
per gli operatori sul mercato

1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10,
comma 4, risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per
garantire le esigenze delle comunita’ locali, l’ente locale verifica
se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso
l’imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o piu’
operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a
operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione
di cui all’articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le
eventuali compensazioni economiche.

Art. 13

Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali
o esclusivi

1. L’attribuzione di diritti speciali o esclusivi e’ ammessa, in
conformita’ al diritto dell’Unione europea, solo se indispensabile
all’adempimento della funzione affidata al gestore del servizio
pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno
restrittive della liberta’ d’impresa e sulla base di un’adeguata
analisi economica. L’ente locale da’ conto dell’analisi e della
valutazione circa la necessita’ di attribuire diritti speciali o
esclusivi nella deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5.

Capo II
Forme di gestione del servizio pubblico locale

Art. 14

Scelta della modalita’ di gestione
del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei
servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli
altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il
perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato
affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero
limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio
mediante una delle seguenti modalita’ di gestione:
a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica,
secondo le modalita’ previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del
diritto dell’Unione europea;
b) affidamento a societa’ mista, secondo le modalita’ previste
dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
c) affidamento a societa’ in house, nei limiti fissati dal
diritto dell’Unione europea, secondo le modalita’ previste
dall’articolo 17;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in
economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Ai fini della scelta della modalita’ di gestione del servizio e
della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli
altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed
economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla
qualita’ del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della
situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per
gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle
diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili,
nonche’ dei risultati della eventuale gestione precedente del
medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza
pubblica, della qualita’ del servizio offerto, dei costi per l’ente
locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella
valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti
competenti tengono altresi’ conto dei dati e delle informazioni che
emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.
3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si da’ conto,
prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in
un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresi’ le
ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto
dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonche’
illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali
compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo,
anche al fine di evitare sovracompensazioni.
4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei
servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell’ambito
integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano
economico-finanziario acquisito all’esito della procedura, che, fatte
salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per
il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli
investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere
asseverato da un istituto di credito o da una societa’ di servizi
iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi
dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori
legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
5. E’ vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

Art. 15

Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi
di interesse economico generale di livello locale secondo la
disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile
in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso
a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in
modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in
capo all’operatore.

Art. 16

Affidamento a societa’ mista

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i
servizi di interesse economico generale di livello locale a societa’
a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio
privato e’ individuato secondo la procedura di cui all’articolo 17
del decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. L’ente locale puo’ cedere in tutto o in parte la propria
partecipazione nelle societa’ di cui al comma 1 mediante procedure a
evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata
delle concessioni e degli affidamenti in essere.

Art. 17

Affidamento a societa’ in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i
servizi di interesse economico generale di livello locale a societa’
in house, nei limiti e secondo le modalita’ di cui alla disciplina in
materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175
del 2016.
2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle
soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto
salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli
enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di
affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione
che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al
mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando,
anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli
7, 8 e 9, i benefici per la collettivita’ della forma di gestione
prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualita’ del servizio,
ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza
pubblica, nonche’ agli obiettivi di universalita’, socialita’, tutela
dell’ambiente e accessibilita’ dei servizi, anche in relazione ai
risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house,
tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle
verifiche periodiche di cui all’articolo 30.
3. Il contratto di servizio e’ stipulato decorsi sessanta giorni
dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2,
della deliberazione di affidamento alla societa’ in house sul sito
dell’ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a
tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica
di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di
contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli
articoli 32 e 35.
4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui
al comma 2 e’ allegato un piano economico-finanziario che, fatte
salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base
triennale e per l’intero periodo di durata dell’affidamento, dei
costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti,
nonche’ la specificazione dell’assetto economico-patrimoniale della
societa’, del capitale proprio investito e dell’ammontare
dell’indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve
essere asseverato da un istituto di credito o da una societa’ di
servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi
dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori
legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
5. L’ente locale procede all’analisi periodica e all’eventuale
razionalizzazione previste dall’articolo 20 del decreto legislativo
n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del
medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della
qualita’ dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento
del servizio a societa’ in house, anche in relazione ai risultati
conseguiti nella gestione.

Art. 18

Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di solidarieta’ e di sussidiarieta’
orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo
settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di
servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio
pubblico locale di rilevanza economica.
2. La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell’ambito
della relazione di cui all’articolo 14, comma 3, con specifico
riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso
concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del
rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il
raggiungimento di obiettivi di universalita’, solidarieta’ ed
equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita’, partecipazione e parita’ di trattamento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli
enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate,
superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti
ai fini dell’esecuzione del rapporto di partenariato.

Art. 19

Durata dell’affidamento e indennizzo

1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell’affidamento
e’ fissata dall’ente locale e dagli altri enti competenti in funzione
della prestazione richiesta, in misura proporzionata all’entita’ e
alla durata degli investimenti proposti dall’affidatario e comunque
in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli
investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto
di servizio di cui all’articolo 24, in conformita’ alla disciplina
europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di
affidamento a societa’ in house di servizi pubblici locali non a
rete, la durata dello stesso non puo’ essere superiore a cinque anni,
fatta salva la possibilita’ per l’ente affidante di dare conto, nella
deliberazione di affidamento di cui all’articolo 17, comma 2, delle
ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare
l’ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel
piano economico-finanziario di cui all’articolo 17, comma 4.
2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto
dell’Unione europea, in caso di durata dell’affidamento inferiore al
tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel
contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, e’
riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a
carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti
non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici
ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente
riferibili agli investimenti stessi.

Art. 20

Tutele sociali

1. I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui
all’articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di
proporzionalita’, la tutela occupazionale del personale impiegato
nella precedente gestione, anche mediante l’impiego di apposite
clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti
pubblici.

Titolo IV
Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali

Art. 21

Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

1. Gli enti competenti all’organizzazione del servizio pubblico
locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. L’individuazione
avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in
sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del
servizio.
2. Fermi restando i vigenti regimi di proprieta’, le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come
individuati ai sensi del comma 1, sono destinati alla gestione del
servizio pubblico per l’intero periodo di utilizzabilita’ fisica del
bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprieta’, salvo
quanto previsto dal comma 5.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali essenziali puo’ essere affidata separatamente dalla
gestione del servizio, garantendo l’accesso equo e non
discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni
patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all’erogazione
del servizio.
4. Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali
essenziali e’ affidata dagli enti competenti secondo le modalita’ di
cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c).
5. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non
sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la
proprieta’ delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni
patrimoniali a societa’ a capitale interamente pubblico, che e’
incedibile. Tali societa’ pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della
rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito
dalla competente autorita’ di settore, ove prevista, o dagli enti
locali. Alle societa’ di cui al presente comma che abbiano i
requisiti delle societa’ in house, gli enti locali possono assegnare
la gestione delle reti ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera
c).

Art. 22

Esecuzione di lavori connessi alla gestione

1. Qualora la gestione della rete, degli impianti o delle altre
dotazioni patrimoniali, separata o integrata con la gestione dei
servizi, sia affidata con una delle modalita’ di cui all’articolo 14,
comma 1, il soggetto gestore affida la realizzazione dei lavori
connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre
dotazioni patrimoniali secondo le modalita’ previste dalla disciplina
in materia dei contratti pubblici, fatta salva la possibilita’ di
realizzarli direttamente nella ipotesi in cui l’affidamento abbia
avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia
l’esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai sensi della
normativa vigente.
2. Nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti o delle
altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con l’erogazione
dei servizi, risulti affidata, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con modalita’ diverse da quelle previste
dall’articolo 14, comma 1, i soggetti gestori provvedono
all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete,
degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente
secondo le modalita’ previste dalla disciplina in materia di
contratti pubblici.

Art. 23

Regime del subentro in caso di scadenza dell’affidamento o cessazione
anticipata

1. Alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione
anticipata, all’esito del nuovo affidamento, il nuovo gestore
subentra nella disponibilita’ delle reti degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio. Si
applicano le disposizioni in tema di indennizzo del gestore uscente
di cui all’articolo 19, comma 2.

Titolo V
Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela
dell’utenza

Art. 24

Contratto di servizio

1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del
servizio pubblico, nonche’ quelli tra gli enti affidanti e le
societa’ di gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di
servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, e’
redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.
2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto,
contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata
dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico,
nonche’ l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo
criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello
stato delle infrastrutture e della qualita’ delle prestazioni
erogate.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il
contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti
aspetti:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata del rapporto contrattuale;
c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei
servizi, nonche’ l’obbligo di raggiungimento dell’equilibrio
economico-finanziario della gestione;
d) gli obblighi di servizio pubblico;
e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalita’ di
determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura
degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell’assenza di
sovracompensazioni;
f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli
obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei
livelli di qualita’;
g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei
confronti dell’ente affidante, o di altri enti preposti al controllo
e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi
di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al
raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
h) la previsione delle penalita’ e delle ipotesi di risoluzione
del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi
contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione
del rapporto;
i) l’obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni
prodromiche alle successive procedure di affidamento;
l) le modalita’ di risoluzione delle controversie con gli utenti;
m) le garanzie finanziarie e assicurative;
n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da
ogni ipotesi di cessazione anticipata dell’affidamento, nonche’ i
criteri per la determinazione degli indennizzi;
o) l’obbligo del gestore di rendere disponibili all’ente
affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi
agli utenti, ai sensi dell’articolo 50-quater del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per
quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell’utente,
nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori
elementi:
a) la struttura, i livelli e le modalita’ di aggiornamento delle
tariffe e dei prezzi a carico dell’utenza;
b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e
quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di
livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di
miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso
al servizio da parte delle persone diversamente abili;
c) l’indicazione delle modalita’ per proporre reclamo nei
confronti dei gestori, nonche’ delle modalita’ e dei tempi con i
quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
d) le modalita’ di ristoro dell’utenza, in caso di violazione dei
livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del
contratto;
5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli
investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui
al comma 4, il programma di esercizio.

Art. 25

Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori

1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica
redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all’articolo 2, comma
461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata
altresi’ delle informazioni relative alla composizione della tariffa,
e la pubblica sul proprio sito internet.
2. Il gestore da’ adeguata pubblicita’, anche a mezzo del proprio
sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le
informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di
qualita’ dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti
effettuati e della loro programmazione fino al termine
dell’affidamento, con modalita’ che assicurino la comprensibilita’
dei relativi atti e dati.

Art. 26

Tariffe

1. Fatte salve le competenze delle autorita’ di regolazione e le
disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti
definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare
l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della
gestione, nonche’ il perseguimento di recuperi di efficienza che
consentano la riduzione dei costi a carico della collettivita’, in
armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela
dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della
legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia.
2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti
criteri:
a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al
raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della
gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di
servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale
investito;
c) valutazione dell’entita’ dei costi efficienti di gestione
delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita’
del servizio;
d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito,
coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli
enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche
categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o
diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore
dei gestori.
4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della
qualita’ e dell’efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel
rispetto delle discipline di settore, fissano le modalita’ di
aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi
come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in
particolare, dei seguenti parametri:
a) tasso di inflazione programmata;
b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
d) obiettivi di qualita’ del servizio prefissati, definiti
secondo parametri misurabili.
5. Gli enti affidanti possono prevedere che l’aggiornamento della
tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4
nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio,
tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della
qualita’ e dell’efficienza del servizio.

Art. 27

Vicende del rapporto

1. Le modifiche durante il periodo di efficacia, la cessazione
anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono consentite
nei limiti e secondo le modalita’ previste dal diritto dell’Unione
europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.
2. In caso di ricorso all’affidamento in house gli aggiornamenti e
le modifiche del contratto di servizio devono essere asseverati
secondo le modalita’ di cui all’articolo 17, comma 4.
3. E’ in ogni caso fatto salvo il potere dell’ente affidante di
risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento
agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal
contratto di servizio.

Art. 28

Vigilanza e controlli sulla gestione

1. Fatte salve le competenze delle autorita’ di regolazione e le
discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti
esercitano la vigilanza sulla gestione.
2. La vigilanza sulla gestione e’ effettuata sulla base di un
programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto
svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia
di attivita’, dell’estensione territoriale di riferimento e
dell’utenza a cui i servizi sono destinati.
3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l’obbligo di
fornire all’ente affidante i dati e le informazioni concernenti
l’assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.
L’inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore
costituisce oggetto di specifiche penalita’ contrattuali.
4. L’ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti
commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, puo’
rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.

Art. 29

Rimedi non giurisdizionali

1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l’utente
puo’ promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie
presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V,
titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 30

Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici
locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, nonche’ le citta’ metropolitane, le
province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito
o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della
situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per
ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista
economico, della qualita’ del servizio e del rispetto degli obblighi
indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto
anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La
ricognizione rileva altresi’ la misura del ricorso all’affidamento a
societa’ in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli
enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 e’ contenuta in un’apposita
relazione ed e’ aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi
dell’assetto delle societa’ partecipate di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a
societa’ in house, la relazione di cui al periodo precedente
costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20
del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo
periodo e’ effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

Art. 31

Trasparenza nei servizi pubblici locali

1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilita’ degli
atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la
deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui
all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17,
comma 2 e la relazione di cui all’articolo 30, comma 2, tenendo conto
degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono
pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell’ente affidante e
trasmessi contestualmente all’Anac, che provvede alla loro immediata
pubblicazione sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione
denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di
pubblicazione.
3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la
piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce
punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi
pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al
luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.
4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC sono
anche resi accessibili, secondo le modalita’ di cui al comma 3:
a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di
rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui
contratti pubblici;
b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico
locale pubblicate dall’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche’,
ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualita’
conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorita’ di settore sui
propri siti istituzionali.
5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi
disponibili dall’ente che li produce in conformita’ a quanto previsto
dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le
Autorita’ di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell’ANAC, ai
sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio
rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

Titolo VI
Disposizioni finali

Art. 32

Disposizioni di coordinamento in materia
di trasporto pubblico locale

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto
dell’Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano
diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto
salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonche’ gli articoli 29, 30 e
31.
2. Ai fini della scelta delle modalita’ di gestione e affidamento
del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa
europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti,
ferma restando l’applicabilita’ dell’articolo 14, commi 2 e 3 e
dell’articolo 17.
3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui
all’articolo 20 nonche’ dell’applicazione delle disposizioni di cui
al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente
disciplina di settore.
4. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 7,
paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la
relazione di cui all’articolo 30 del presente decreto con i contenuti
previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
1370 del 2007.

Art. 33

Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di
gestione dei rifiuti urbani

1. Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 6, comma 2, non si
applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell’ambito del
servizio idrico integrato di cui all’articolo 147, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’ambito dei servizi
di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 3-bis,
comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all’articolo
200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in
relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Al fine di consentire l’attuazione di Piani di ambito in via di
definizione, l’articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni
degli enti di governo dell’ambito del servizio di gestione dei
rifiuti urbani di cui all’articolo 3-bis, comma 1-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all’articolo 200, comma 1, del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30
marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si
applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 6, comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, comma 2-ter,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione in
economia o mediante aziende speciali, consentita nei casi di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera d), e’ altresi’ ammessa in
relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico
integrato di cui all’articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa
vigente.

Art. 34

Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie

1. Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo,
dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalita’ di
gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e’ da intendersi
riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del
presente decreto.
2. In caso di affidamento della gestione a societa’ in house ovvero
a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso
applicazione le previsioni di cui all’articolo 3, commi da 30 a 32,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 35

Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione
dell’energia elettrica e del gas naturale

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi
di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, i quali
restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore
attuative del diritto dell’Unione europea.

Art. 36

Disposizioni di coordinamento in materia
di impianti di trasporti a fune

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli
impianti di trasporti a fune per la mobilita’ turistico-sportiva in
aree montane.

Art. 37

Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento

1. Sono abrogati:
a) l’articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
b) gli articoli 112, 113 e 117, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
c) l’articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
d) l’articolo 2, commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
e) l’articolo 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4;
f) l’articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
g) gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
h) l’articolo 34, commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
2. All’articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, il
terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le deliberazioni degli
enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei
competenti organi degli stessi senza necessita’ di ulteriori
deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli
enti locali.».

Art. 38

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2022.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Torna in alto