La regione Emilia-Romagna, con la legge n. 213/2022 collegata alla legge di stabilità per il 2023, ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro cui dovrà applicarsi la tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche su tutto il territorio regionale.
In particolare, la norma modifica l’art. 5 recante i criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale della legge 16/2015, il cui comma 1 recita: “La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate”.
A tal riguardo, la tariffa puntuale è un sistema per la gestione dei rifiuti che permette di introdurre una tariffa calcolata in parte in base alla reale produzione di rifiuto conferito dall’utente e, quindi, di maggiore equità, e che responsabilizza i cittadini permettendo di raggiungere risultati ambientali in termini di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti.
La tariffazione puntuale può essere attuata utilizzando, di norma, una delle modalità, o combinazioni di esse (previste dall’art. 5 citato), riferite alla misurazione del rifiuto: in ogni caso, il sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata.
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23 – Estratto
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023
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Bur n.387 del 27.12.2022 (Parte Prima)
Regione Emilia-Romagna
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N.23
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023
Art. 4
Disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque, nelle more della redazione dei Piani di bilancio
idrico, nel caso di corpi idrici che presentano criticità sotto il profilo dei parametri
quantitativi, l’amministrazione competente è autorizzata, in ottemperanza alle misure
previste nei Piani di Gestione Distrettuali vigenti, ad una revisione in riduzione dei
quantitativi assentiti nelle concessioni rilasciate ai sensi della normativa in materia, in
particolare del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e del regolamento
regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di
concessione di acqua pubblica) dando priorità agli atti in corso di rinnovo e secondo
modalità stabilite mediante apposito atto di Giunta regionale.
Art. 5
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015
1. All’articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno
dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei
beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto
1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. A decorrere dall’anno 2023, ai fini dell’attuazione del presente articolo
si applicano le seguenti definizioni:
a) sono definiti “virtuosi” i comuni che, sulla base degli ultimi dati di
produzione ufficiali, hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta
differenziata stabilito per l’ultima annualità dal Piano Regionale di Gestione
Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (PRRB) vigente per l’area omogenea di
appartenenza o abbiano sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati
prodotti o che li pongano in essere entro l’anno 2023;
b) sono definiti “supervirtuosi” i comuni che hanno prodotto quantitativi
di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati pari o inferiori a
110 chilogrammi/ab/anno e hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta
differenziata stabilito per l’ultima annualità dal PRRB vigente per l’area
omogenea di appartenenza. I quantitativi di rifiuti pro capite per abitante
equivalente non riciclati sono stimati sulla base degli ultimi dati ufficiali
disponibili. Il raggiungimento dell’obiettivo di riciclo viene valutato a scala
comunale considerando gli scarti delle lavorazioni delle raccolte
differenziate e i quantitativi delle raccolte differenziate avviati
direttamente a recupero energetico o in discarica a cui si aggiunge il
quantitativo degli scarti degli impianti di produzione finali a scala regionale
riparametrati a livello comunale.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per
cento del costo medio di smaltimento regionale e comunque non inferiore a
5 milioni per annualità, è applicata per ogni singolo Comune, ai quantitativi di
rifiuti non riciclati determinati da ARPAE secondo quanto previsto al comma
2 bis. Sono esclusi dal computo dei rifiuti non riciclati i rifiuti urbani che siano
stati prodotti ad esito di eventi calamitosi, comprovati da dichiarazioni di
emergenza di Protezione Civile. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con
propri atti amministrativi.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il Fondo è destinato:
a) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso e ai progetti comunali
di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti con particolare
riferimento a quelli plastici (prodotti monouso e packaging), organici e
tessili;
b) al miglioramento gestionale del servizio nei comuni classificati nell’area
omogenea di gestione “Montagna” al fine del raggiungimento
dell’obiettivo di raccolta differenziata ai sensi della pianificazione di settore
vigente;
c) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni
supervirtuosi e dei comuni virtuosi.
Il Fondo è ripartito tra le finalità di cui alle lettere a), b) e c) rispettivamente
per un quarto, un quarto e metà. La quota di cui alla lettera c) è ripartita
destinando il 20 per cento a favore dei comuni supervirtuosi e l’80 per cento
a favore dei comuni virtuosi, percentuali che nel corso del tempo dovranno
tenere conto dei risultati ottenuti e, a seguito di questi, potranno essere
rimodulate.”;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Gli incentivi di cui alla lett. a) del comma 4 sono assegnati con priorità
ai comuni che non accedono alle altre linee di incentivazione di cui al
medesimo comma.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015
1. Al comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015, le parole: “31 dicembre
2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.