Stoccaggio rifiuti di mercurio in forma liquida

La Commissione UE, con Regolamento (UE) 2017/852, proroga al 31/12/2025 la deroga per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida, prevista dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2017/852.

A tal riguardo, l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento citato, prevede che i rifiuti di mercurio devono essere sottoposti, prima dello smaltimento definitivo, a specifiche operazioni di trattamento, ossia la trasformazione e, qualora siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, la trasformazione e la solidificazione.

L’articolo 13, paragrafo 1, autorizza in deroga fino al 31 dicembre 2022 lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate in attesa della trasformazione e della solidificazione.

Come riportato nei considerando, tenuto conto che nel maggio 2022 risulta che ci sono ancora oltre 2000 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida temporaneamente stoccate nell’Unione e che occorre più tempo per trasformarle e solidificarle, con il regolamento in commento si prevede appunto l’estensione fino al 31 dicembre 2025 del periodo consentito per tale stoccaggio.


Regolamento Unione Europea 23 settembre 2022, n. 2526
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2526 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida.

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