Corte Costituzionale, due sentenze a tutela dell’ambiente

La Corte Costituzionale, con le Sentenze n. 251/2022 e n. 252/2022, ha dichiarato illegittime disposizioni della legge della Lombardia su ampliamenti di agriturismi e quelle della Sicilia sull’ultimo condono edilizio.

Come riportato nel comunicato del 19 dicembre 2022, la Corte costituzionale:

  • con la sentenza n. 252 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021. La legge regionale riapriva – con una norma definita di interpretazione autentica – i termini per il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a taluni vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici. La disciplina è stata ritenuta lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003).
  • Con la sentenza n. 251 del 2022, la Corte ha altresì dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione della legge della Regione Lombardia n. 23 del 2021, che, in assenza di un piano paesaggistico elaborato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione, consentiva l’ampliamento della superficie dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica. Anche in questo caso, il rischio di pregiudicare scelte di tutela del paesaggio che devono essere necessariamente condivise comporta la violazione della competenza statale stabilita art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..

SENTENZA 252/2022 DEPOSITATA IL 19/12/2022
Pres.: de PRETIS, Red.: BARBERA
Atti decisi: ric. 56/2021
Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, della legge della Regione Siciliana 29/07/2021, n. 19.
Oggetto: Edilizia e urbanistica – Norme della Regione Siciliana – Interpretazione autentica dell’art. 24 della legge regionale n. 15 del 2004 – Interpretazione nel senso che sono recepiti i termini e le forme delle istanze presentate ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, e che resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta.
Dispositivo: illegittimità costituzionale – ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953

SENTENZA 251/2022 DEPOSITATA IL 19/12/2022
Pres.: de PRETIS, Red.: DE PRETIS
Atti decisi: ric. 13/2022
Norme impugnate: Art. 6, c. 1°, lett. a), della legge della Regione Lombardia 16/12/2021, n. 23.
Oggetto: Paesaggio – Pianificazione – Norme della Regione Lombardia – Modifiche alla l. reg. n. 31 del 2008 – Locali da destinare ad attività agrituristiche – Previsione della possibilità, per una sola volta, dell’ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all’attività agrituristica.
Dispositivo: illegittimità costituzionale

Torna in alto