La Corte di Cassazione, con la Sentenza 45434/2022, si è pronunciata sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’allegato 5 alla Parte II del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, affermando la possibilità anche di un campionamento istantaneo in determinate circostanze.
Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’allegato 5 alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell’arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall’organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione e tali esigenze possono derivare dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dal tipo di scarico – continuo, discontinuo, istantaneo – dal tipo di accertamento.
Irrilevante, inoltre, l’obiezione difensiva della insussistenza dello scarico di reflui al momento del campionamento, in quanto rientra nella nozione di scarico la canalizzazione, anche se soltanto periodica o discontinua o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuata tramite condotta, tubazione, o altro sistema stabile di canalizzazione.
Di conseguenza, continua la Corte – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa – si evince in maniera evidente che essa non presuppone che al momento dell’accertamento degli operanti sia necessariamente in corso il deflusso dei reflui all’interno della canalizzazione, essendo piuttosto necessario accertare che attraverso una collettazione stabile si effettui ovvero sia stato effettuato lo sversamento di reflui nei termini di cui alla fattispecie penale di riferimento.