CAM, Criteri ambientali minimi per eventi

Con Decreto 19 ottobre 2022 il MiTE ha adottato i “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi“ (CAM).

Il Dm, in vigore dal 17 dicembre 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), definisce i Criteri Ambientali Minimi per gli eventi, affrontando aspetti ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e gestione degli stessi.

L’attuazione dei CAM mira a ridurre quindi gli impatti ambientali del settore e a promuovere la diffusione di buone pratiche di accessibilità e inclusione, il rispetto delle condizioni di lavoro dignitose nonché della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, favorendo, nella Pubblica Amministrazione, lo sviluppo della cultura alla sostenibilità declinata a tutto tondo, rafforzandone le competenze in materia.

Dall’analisi delle pressioni ambientali e sociali generate durante il processo di implementazione di un evento (organizzazione, realizzazione e post-evento) si sono definiti i requisiti di sostenibilità da applicare a tutte le fasi che interessano le manifestazioni nelle diverse modalità di svolgimento (indoor/outdoor, fisse/itineranti, spot/continuative).

Il documento evidenzia, infine, la sinergia con altri strumenti strategici di politica ambientale, mirati a perseguire la transizione verso la sostenibilità dei sistemi produttivi e la maggiore consapevolezza degli impatti ambientali, quali:

  • i sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni (Registrazione EMAS/Certificazione ISO 14001) o i più specifici sistemi di gestione per gli eventi sostenibili (ISO 20121);
  • le etichette e certificazioni di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, come ad es. il marchio Ecolabel UE e ReMade in Italy sul contenuto di riciclato.

Dm 19/10/2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 2022
Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e
realizzazione di eventi. (22A06879)

(GU n.282 del 2-12-2022)

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che
definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare
un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la
comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante
«Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare
un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio, 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunita’;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la suddetta direttiva
2009/33/CE;
Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di
determinati prodotti di plastica sull’ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
Visto il regolamento (UE) n. 2017/1369 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per
l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE;
Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni
definiti per la Riforma 1.1 dal medesimo allegato alla citata
decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e,
in particolare, il traguardo M1C3.3 della Riforma 3.1 «Adozione di
criteri ambientali minimi per eventi culturali – Industria culturale
e creativa 4.0»;
Visti i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), quali, tra l’altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging),
l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento
dei divari territoriali e il principio di parita’ di genere in
relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157
del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea;
Atteso che il PNRR prevede principi orizzontali, quali, tra gli
altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale
(cosiddetto «tagging»), il principio di parita’ di genere e l’obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) –
Carta della governance multilivello in Europa;
Visto l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che prevede
che con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche’ le
modalita’ di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037;
Visto l’art. 1, comma 1043, della predetta legge n. 178 del 2020,
ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita’ di gestione,
di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti
del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le modalita’ di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, che disciplina
la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto l’art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, che ha
istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio
centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio
centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
Visto l’art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, che
stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita’ di gestione, nonche’ al loro monitoraggio, rendicontazione
e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia»;
Visto l’art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione
ecologica l’unita’ di missione di cui all’art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e’ limitata fino
al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e’
articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell’art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di
livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei
uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, che individua le amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, e, in
particolare, l’art. 10, comma 3, che precisa che la «notifica della
citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante
“Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la
base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle
amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea,
ripartiti per interventi a titolarita’ di ciascuna amministrazione
sono riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonche’ le
disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle
quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche
funzionalita’ del sistema informatico di cui all’art. 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle
riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi
traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze
previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai
sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di
quanto concordato con la Commissione europea»;
Considerato che il medesimo decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero della
transizione ecologica la responsabilita’ dell’attuazione del
traguardo M1C3.3 della Riforma 3.1 Adozione di criteri ambientali
minimi per eventi culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, definisce le modalita’ di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da
rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare
riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla
spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai
soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi,
agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche’ a ogni altro
elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e, in
particolare, l’art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti
dal Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la «Disciplina delle
cooperative sociali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del
3 dicembre 1991;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro
sull’inquinamento acustico»;
Vista la legge 17 maggio 2022, n. 61, recante «Norme per la
valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi
1126 e 1127 dell’art. 1, che disciplinano il Piano d’azione per la
sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita’
ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarieta’ sociale e per la limitazione
degli sprechi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 2016;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
129 del 31 maggio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi
1126 e 1127 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
approvato il Piano d’azione nazionale per la sostenibilita’
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata
la revisione del Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate
al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell’art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, (a norma
dell’art. 1), comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503 «Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche’ della flora e della fauna selvatiche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236 recante le «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilita’, l’adattabilita’ e la visitabilita’ degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche»;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25,
recante «Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature
finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno
2022, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8
agosto 2022, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali
minimi per la fornitura di arredi per interni nuovi, il servizio di
noleggio di arredi per interni, il servizio di riparazione per arredi
in uso e il servizio di gestione a fine vita per gli arredi usati;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, con il quale sono stati adottati i
criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo
urbano;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 65, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i
criteri ambientali minimi per il Servizio di ristorazione collettiva
e fornitura di derrate alimentari;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i
criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde
pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
17 ottobre 2017, concernente l’individuazione dei lavoratori
svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell’art. 31, comma 2,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018;
Vista la direttiva alle amministrazioni titolari di progetti,
riforme e misure in materia di disabilita’ del Ministro per la
disabilita’ – decreto 9 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
Considerato che l’attivita’ istruttoria per la redazione dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il
costante confronto con le parti interessate e con gli esperti;
Vista la nota prot. n. 0102491 del 22 agosto 2022 della Direzione
generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e
controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’unita’ di missione per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della
transizione ecologica, con la quale e’ stata espressa, con
riferimento allo schema di decreto, la positiva valutazione circa la
coerenza programmatica e conformita’ normativa al PNRR;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all’allegato al presente decreto per l’affidamento del servizio
di organizzazione e realizzazione di eventi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) evento: manifestazione, avvenimento, cerimonia o altra
iniziativa a carattere culturale, artistico, celebrativo, sportivo,
professionale e commerciale;
b) Design for Disassembly: approccio alla progettazione di un
bene che applica tecniche mirate a semplificare il
montaggio/smontaggio dello stesso in modo da consentirne la
riparazione, l’aggiornamento e il riciclo, allungandone la durata di
vita utile o permettendo il riutilizzo dei componenti a fine vita;
c) Universal design: approccio olistico e innovativo alla
progettazione di prodotti, servizi e ambienti che sostiene la
diversita’ umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza consentendo a
ciascuno di avere pari opportunita’ di partecipazione in ogni
contesto della societa’ (Dichiarazione di Stoccolma dell’EIDD, 2004);
d) prodotti riutilizzabili: prodotti progettati per essere
utilizzati piu’ volte per la stessa finalita’ per la quale sono stati
concepiti onde estenderne il ciclo di vita.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo quindici giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2022

Il Ministro: Cingolani

ALLEGATO

PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI CONSUMI
NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ovvero
PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER EVENTI

1 PREMESSA
2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI AMBIENTALI
3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI
4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER EVENTI
4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI
4.1.1 Nomina di un Responsabile della sostenibilita’
4.1.2 Riunioni operative
4.1.3 Alloggi e strutture logistiche di supporto
4.1.4 Biglietti e materiali informativi e promozionali
4.1.5 Comunicazione accessibile agli eventi
4.1.6 Allestimenti e arredi
4.1.7 Imballaggi degli allestimenti, degli arredi e delle
opere
4.1.8 Raccolta e riuso degli allestimenti
4.1.9 Gadget e premi
4.1.10 Location dell’evento
4.1.11 Trasporto materiali
4.1.12 Mobilita’ sostenibile per raggiungere l’evento e
muoversi al suo interno
4.1.13 Consumi energetici
4.1.14 Prodotti per l’igiene personale
4.1.15 Prodotti per la pulizia degli ambienti
4.1.16 Servizio temporaneo di ristoro e servizio catering
4.1.17 Tovaglie e tovaglioli
4.1.18 Prevenzione dei rifiuti nei punti di ristoro
4.1.19 Gestione dei rifiuti
4.1.20 Comunicazioni al Pubblico
4.1.21 Formazione al personale
4.1.22 Clausole sociali e tutela dei lavoratori
4.1.23 Eventi per tutti
4.2 CRITERI PREMIANTI
4.2.1 Adozione di Sistemi di Gestione Ambientale o per la
Sostenibilita’ degli Eventi
4.2.2 Allestimenti e arredi in plastica
4.2.3 Veicoli pesanti per il trasporto materiale
4.2.4 Alloggi per staff, invitati e relatori
4.2.5 Promozione della mobilita’ sostenibile
4.2.6 Sponsorizzazioni delle iniziative culturali
4.2.7 Scelta di fornitori con determinati standard ambientali
e sociali
4.2.8 Valorizzazione del territorio
4.2.9 Tovaglie e tovaglioli
4.2.10 Monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’evento
4.2.11 Scelta della location
4.2.12 Aree “baby friendly”
4.2.13 Squadra di eco-evolontari

1 PREMESSA

Questo documento e’ stato elaborato in attuazione del Piano d’azione
per la sostenibilita’ ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto del 11 aprile 2008
del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare
(oggi Ministro per la transizione ecologica) di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze,
nonche’ in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che
inserisce la Riforma 3.1 “Adozione di criteri ambientali minimi per
eventi culturali” tra gli interventi/riforme di competenza del
Ministero per la transizione ecologica da attuare, nell’ambito della
Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitivita’, cultura e
turismo” – Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0. I criteri ambientali
definiti in tale documento assolvono il principio di “non arrecare
danno significativo agli obiettivi ambientali” (cd. DNSH), introdotto
all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 sulla “Tassonomia per
la finanza sostenibile”.

2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal Piano d’azione per
la sostenibilita’ ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione (PAN GPP), questo documento definisce i Criteri
Ambientali Minimi per gli eventi, affrontando aspetti ambientali,
etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di
organizzazione e gestione degli stessi. L’attuazione dei presenti CAM
mira a ridurre quindi gli impatti ambientali del settore e a
promuovere la diffusione di buone pratiche di accessibilita’ e
inclusione, il rispetto delle condizioni di lavoro dignitose nonche’
della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori,
favorendo, nella Pubblica Amministrazione, lo sviluppo della cultura
alla sostenibilita’ declinata a tutto tondo, rafforzandone le
competenze in materia.

Dall’analisi delle pressioni ambientali e sociali generate durante il
processo di implementazione di un evento (organizzazione,
realizzazione e post-evento) si sono definiti i requisiti di
sostenibilita’ da applicare a tutte le fasi che interessano le
manifestazioni nelle diverse modalita’ di svolgimento
(indoor/outdoor, fisse/itineranti, spot/continuative).

I principali obiettivi ambientali perseguiti dai CAM in interesse
sono:

– fornire un positivo contributo per il contrasto ai cambiamenti
climatici riducendo i consumi energetici e le emissioni di CO2
attraverso la promozione dell’impiego di energia proveniente da fonti
rinnovabili e di soluzioni progettuali e tecnologiche ad alta
efficienza energetica per la climatizzazione, l’illuminazione e la
proiezione audiovisiva, nonche’ incentivando misure di mobilita’
sostenibile per raggiungere l’evento e nella logistica per la sua
organizzazione;

– prioritariamente, applicando la gerarchia prevista dall’articolo
179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevenire la
produzione dei rifiuti attraverso l’impiego di beni riutilizzabili
(allestimenti, contenitori per la somministrazione di cibo e bevande,
ecc.), la riduzione di tutti gli imballaggi, l’applicazione di misure
che contrastano lo spreco alimentare, ecc.;

– sostenere modelli di economia circolare nella produzione di beni e
nell’erogazione di servizi attraverso l’approvvigionamento di
manufatti durevoli, riparabili, riutilizzabili, con contenuto di
riciclato e riciclabili, anche ai sensi della recente proposta di
Regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
sostenibili (COM 142 del 30 marzo 2022), l’impiego efficiente delle
risorse naturali e la corretta gestione del fine vita di tutti
materiali;

– promuovere tecniche di coltivazione conservative (per ulteriori
approfondimenti consultare la RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO (mite.gov.it)
ai CAM Servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate
alimentari, adottati con D.M. n.65 del 2020) e prodotti a ridotto
impatto ambientale (prodotti in possesso di etichette ambientali di
tipo I, conformi alla norma UNI EN ISO14024);

– sensibilizzare e diffondere consapevolezza sui temi della
sostenibilita’ ambientale e della responsabilita’ sociale fra tutti i
soggetti coinvolti dall’evento: fruitori dell’evento, personale
impiegato, fornitori e comunita’ locali;

– apportare benefici economici e positive ricadute sociali ai
territori ospitanti l’evento.

Inoltre, nell’ambito sociale, in tale documento, in coerenza con le
Direttive europee sugli appalti pubblici 2014/24/UE (all’articolo 42,
paragrafo 1) e 2014/25/UE (e all’articolo 60, paragrafo 1), nonche’
con gli indirizzi unionali contenuti nella Comunicazione della
Commissione europea (2021) 3573 «Acquisti sociali – Una guida alla
considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda
edizione)», sono stati inseriti requisiti di accessibilita’
obbligatori che assicurano che i prodotti e i servizi impiegati negli
eventi che adottano i CAM siano progettati e realizzati in maniera
tale da massimizzare il loro uso prevedibile anche da parte di
persone con disabilita’. Gli eventi, dunque, a maggior ragione se
organizzati da o con il contributo di enti pubblici, devono essere
concepiti e realizzati in modo accessibile, inclusivo e non
discriminante tenendo in considerazione le esigenze di tutte le
persone, a prescindere dall’eta’, genere, provenienza
etnico-culturale-religiosa, condizione psico-sociale, abilita’ o
disabilita’ secondo l’approccio che ponga alla base delle scelte la
“Progettazione Universale” (Universal Design) (1) cosi’ come definita
nella Convenzione delle Nazioni Unite.

Si evidenzia come il settore degli eventi abbia la peculiarita’ di
interessare molteplici aspetti e ambiti. Pertanto, al fine di
favorire le migliori soluzioni e prodotti in termini ambientali e
sociali, nel presente documento si e’ fatto riferimento ad alcuni
requisiti gia’ contenuti nei vigenti decreti ministeriali CAM di
specifica pertinenza, di seguito riportati, adattandoli alle
specifiche esigenze del settore:

– CAM carta;

– CAM arredi per interni;

– CAM arredo urbano;

– CAM verde pubblico;

– CAM veicoli;

– CAM edilizia (illuminazione edifici);

– CAM servizio gestione rifiuti;

– CAM servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate
alimentari;

– CAM servizi di ristoro (distributori, bar, etc.)

– CAM tessili;

– CAM servizi di pulizie e sanificazione.

Si sottolinea che alcuni di questi requisiti sono stati formulati in
modo piu’ performante rispetto ai CAM gia’ adottati per altre
categorie di appalto, proprio in funzione del ruolo chiave che gli
eventi hanno come strumento educativo e come volano per il
cambiamento culturale verso buone pratiche di sostenibilita’ e
circolarita’ e dato l’obiettivo generale del documento di lasciare
un’eredita’ positiva ai fruitori e alla comunita’ ospitante anche
dopo la chiusura dell’evento stesso.

Si evidenzia infine la sinergia con altri strumenti strategici di
politica ambientale, come i sistemi di gestione e le etichette
ambientali richiamati nel documento, mirati a perseguire la
transizione verso la sostenibilita’ dei sistemi produttivi e la
maggiore consapevolezza degli impatti ambientali generati da un
prodotto/servizio da parte delle pubbliche amministrazioni e dei
consumatori in generale. Nelle verifiche infatti si fa riferimento ai
sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni (Registrazione
EMAS/Certificazione ISO 14001) o ai piu’ specifici sistemi di
gestione per gli eventi sostenibili (ISO 20121) e alle certificazioni
di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, come il marchio
Ecolabel UE per i prodotti di carta stampata e grafica, di pulizia,
di igiene personale e i servizi di pulizia e di ricettivita’
turistica per i soggiorni dei partecipanti/fruitori degli eventi.

3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI

Sono soggetti all’applicazione dei presenti CAM tutti gli eventi che,
a scopo esemplificativo ma non esaustivo, sono riportati di seguito:

– Eventi culturali

– Manifestazioni artistiche

– Rievocazioni storiche

– Eventi enogastronomici

– Rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici

– Mostre ed esposizioni

– Eventi sportivi

– Convegni, conferenze, seminari

– Fiere

I principali CPV di riferimento sono:

– 79950000-8 – Servizi di organizzazione di mostre, fiere e
congressi

– 79951000-5 – Servizi di organizzazione di seminari

– 79952000-2 – Servizi di organizzazione di eventi

– 79952100-3 – Servizi di organizzazione di eventi culturali

– 79953000-9 – Servizi di organizzazione di festival

– 79954000-6 – Servizi di organizzazione di feste

– 79955000-3 – Servizi di organizzazione di sfilate di moda

– 79956000-0 – Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni

Sara’ compito della Stazione appaltante, nella stesura del bando di
gara, inserire e modulare i diversi CAM secondo l’evento oggetto di
gara.

Ai sensi dell’articolo 34 “Criteri di sostenibilita’ energetica e
ambientale” del decreto legislativo n. 50 del 2016 “Codice degli
appalti” (modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017) i CAM
sono obbligatori negli eventi soggetti a procedura di gara pubblica.

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM
sono inserite anche nel caso di affidamenti non rientranti
nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016,
ivi compresi gli affidamenti in house, al fine di rispondere ai
principi di tutela ambientale ed efficienza energetica di cui
all’articolo 4 dello stesso Codice dei contratti pubblici, da
leggersi in combinato disposto con l’articolo 34 che disciplina
l’attuazione dei criteri di sostenibilita’ energetica e ambientale.
Cio’ anche al fine di garantire, per le societa’ in house,
la congruita’ dei benefici per la collettivita’ anche con riferimento
agli obiettivi di efficienza, economicita’ e qualita’ del servizio di
cui all’articolo 192 del Codice dei contratti pubblici.

Altresi’, anche nel caso di eventi non soggetti a procedure di gara
pubbliche, si raccomandano le stazioni appaltanti di vincolare
l’eventuale erogazione di contributi e/o concessioni di patrocini
all’applicazione dei presenti CAM.

Si sottolinea che per la corretta applicazione dei CAM e’
fondamentale eseguire un’attenta progettazione a monte delle diverse
fasi dell’evento secondo i gia’ citati principi dell’Universal
Design, nonche’ di prevenzione dei rifiuti e dell’economia circolare.

Nello specifico degli allestimenti e arredi, si invitano le stazioni
appaltanti ad approvvigionarsi di beni provenienti da altri eventi o
da operatori di servizio di noleggio e, in caso di necessita’ di
nuovo acquisto, a prediligere prodotti costituiti da materiali
rinnovabili, durevoli, riutilizzabili, riciclabili e contenenti
materiale riciclato. Raccomandiamo inoltre le Stazioni appaltanti di
ispirarsi ai principi del Design for Disassembly (2) , prevedendo
cioe’, gia’ in fase di progettazione degli spazi, sistemi di
riutilizzo e riuso degli allestimenti e arredi post evento, come ad
esempio la reimmissione nel mercato o la donazione, per allungarne la
vita d’uso, ridurre rifiuti, ridurre il consumo di risorse e le
emissioni di gas climalteranti durante la loro produzione.

Inoltre, in merito alla dematerializzazione dei documenti cartacei
inerenti agli eventi (come, ad esempio, i moduli per la gestione dei
fornitori), si raccomandano le stazioni appaltanti di accelerare i
processi di digitalizzazione dei flussi documentali, gia’ prevista
dalla normativa vigente, con il vantaggio di rendere piu’ agili i
processi lavorativi e risparmiare i relativi costi ambientali ed
economici.

I mezzi di verifica previsti dai criteri contenuti nel presente
documento consistono nella presentazione di etichette o di
certificati o altra documentazione tecnica. In questo modo si puo’
garantire che le dichiarazioni sulle prestazioni degli offerenti
siano verificabili, ripetibili, controllabili e comparabili. Secondo
quanto previsto allo stesso articolo 69, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nel caso di etichette equivalenti e mezzi
di prova idonei, l’operatore economico deve produrre la
documentazione comprovante la sostanziale equivalenza dei mezzi di
verifica presentati in alternativa e la stazione appaltante ha il
compito di verificare tale documentazione e valutarne l’equivalenza
rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento.

Ogni richiamo a norme tecniche presenti in questo documento
presuppone che nel capitolato di gara sia fatto il corretto
riferimento all’ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove
norme che ad esse si sono sostituite per i medesimi fini, alla data
di pubblicazione del bando di gara. Inoltre, si evidenzia
l’importanza dell’esecuzione da parte della stazione appaltante di
adeguati controlli sia in fase di offerta che di aggiudicazione
attraverso la trasmissione della documentazione richiesta, sia in
fase di realizzazione dell’evento mediante appositi sopralluoghi non
pianificati. Altresi’, qualora non fosse gia’ prassi contrattuale, si
suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempienza a
sanzioni ovvero, se del caso, alla previsione di risoluzione del
contratto.

Infine, data la loro importanza in materia di aggiudicazione degli
appalti, si ritiene opportuno richiamare gli articoli della direttiva
2014/24/UE n. 18 Principi per l’aggiudicazione degli appalti, n. 67
(comma 2) Criteri di aggiudicazione dell’appalto e n. 76 (comma 2)
Principi per l’aggiudicazione degli appalti.

Per chiarire alcuni aspetti applicativi relativi ai criteri contenuti
nel documento, ulteriori specifiche indicazioni per le Stazioni
appaltanti sono state inserite con un testo in corsivo tra parentesi
sotto il titolo del criterio.

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER EVENTI

4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, introduce nella documentazione
progettuale e di gara le seguenti clausole contrattuali.

4.1.1 Nomina di un Responsabile della sostenibilita’

E’ nominato un Responsabile in materia di sostenibilita’ col compito
di sovrintendere all’attuazione di tutte le azioni di sostenibilita’.

Verifica: Presentazione della nomina del Responsabile della
sostenibilita’ dell’evento, sottoscritta dal rappresentante legale
dell’organizzazione.

4.1.2 Riunioni operative

Le riunioni operative necessarie all’organizzazione degli eventi si
svolgono laddove possibile usando strumenti telematici quali sistemi
di videoconferenza al fine di ridurre al massimo costi e impatti
ambientali.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante che
descriva come si intende soddisfare il criterio. Il direttore
dell’esecuzione del contratto verifica il rispetto del criterio
attraverso l’acquisizione della documentazione tecnica prodotta.

4.1.3 Alloggi e strutture logistiche di supporto

Indicazioni alla Stazione appaltante: il criterio non si applica in
caso di eventi svolti in luoghi isolati e non urbanizzati (ad esempio
in montagna). Restano in ogni caso da rispettare i criteri 4.1.11 e
4.1.12 sulla mobilita’ sostenibile

Gli alloggi degli ospiti (sportivi, artisti, ecc.) hanno
caratteristiche di accessibilita’, sono collocati nelle immediate
vicinanze (massimo 1 km in linea d’aria) della sede dell’evento e,
laddove non siano disponibili, sono comunque collegati con mezzi TPL
o serviti da infrastrutture per la mobilita’ lenta.

Verifica: Elenco degli alloggi che si intende utilizzare con indicata
la distanza dal luogo dell’evento. Il direttore dell’esecuzione del
contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell’evento, il
rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e attraverso la
valutazione della documentazione tecnica prodotta.

4.1.4 Biglietti e materiali informativi e promozionali

I biglietti di ingresso all’evento sono in formato digitale
accessibile e fruibile da tutti, prevedendo sistemi informatici di
prenotazione e controllo dei biglietti elettronici. E’ ammessa
l’emissione di biglietti cartacei solo su espressa richiesta
dell’utente.

Tutto il materiale di comunicazione, informazione e promozione
dell’evento e’ preferibilmente in formato digitale accessibile,
usabile, fruibile da tutti, consultabile e scaricabile attraverso web
e social media (3) .

Nel caso di materiali informativi che necessitano di una
consultazione continuativa (es. programma di un evento di piu’
giorni) e/o consultabile da piu’ utenti (es. didascalie museali o
menu) si adottano sistemi tecnologici (esempio codici QR) che
permettono all’utente di visualizzarli su propri dispositivi oppure
materiali riutilizzabili (esempio lavagne) oppure supporti cartacei
contenenti materiale riciclato e proveniente da foreste gestite in
modo responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale, nonche’
stampati in modalita’ fronte retro.

I supporti da affissione (locandine e manifesti) sono ammessi in
materiale cartaceo riciclato e proveniente da foreste gestite in modo
responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale. Ogni altro
materiale eventualmente utilizzato per la pubblicita’ dell’evento e’
costituito da materiale riciclato e riciclabile.

Tutti i supporti informativi e promozionali fisici e
dematerializzati, sono prodotti e distribuiti in quantita’ adeguata a
dare pubblicita’ e visibilita’ all’evento contestualmente riducendo
al minimo lo spreco di materiali, di energia e la produzione dei
rifiuti, secondo un apposito Piano di distribuzione che indichi i
target, i punti strategici per la distribuzione e i criteri di
valutazione per la definizione del numero delle eventuali stampe e/o
delle dimensioni dei materiali digitali. In caso di stampa viene
scelta una tipografia che utilizzi carta e cicli di stampa a ridotto
impatto ambientale.

Verifica: Relazione dettagliata sottoscritta dal legale
rappresentante che descriva come si intende impostare la vendita dei
biglietti, la comunicazione e la promozione dell’evento e diffondere
le relative informazioni riducendo al minimo la dimensione dei file e
l’uso dei materiali. La relazione include un Piano di distribuzione
dei materiali promozionali e informativi che indichi i target, i
punti strategici per la distribuzione e i criteri di valutazione per
la definizione del numero delle eventuali stampe e/o delle dimensioni
dei materiali digitali.

La carta grafica e/o la carta stampata impiegata, possiede
l’etichetta ambientale Ecolabel UE oppure la certificazione PEFC
Recycled o FSC Misto il cui logo o il codice univoco identificativo
della catena di custodia della filiera sostenibile della carta sono
riportati sui prodotti stampati. Le eventuali tipografie scelte
garantiscono, oltre ai suddetti requisiti per la carta, anche cicli
di stampa certificati a ridotto impatto ambientale.

Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica il rispetto del
criterio attraverso la valutazione della Relazione e del Piano di
distribuzione e l’acquisizione della suddetta documentazione tecnica
e relative fatture trasmesse dall’aggiudicatario entro i termini
indicati nel capitolato di gara nonche’ attraverso sopralluoghi
durante lo svolgimento dell’evento.

4.1.5 Comunicazione accessibile agli eventi

Per tutti gli eventi che prevedono incontri dove si parla in pubblico
(convegni, seminari, workshop, ecc.) sia “in presenza” che “a
distanza” (tramite piattaforma di videocomunicazione) e’ sempre
garantita la sottotitolazione, per facilitare la fruizione da parte
delle persone con disabilita’ uditiva e delle persone con deficit di
comunicazione. La sottotitolazione puo’ essere realizzata attraverso
stenotipia, riformulazione in tempo reale (respeaking) in presenza
ovvero a distanza, oppure attraverso l’impiego di software di
riconoscimento vocale per la trascrizione automatica purche’ ne sia
stata verificata l’efficacia di funzionamento e gli oratori siano
stati preliminarmente istruiti sul mantenere un eloquio regolare e
chiaro.

In aggiunta alla sottotitolazione, per ampliare l’accessibilita’
dell’evento, e’ auspicabile anche la traduzione in Lingua Italiana
dei Segni (LIS), attraverso interpreti da attivare in presenza o a
distanza.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante che
descriva come si intende soddisfare il criterio. Il direttore
dell’esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento
dell’evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e
attraverso la valutazione della suddetta relazione.

4.1.6 Allestimenti e arredi

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica anche nel caso di appalto per l’allestimento e
arredo di stand e spazi espositivi all’interno di piu’ ampie fiere,
nonche’ di esposizioni artistiche.

1. L’allestimento dell’evento, compresi i supporti fisici per la
comunicazione, e’ frutto di una accurata progettazione che
preveda soluzioni innovative e circolari nell’architettura,
nelle connessioni (elementi di fissaggio e i sistemi di
giunzione) e nei materiali, secondo i principi del Design For
Disassembly (4) , volte alla prevenzione dei rifiuti
(riutilizzo, riduzione dell’uso di materiali, ecc.),
all’ottimizzazione degli spazi per il trasporto e il deposito,
nonche’ alla razionalizzazione dei consumi energetici. Per
favorire il riutilizzo, gli allestimenti e arredi non sono
personalizzati ovvero non contengono indicazioni temporali e di
luogo per poterle impiegare in altre edizioni dello stesso
evento e se possibile in altri eventi.

Inoltre, tutti gli allestimenti e arredi garantiscono
l’accessibilita’, usabilita’ e fruizione d’uso di un’ampia
platea di utenti ed in particolare per le persone con
disabilita’. Tali requisiti ne consentono l’utilizzo in modo
autonomo, confortevole e sicuro. Il principio cardine di
riferimento e’ l’Universal Design. Per gli allestimenti delle
esposizioni si fa riferimento al Piano per l’eliminazione delle
barriere architettoniche (P.E.B.A.): piano strategico per
l’accessibilita’ nei musei, complessi monumentali, aree e parchi
archeologici e alle Linee guida per il superamento delle
barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (5) ;

2. Tutti gli elementi dell’allestimento e gli arredi, compresi i
supporti fisici per la comunicazione (banner, striscioni, totem,
etc.), sono, quando possibile, riutilizzati da eventi precedenti
o derivanti dai centri per il riuso e dai centri di preparazione
per il riutilizzo o noleggiati;

3. Gli elementi degli allestimenti e arredi noleggiati sono
conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi
per il noleggio degli arredi per interni adottati con D.M. n.
254 del 23 giugno 2022.

4. In caso di nuova acquisizione:

a. nel caso di eventi al chiuso, gli allestimenti e gli arredi
sono conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali
Minimi per l’acquisto di arredi per interni previsti dallo
stesso decreto suddetto;

b. nel caso di eventi all’aperto, gli allestimenti e gli arredi
sono conformi alle specifiche tecniche dei vigenti Criteri
Ambientali Minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo
urbano relative ai soli criteri che riguardano i seguenti
prodotti.

– Prodotti di legno o composti anche da legno

– Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno

– Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele
plastica-gomma

c. gli allestimenti e arredi realizzati con pallets in legno
sono prodotti da pallets riutilizzati.

d. gli allestimenti e gli arredi realizzati in cartone, sono
riciclati e provenienti da foreste gestite in modo
responsabile;

5. L’offerente per gli allestimenti floreali si serve presso vivai
locali conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali
Minimi per le forniture di materiale florovivaistico adottati
con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile
2020, evitando composizioni floreali recise fresche.

Verifica: Relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante
ove si riferiscono le scelte effettuate riguardo la progettazione e
le forniture degli allestimenti (provenienza degli allestimenti
utilizzati di seconda mano propri o di altri, noleggiati o nuovi),
comprendente eventuali accordi con soggetti terzi per il riutilizzo
degli allestimenti in altri eventi, nonche’ i requisiti che
comprovano la riutilizzabilita’ richiesti dal criterio.

Per gli allestimenti e arredi interni (punti 3 e 4a) si applicano le
verifiche contemplate dalle specifiche tecniche dei Criteri
Ambientali Minimi per l’acquisto di arredi per interni adottati con
D.M. n. 254 del 23 giugno 2022.

Per gli arredi per esterni di cui al punto 4b si applicano le
verifiche contemplate dai criteri relativi ai materiali suddetti dei
vigenti Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di articoli per
l’arredo urbano.

Per i pallets reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati)
(punto 4c) fa fede la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI
agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da
Circolare CONAI 14 giugno 2019.

Per gli allestimenti e arredi in cartone in riferimento al contenuto
di riciclato (4d) si richiede scheda tecnica del prodotto contenente
le informazioni richieste dal criterio o altra documentazione
equivalente e una certificazione rilasciata da un organismo di
valutazione della conformita’ ai sensi del Regolamento (CE)
n.765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato, quale
“ReMade in Italy®”, “FSC® Riciclato” o “FSC® Recycled” oppure “FSC®
Misto” o “FSC® Mix”, “Riciclato PEFCT” (PEFC RecycledT).

Per gli allestimenti floreali (punto 5) si applicano le verifiche
contemplate dalle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi
per il Verde pubblico – materiale florovivaistico di cui al D.M. 63
del 10 marzo 2020.

Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica il rispetto del
criterio attraverso la valutazione della suddetta Relazione,
l’acquisizione delle schede di prodotto e relative fatture trasmesse
dall’aggiudicatario entro i termini indicati nel capitolato di gara
nonche’ attraverso sopralluoghi durante lo svolgimento dell’evento.

4.1.7 Imballaggi degli allestimenti, degli arredi e delle opere

Si adottano soluzioni di imballaggio per il trasporto degli elementi
di allestimento, di arredo e, laddove possibile, delle opere che
riducano la quantita’ degli imballaggi; nel caso di opere d’arte, il
loro raggruppamento avviene nel rispetto delle prescrizioni
conservative ad esse relative che ne permettano la corretta
movimentazione salvaguardandone l’integrita’. Gli imballaggi
utilizzati per il trasporto degli elementi di allestimento e arredo
e, laddove possibile, delle opere d’arte sono conformi alla specifica
tecnica “Imballaggi” contenuta nei vigenti Criteri Ambientali Minimi
per l’acquisto di arredi per interni.

Gli imballaggi degli allestimenti e delle opere sono riutilizzati o,
se danneggiati, avviati a riciclo.

Verifica: Relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante
ove si riferiscono le scelte effettuate per la conformita’ al
criterio. Inoltre, si applicano le verifiche previste dal criterio
“Imballaggi” contenuto nei Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto
di arredi per interni adottati con D.M. n. 254 del 23 giugno 2022.

Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica il rispetto del
criterio attraverso la valutazione della suddetta Relazione e
l’acquisizione delle schede di prodotto degli imballaggi.

4.1.8 Raccolta e riuso degli allestimenti

Indicazioni alla Stazione appaltante:

Si rammenta alla Stazione appaltante che nei CAM arredi per interni
adottati con D.M. n. 254 del 23 giugno 2022 sono contemplati
specifici criteri che riguardano l’estensione della vita utile degli
arredi.

Gli elementi degli allestimenti e arredi utilizzati per l’evento
sono, ove possibile, destinati al riuso nelle edizioni successive
dell’evento o altri eventi di propria gestione o in alternativa sono
ceduti a terzi. In questo ultimo caso i beni utilizzati nell’evento
potranno ad esempio formare oggetto di cessione gratuita a favore
della Croce Rossa Italiana C.R.I., organismi di volontariato di
protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia
ed all’estero per scopi umanitari, nonche’ delle istituzioni
scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus,
Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., cosi’ come
disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n.
33 del 29 Dicembre 2009.

Nel caso gli allestimenti non siano idonei al riutilizzo, sono
disassemblati nei singoli materiali componenti direttamente nel luogo
dell’evento prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta
e recupero di materia autorizzati.

Verifica: Piano di fattibilita’ per il riuso degli allestimenti ed
eventuali accordi preliminari con le parti terze che si intende
coinvolgere per l’assolvimento del criterio o, in alternativa,
motivazione dell’impossibilita’ di avvio a riuso e conseguente avvio
a riciclo. Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica, nel
corso dello svolgimento dell’evento, il rispetto del criterio,
attraverso sopralluoghi e attraverso la valutazione del Piano di
fattibilita’ per il riuso degli allestimenti ed eventuale altra
documentazione prodotta.

4.1.9 Gadget e premi

Indicazioni alla Stazione appaltante:

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti, evitare la distribuzione
di gadget o, in caso, preferire gadget non materiali o a ridotto
imballaggio.

Non e’ prevista la distribuzione di gadget e pacchi gara se non
direttamente connessi e attinenti alla fruizione dell’evento (ad es.
borracce, consumazione, buoni sconto), riutilizzabili (non “usa e
getta”), durevoli e realizzati con materiale riciclato, riciclabile e
rinnovabile.

I pettorali per le gare sportive sono realizzati in tessuto o in
materiale biodegradabile e compostabile in conformita’ alla norma
tecnica UNI EN 13432-2002. Le mantelline sono in materiale 100%
riciclabile e consegnate solo su richiesta dei partecipanti.

I premi sono coerenti con le scelte ambientali e sociali dell’evento
promuovendo principi di sostenibilita’ (ad es. prodotti
enogastronomici biologici, prodotti da commercio equo e solidale,
biciclette, automobili ibride, viaggi secondo turismo responsabile,
degustazioni aziende del territorio, artigianato locale prodotto a
partire da materiali di recupero, etc.).

Gadget e premi hanno caratteristiche di alta usabilita’ e
riconoscibilita’, per favorire in particolare le persone con
disabilita’.

Verifica: Schede tecniche dei prodotti offerti che indicano marca,
modello, caratteristiche di sostenibilita’ e la tipologia di
materiale da recupero ivi contenuto comprovanti la conformita’ al
criterio. Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica, nel
corso dello svolgimento dell’evento, il rispetto del criterio,
attraverso sopralluoghi e attraverso l’acquisizione delle schede
tecniche dei prodotti e relative fatture.

4.1.10 Luogo dell’evento

Indicazioni per la Stazione appaltante

In caso di eventi realizzati in strutture di proprieta’ o nella
propria disponibilita’, laddove possibile, se non sono gia’
installati sistemi di riscaldamento ad alta efficienza energetica e
sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si
raccomanda alla Stazione appaltante di stipulare un contratto di
fornitura di energia da fonti rinnovabili. Si raccomanda inoltre di
scegliere il luogo di proprieta’ e nella propria disponibilita’ in
base alla sua raggiungibilita’ con i mezzi pubblici,
all’accessibilita’ alle persone diversamente abili, alla presenza di
illuminazione naturale, al di fuori di aree sensibili dal punto di
vista naturalistico e nel rispetto della biodiversita’.

Il luogo dell’evento e’ scelto tenendo in considerazione le seguenti
caratteristiche e comunque garantendo il rispetto almeno dei punti a)
e b) riportati di seguito:

a) essere raggiungibile attraverso mezzi di trasporto pubblici.

b) essere accessibile e fruibile in autonomia, comfort e sicurezza
da parte di tutte le persone con disabilita’ e con esigenze
specifiche permettendo ad esse il movimento per tutto lo spazio
dell’evento nonche’ la fruizione dello stesso;

c) utilizzare una illuminazione il piu’ possibile naturale (in caso
di eventi diurni)

d) utilizzare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
oppure per tale sede sottoscrivere un contratto di fornitura di
energia proveniente da fonti rinnovabili.

e) rispettare le prescrizioni in materia di rumore rilasciate dal
Comune nell’autorizzazione per le manifestazioni temporanee, ai
sensi della legge n.447 del 26 ottobre 1995, presentando
accurata valutazione di impatto acustico e adottando tutti i
possibili accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione
del disturbo, in particolare in presenza di punti acusticamente
sensibili (case di riposo, ospedali, centri abitati, malghe,
aree naturali protette, ecc.)

Inoltre, se l’evento e’ all’aperto, l’offerente valuta il luogo dove
svolgere la manifestazione in base anche alla:

– presenza di fontane per l’erogazione di acqua pubblica a
disposizione dei fruitori dell’evento accessibili e fruibili anche
da persone con disabilita’;

– presenza del servizio di raccolta rifiuti differenziati;

– allacciamento alla rete elettrica;

– presenza nell’area di svolgimento dell’evento di bagni pubblici
collegati alla rete fognaria, accessibili e fruibili anche da
persone con disabilita’.

In un’area naturale o semi-naturale, si utilizzano aree esterne alle
Aree naturali protette (Parchi Nazionali e Regionali, aree della Rete
Natura 2000 cosi’ come indicate dal Decreto Presidente della
Repubblica n.357 dell’ 8 settembre 1997), a zone vulnerabili (come le
spiagge o i boschi) e alle aree su cui gravano vincoli di varia
natura, inclusi quelli idro-geologico e paesaggistico, prediligendo
luoghi e tracciati gia’ battuti e frequentati.

Ove sia necessario, invece, il verificarsi di un evento all’interno
delle aree tutelate suddette, occorre tenere conto della normativa
vigente in campo ambientale, sia a scala nazionale, sia locale,
valutando di volta in volta la compatibilita’ dell’evento previsto
con i vincoli e con il quadro ambientale presente nell’area e
dimostrare di aver predisposto tutte le misure di cautela e
precauzione che evitano danni all’ecosistema e alla biodiversita’
nell’area interessata dall’evento attraverso la valutazione della
manifestazione nei minimi dettagli insieme al soggetto gestore
dell’area vincolata o area vulnerabile.

Qualora inoltre non sia possibile l’allacciamento alla rete
elettrica, sono utilizzati esclusivamente generatori alimentati da
fonti di energia rinnovabile.

Verifica: nel caso di eventi al chiuso: Relazione tecnica contenente
la motivazione della scelta del luogo, in termini di servizi presenti
e di migliori prestazioni ambientali e di fruibilita’. Nel caso di
eventi all’aperto, planimetria/cartografia del luogo prescelto nelle
quali siano indicati i requisiti specifici richiesti dal criterio
insieme alla descrizione della flora e della fauna presente e delle
relative problematiche ambientali sussistenti nell’area dell’evento.
Nel caso di coinvolgimento di aree naturali soggette a vincoli o aree
limitrofe alle stesse: descrizione dei vincoli che insistono
sull’area, delle criticita’ e delle vulnerabilita’ ambientali
presenti, adeguata motivazione della scelta della location
verificando la capacita’ di resilienza e di adattamento del
territorio e descrizione delle misure di mitigazione che si intende
realizzare al fine di non arrecare alterazioni degli habitat e
perturbazioni alle specie faunistiche e floristiche, o comunque
limitando il piu’ possibile gli impatti negativi contenendoli entro
un livello di significativita’ accettabile e prevedendo misure di
ripristino delle condizioni pre-evento.

Per gli eventi e le manifestazioni previsti all’interno o in
prossimita’ dei siti della rete Natura 2000: studio di incidenza ai
sensi dell’articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 357
del 1997.

Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica il rispetto del
criterio attraverso la valutazione della suddetta documentazione
trasmessa dall’aggiudicatario entro i termini indicati nel capitolato
di gara nonche’ attraverso sopralluoghi durante lo svolgimento
dell’evento.

4.1.11 Trasporto materiali

Il trasporto dei materiali necessari alla realizzazione dell’evento
avviene preferibilmente utilizzando mezzi di trasporto su rotaia.

Sarebbe preferibile, ove possibile e, in caso di opere d’arte
compatibilmente con le prescrizioni conservative, ricorrere a forme
di raggruppamento dei materiali destinati all’allestimento
dell’evento, al fine di contenere e razionalizzare il numero dei
trasporti, riducendo in tal modo la circolazione dei mezzi e
l’inquinamento atmosferico.

I veicoli commerciali leggeri (N1) utilizzati per il trasporto
materiali hanno livelli di emissioni di diossido di carbonio CO2
inferiori o uguali alle soglie indicate in Tabella 1. I livelli di
emissioni di inquinanti sono inferiori o al massimo pari a quelli
definiti dalla normativa in vigore ai fini dell’immatricolazione o,
in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla “Classe Euro”
immediatamente precedente (6) a quella in vigore ai fini
dell’immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di
gara o della richiesta d’offerta.

Tabella 1: soglie di emissione di CO2

+——————————————–+———————+
| |Soglie di emissione |
|Categorie di veicoli |di CO2 |
+——————————————–+———————+
|Veicoli commerciali leggeri con massa fino a|≤ 225 CO2 g/km (NEDC)|
|3,5 tonnellate (N1, classe II e III) |≤ 315 CO2 g/km (WLTP)|
+——————————————–+———————+
| |≤ 150 CO2 g/km (NEDC)|
|Veicoli commerciali leggeri (N1, classe I) |≤ 200 CO2 g/km (WLTP)|
+——————————————–+———————+

Verifica: Copie delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati.
In caso di trasporto di opere d’arte, relazione che descriva le
misure attuate per garantire la riduzione della circolazione dei
mezzi e l’inquinamento atmosferico. Il direttore dell’esecuzione del
contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell’evento, il
rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e attraverso
l’acquisizione della documentazione tecnica prodotta.

4.1.12 Mobilita’ sostenibile per raggiungere l’evento e muoversi al
suo interno

Indicazioni per la Stazione appaltante:

In base agli afflussi previsti, sia totali che giornalieri, la
Stazione appaltante valuta se richiedere la redazione di uno
specifico Piano di mobilita’ come descritto nel criterio

Al fine di ridurre le emissioni di CO2 e degli altri gas a effetto
serra che possono anche peggiorare la qualita’ dell’aria si prevedono
specifiche misure e azioni di promozione della mobilita’ sostenibile
quali ad esempio:

– messa a disposizione di informazioni (pubblicate su sito web, su
biglietto elettronico, etc.) su come raggiungere il luogo
dell’evento tramite mezzi di trasporto pubblici e collettivi, in
bicicletta o a piedi indicando le vie ciclo-pedonali. Tali
informazioni contemplano indicazioni puntuali inerenti la posizione
di parcheggi e stalli per le persone con disabilita’ o con esigenze
specifiche (famiglie con bambini piccoli, donne in stato di
gravidanza);

– attivazione di collaborazioni e sponsorizzazioni con le aziende di
trasporto pubblico, nonche’ con i servizi di bike sharing, car
sharing moto-sharing e micromobilita’ per agevolazioni sui
biglietti di trasporto o sui servizi di sharing mobility (mobilita’
condivisa);

– previsione di sconti sul biglietto di ingresso o altra scontistica
per chi dimostra di avere raggiunto l’evento con mezzi pubblici
(treno, bus, sharing mobility);

– attivazione di servizi di mobilita’ sostenibile dedicati, come ad
esempio l’attivazione di navette elettriche da/per parcheggi
scambiatori o stazione treni/bus/metro, ecc.;

– utilizzo di mezzi di trasporto elettrici per muoversi dentro
l’evento (per eventi diffusi);

– attivazione di una bacheca virtuale per promuovere il car pooling
tra i partecipanti all’evento;

– predisposizione di parcheggi a pagamento per chi utilizza mezzo
proprio, ad esclusione dei soggetti con disabilita’ o esigenze
specifiche per i quali i parcheggi sono gratuiti e collocati in
vicinanza degli ingressi;

– Nel caso in cui si preveda che il trasporto pubblico locale attivo
nel luogo dell’evento prescelto non riesca a sostenere il numero
degli utenti previsto, richiesta di attivazione di corse del
trasporto pubblico supplementari funzionali a soddisfare le
esigenze attese.

Inoltre, per i grandi eventi, su richiesta della Stazione appaltante,
si prevede la redazione di un Piano di mobilita’ dell’evento, redatto
in conformita’ alle previsioni del PUMS (Piano Urbano di Mobilita’
Sostenibile) e dagli altri strumenti di pianificazione della
mobilita’ adottati dal Comune/Regione in cui si svolge l’evento. Nel
caso in cui non sia adottato il PUMS o altri strumenti di mobilita’
sostenibile, si prevede l’attivazione di un accordo/collaborazione
con l’ufficio preposto dal Comune/Regione alle attivita’ di mobility
management di area al fine di acquisire gli elementi conoscitivi
della accessibilita’ del luogo e le indicazioni per la redazione del
suddetto Piano di mobilita’ dell’evento.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si
descrivono le attivita’ intraprese per il rispetto del criterio per
promuovere la mobilita’ sostenibile e, nel caso di grandi eventi,
Piano di mobilita’ sostenibile dell’evento che contenga l’analisi dei
flussi esistenti e di quelli previsti, indicazioni per la gestione
della presenza dei mezzi e strategie di mobilita’ sostenibile delle
persone. Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica, nel
corso dello svolgimento dell’evento, il rispetto del criterio,
attraverso sopralluoghi e la valutazione della Relazione e del Piano
di mobilita’ sostenibile trasmessa dall’aggiudicatario entro i
termini indicati nel capitolato di gara.

4.1.13 Consumi energetici

Durante l’evento vengono messe in atto tutte le possibili misure per
la riduzione dei consumi energetici.

1. Qualora l’evento si svolga in locali chiusi si attua la corretta
gestione dell’eventuale aerazione, il corretto utilizzo degli
impianti di climatizzazione, la regolazione della temperatura
interna atte a garantire uno stato di confort a seconda della
stagione e della temperatura esterna, nonche’ assicurare, nel
caso di mostre ed esposizioni, le prescrizioni conservative cui
sono soggetti le opere d’arte e i manufatti. In caso di eventi
all’aperto, non potranno essere utilizzati radiatori esterni
(es. funghi riscaldanti).

2. In merito all’illuminazione, nella progettazione illuminotecnica
degli ambienti utilizzati dall’evento, si da’ priorita’
all’illuminazione naturale, in ogni caso avvalendosi di sorgenti
luminose ad alta efficienza energetica (es. LED).

Ai fini del risparmio energetico e in ottemperanza delle norme
per la sicurezza negli ambienti di lavoro, se compatibili con la
tipologia dell’evento (es. mostre ed esposizioni), si utilizzano
sistemi automatici di regolazione degli impianti di
illuminazione BACS almeno di Classe B, conformi alla norma EN
ISO 52120-1:2022 (sistemi di accensione progressivi e di
esposizione luminosa temporizzati o con sensori di movimento,
ovvero sistemi d’illuminazione adattiva) affinche’ siano
garantiti in ogni momento e situazione i valori ritenuti
necessari dalle norme UNI EN 12464-1:2021 (parte 1) UNI EN
12464-2:2014 (parte 2) relative all’illuminazione dei posti di
lavoro d’impianto.

3. Nel caso in cui sia necessario acquistare nuove attrezzature e
prodotti connessi all’uso di energia, inclusi, ad esempio,
monitor e proiettori a LED e altre apparecchiature audio-video
che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n.
1369/2017, dotati pertanto di etichettatura energetica, gli
stessi appartengono alla piu’ elevata classe di efficienza
energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente
inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante con
indicate le misure intraprese per la riduzione dei consumi energetici
durante l’evento. Schede tecniche delle apparecchiature e degli
impianti di illuminazione utilizzati contenenti informazioni sul
possesso delle certificazioni di efficienza energetica e delle
caratteristiche tecniche richieste dal criterio.

Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica il rispetto del
criterio attraverso la valutazione della suddetta Relazione,
l’acquisizione delle schede tecniche di prodotto e relative fatture
trasmesse dall’aggiudicatario entro i termini indicati nel capitolato
di gara nonche’ attraverso sopralluoghi durante lo svolgimento
dell’evento.

4.1.14 Prodotti per l’igiene personale

Indicazioni per la Stazione appaltante:

Il presente criterio ambientale si applica se e’ inclusa nell’oggetto
dell’appalto la fornitura di tali prodotti.

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica,
salviette monouso etc.) sono in possesso del marchio di qualita’
ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi
alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I saponi eventualmente forniti
sono liquidi ed in possesso del marchio di qualita’ ecologica
Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma
tecnica UNI EN ISO 14024. Se non gia’ presenti, sono forniti
distributori per l’erogazione di saponi per le mani in grado di
trasformare il prodotto in schiuma senza l’uso di gas propellenti.
Tali apparecchiature possono essere anche mobili, ovvero non
necessariamente da fissare alla parete.

Verifica: Scheda tecnica dei prodotti utilizzati contenenti
informazioni sul possesso delle certificazioni e delle
caratteristiche tecniche richieste dal criterio. Il direttore
dell’esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento
dell’evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e
attraverso l’acquisizione della documentazione tecnica prodotta e
relative fatture d’acquisto.

4.1.15 Prodotti per la pulizia degli ambienti

Indicazioni per la Stazione appaltante:

Il presente criterio ambientale si applica se e’ inclusa nell’oggetto
dell’appalto la fornitura di tali prodotti.

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie sono in possesso del
marchio di qualita’ ecologica Ecolabel UE o di una equivalente
etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024,
quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la
Österreichisches Umweltzeichen.

I detergenti sono usati solo con sistemi di dosaggio o
apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi
dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione
automatici) che evitano che la diluizione sia condotta
arbitrariamente dagli addetti al servizio.

I disinfettanti sono utilizzati dagli addetti al servizio in maniera
ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalita’ d’uso,
in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonche’
attraverso la scelta dei prodotti piu’ idonei a garantire la
sicurezza e la tutela dell’ambiente per aree di utilizzo. Le
formulazioni concentrate sono utilizzate con appositi sistemi di
misurazione della dose.

Verifica: lista completa dei detergenti e dei disinfettanti
utilizzati contenente la denominazione o la ragione sociale del
fabbricante, del responsabile all’immissione al commercio se diverso,
la denominazione commerciale di ciascun prodotto e, nel caso dei
detergenti, il possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel UE o di
altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Il
direttore dell’esecuzione del contratto verifica, nel corso dello
svolgimento dell’evento, il rispetto del criterio, attraverso
sopralluoghi e l’acquisizione della documentazione tecnica prodotta e
relative fatture d’acquisto.

4.1.16 Servizio temporaneo di ristoro e servizio catering

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il presente criterio si applica per servizi temporanei di ristoro
allestiti specificatamente per l’evento e per i servizi di catering.
Nel caso di installazione di distributori automatici di alimenti e
bevande, anche temporanea, si rimanda a quanto previsto dai CAM per i
servizi di ristoro con e senza l’installazione di distributori
automatici di alimenti, bevande e acqua. Nel caso in cui si prediliga
l’erogazione dell’acqua microfiltrata, la Stazione appaltante
considera se renderla o meno gratuita a seconda dei costi sostenuti.

Acqua

Presso l’area dell’evento viene somministrata gratuitamente acqua di
rete, se le caratteristiche chimiche e fisico-chimiche dell’acqua
destinata al consumo sono conformi al decreto legislativo n. 31 del
2001 ed eventualmente microfiltrata con apparecchiature gestite in
conformita’ del Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7
febbraio 2012 e del Regolamento (CE) n. 852/2004.

La somministrazione di acqua di rete in luogo dell’acqua minerale in
bottiglia, per i relativi benefici ambientali e per la convenienza
economica, e’ valorizzata tramite idonea comunicazione.

Nei casi in cui vi sia la comprovata impossibilita’ ad accedere
all’acqua di rete o microfiltrata, e’ somministrata acqua in
bottiglie con il sistema del vuoto a rendere o su cauzione oppure, in
caso di eventi per i quali non e’ possibile la gestione del vuoto a
rendere o della cauzione (ad es. bottiglie consegnate agli atleti) si
consente l’utilizzo di bottiglie di materiale riciclabile e
costituito almeno dal 30% di materiale riciclato. L’acqua minerale
eventualmente somministrata proviene preferibilmente dalla sorgente
naturale con annesso stabilimento di imbottigliamento piu’ prossimo.

Vino, bevande, succhi di frutta

Nei casi in cui sia prevista la distribuzione di alcolici, e’
disponibile almeno una proposta di vini biologici e una proposta di
vini DOC o DOCG. Almeno il 30% di succhi di frutta, eventuali nettari
e altre bevande a base di frutta sono biologiche. E’ disponibile
almeno una proposta bevande senza zuccheri aggiunti ed edulcoranti
sintetici. I succhi e i nettari di frutta tropicale, se non
biologici, provengono da commercio equo e solidale e sono pertanto in
possesso di specifica certificazione o logo che attesti l’adesione
del produttore ad una multistakeholder iniziative quali il Fairtrade
Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization
(WFTO) o equivalenti.

Cibo e pasti

Per tutte le tipologie di eventi l’offerta prevede che almeno il
principale ingrediente di tutte le preparazioni proposte sia
biologico. Qualora il principale ingrediente sia costituito da salumi
o formaggi, questi, se non biologici, sono a marchio DOP, IGP o
certificati “prodotti di montagna”. I salumi somministrati sono in
ogni caso privi di polifosfati e di glutammato monosodico (sigla
E621), cosi’ come previsto nei CAM per l’affidamento dei servizi di
ristorazione collettiva.

E’ prevista altresi’ la presenza di una proporzionata offerta di
piatti vegetariani, vale a dire contenenti anche proteine vegetali,
adeguatamente comunicata all’utenza e di pane con farine integrali e
multicereali nonche’ piatti che tengano conto di specifiche esigenze
dovute a restrizioni dietetiche o a regimi alimentari particolari.

Infine, gli ulteriori requisiti degli alimenti offerti nel servizio
ristoro e di catering sono i seguenti:

– le uova, sia quelle pastorizzate liquide che quelle con guscio
utilizzate all’interno delle pietanze e nei panini e simili
prodotti sono biologiche. Non e’ ammesso l’uso di altri
ovoprodotti;

– come grasso vegetale per condimenti e cottura si utilizza l’olio
extravergine di oliva. L’olio di girasole e’ ammesso per eventuali
fritture; altri oli vegetali possono essere usati nelle fritture
solo se idonei a detto uso alimentare ed in possesso di
certificazioni riconosciute dalla Commissione Europea che ne
garantiscano la sostenibilita’ ambientale, inclusa l’origine non da
terreni ad alta biodiversita’ e ad elevate scorte di carbonio,
cosi’ come definiti dall’articolo 29 della Direttiva (UE) n.
2018/2001;

– i prodotti ortofrutticoli sono di stagione e non di quinta gamma;

– i prodotti esotici (es. ananas, banane, cacao, cioccolata, caffe’,
zucchero di canna grezzo o integrale) sono biologici e/o
provenienti da commercio equo e solidale cosi’ come risulta
nell’ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una
multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling
Organizations – FLO-cert, il World Fair Trade Organization – WFTO
ed equivalenti, nei limiti in cui tali etichette o iniziative
garantiscono il rispetto di tale requisito;

– latte e lo yogurt, se messi a disposizione dell’utenza, sono
biologici.

Tutte le misure suddette, per i relativi benefici ambientali, sono
valorizzate tramite idonea comunicazione.

Verifica: Le verifiche si realizzano su base documentale a campione
(esempio accordi di approvvigionamento con aziende che offrono
prodotti rientranti nelle categorie suddette, fatture di acquisto
degli alimenti, documenti di trasporto) ed in situ. In caso di
erogazione di acqua in bottiglia, il Direttore dell’esecuzione del
contratto verifica l’effettiva impossibilita’ documentata ad
installare erogatori di acqua di rete microfiltrata.

4.1.17 Tovaglie e tovaglioli

Le tovaglie non sono monouso, pertanto, possono essere in tessuto o
oleo ed idrorepellenti plastificate riutilizzabili.

I tovaglioli monouso in carta tessuto sono in possesso del marchio di
qualita’ ecologica Ecolabel UE o di etichette ambientali equivalenti
conformi alla ISO 14024, oppure dei marchi Forest Stewardship Council
e Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (FSC, FSC
recycled, PEFC®, Riciclato PEFC) o equivalenti.

Verifica: Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica, nel
corso dello svolgimento dell’evento, il rispetto del criterio,
attraverso sopralluoghi e acquisizione della documentazione tecnica
prodotta e relative fatture d’acquisto.

4.1.18 Prevenzione dei rifiuti nei punti di ristoro

Indicazione alla Stazione appaltante: la Stazione appaltante puo’
disporre l’utilizzo esclusivo di piatti, posate e bicchieri
riutilizzabili quando questa scelta sia valutata come praticabile

In caso di servizio catering i pasti sono somministrati e consumati
con piatti, bicchieri e posate riutilizzabili in coerenza con quanto
disposto dalla Direttiva (UE) 904/2019 (c.d. Direttiva SUP) del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Solo in caso di servizi temporanei di ristoro di eventi diversi dai
servizi di catering, dove vi sia la comprovata impossibilita’ tecnica
ad utilizzare piatti e posate riutilizzabili, e’ consentito l’uso di
piatti e posate monouso biodegradabili, compostabili e da materia
prima rinnovabile conformi alla norma UNI EN 13432 oppure di
materiale riciclabile e costituito almeno dal 30% di materiale
riciclato.

Le bevande sono erogate alla spina in bicchieri lavabili e
riutilizzabili, eventualmente da rendere su cauzione, oppure in
bottiglie a rendere oppure, in subordine e dimostrando la relativa
impossibilita’ per motivi tecnici, erogate in bicchieri
biodegradabili e compostabili oppure venduti in contenitori
riciclabili e costituiti da almeno il 30% di materiale riciclato. In
tutti i casi le bevande sono erogate alla spina.

Per l’erogazione dei pasti non sono utilizzate le monoporzioni ove
non altrimenti imposto ex lege oppure ove non motivato da esigenze
tecniche legate a menu’ o a esigenze specifiche (per celiaci, etc.).

Non sono inoltre utilizzate le confezioni monodose (per zucchero,
maionese, ketchup, senape, olio, aceto e salse da condimento, nonche’
marmellate, spuntini, merendine, etc.) ove non altrimenti imposto ex
lege, ne’ possono essere utilizzate cialde o capsule in plastica per
il caffe’.

Per prevenire le eccedenze alimentari, nei servizi ristoro a
pagamento da parte dell’utente, per le somministrazioni dei pasti
sono previste le mezze porzioni a prezzo ridotto e la messa a
disposizione, comunicata in modo chiaro ed evidente, della family-bag
per gli utenti costituita in materiale 100% riciclabile. Non possono
essere previste proposte di menu’ completi le cui portate non siano
ordinabili singolarmente.

In caso di buffet, e’ attivata una procedura dall’organizzatore che
preveda che l’esposizione del cibo avvenga in quantita’ proporzionate
al flusso dei partecipanti e controllando che l’esposizione del cibo
avvenga via via che lo stesso viene consumato.

A seconda della tipologia di eccedenza alimentare (ovvero a seconda
che il cibo sia stato servito, non sia stato servito, sia prossimo o
meno alla scadenza) e delle relative quantita’, l’aggiudicatario
attua le misure di recupero piu’ appropriate, nello specifico:

– il cibo non servito o prossimo alla scadenza viene prioritariamente
donato ad organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, ovvero
ai soggetti indicati nell’articolo 13 della legge 166 del2016 che
effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di
prodotti alimentari e gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e
la contaminazione da parte di microrganismi patogeni fino al
momento del consumo. In alternativa donato a canili e gattili,
secondo le modalita’ operative dettate dal Regolamento (CE)
1069/2009. Al fine di ottimizzare la logistica, sono individuate ed
attuate le soluzioni piu’ appropriate al contesto locale, quali ad
esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni
presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico,
etc.;

– le eccedenze di cibo servito o scaduto sono destinate a recupero in
sistemi di compostaggio di prossimita’ se presenti in zone
limitrofe o nei contenitori adibiti alla raccolta della frazione
umida.

Nelle forniture per la preparazione dei pasti, sono utilizzati
prodotti ricaricabili o che utilizzano imballaggi “a rendere” o
riutilizzabili o costituiti da materiali riciclati e riciclabili,
biodegradabili e compostabili o a ridotto volume.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si
descrivono le azioni e i prodotti utilizzati comprovanti la
conformita’ al criterio, nonche’ gli accordi con le Onlus, canili,
gattili, ecc., per il recupero delle eccedenze alimentari. Il
direttore dell’esecuzione del contratto verifica il rispetto del
criterio attraverso la valutazione della suddetta documentazione
trasmessa dall’aggiudicatario entro i termini indicati nel capitolato
di gara nonche’ attraverso sopralluoghi durante lo svolgimento
dell’evento. Nel caso la Stazione Appaltante abbia valutato
necessario inserire il ricorso anche a prodotti non riutilizzabili,
verifica tuttavia l’effettiva impossibilita’ documentata ad
utilizzare piatti, posate e bicchieri lavabili e riutilizzabili o
bottiglie a rendere per l’erogazione delle bevande e verifica le
relative caratteristiche tecniche riportate nel criterio
(riciclabilita’ e contenuto di riciclato) mediante le relative schede
di prodotto.

4.1.19 Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell’evento e’
effettuata conformemente alle modalita’ previste nel territorio in
cui verra’ svolto, garantendo la raccolta differenziata. I
contenitori dedicati per ciascuna tipologia di raccolta sono
posizionati in punti strategici facili da raggiungere, facilmente
riconoscibili e visibili e opportunamente segnalati da adeguata
informazione nelle brochure/informazioni inerenti all’evento
(adesivi, pittogrammi, loghi, riferimenti per ulteriori
informazioni), eventualmente anche con messaggi di sensibilizzazione
sulla prevenzione dei rifiuti, raccolta differenziata e su
comportamenti sostenibili.

E’ garantita una frequenza di svuotamento commisurata agli afflussi
che eviti la dispersione dei rifiuti nell’ambiente. Il numero dei
contenitori e’ commisurato al flusso di visite previste e alla
dimensione dell’area interessata dall’evento.

L’organizzatore dell’evento concorda l’attivazione di un servizio
specifico di raccolta dei rifiuti con il soggetto gestore locale. In
ogni caso resta in capo agli organizzatori la raccolta differenziata
dei rifiuti abbandonati nel luogo dell’evento, in particolare laddove
il luogo non sia servito da un servizio di raccolta rifiuti.

Verifica: Relazione contenente le modalita’ di gestione rifiuti in
coerenza con il sistema di raccolta previsto localmente, elenco dei
rifiuti generati con relativa stima preventiva della quantita’
prodotta per frazione al fine di calibrare il corretto servizio di
raccolta rifiuti, planimetria dove sono ubicati i contenitori atti
alla raccolta. Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica,
nel corso dello svolgimento dell’evento, il rispetto del criterio,
attraverso sopralluoghi e la valutazione della Relazione suddetta.

Nel caso di consumo di alimenti e in particolare di produzione di
olii esausti: accordi con terzi per lo smaltimento degli olii esausti
da trasmettere al direttore dell’esecuzione del contratto.

4.1.20 Comunicazioni al Pubblico

Sono svolte attivita’ di comunicazione al fine di diffondere, oltre i
principi di sostenibilita’ dell’evento, le scelte gestionali e le
buone pratiche adottate dall’organizzazione, anche le azioni che
possono essere intraprese dai fruitori per contribuire a ridurre gli
impatti ambientali associati all’evento stesso. In particolare, le
informazioni da fornire ai partecipanti riguardano:

– mezzi di trasporto a disposizione per raggiungere l’evento con
eventuale comunicazione al pubblico di appositi incentivi, nonche’
delle misure intraprese per promuovere la mobilita’ sostenibile;

– migliori pratiche per la fruizione dell’evento all’insegna dei
principi della riduzione e della prevenzione dei rifiuti (come ad
es. mappa con preciso posizionamento degli erogatori di acqua e
invito a dotarsi di borracce e stoviglie personali);

– raccolta differenziata e comportamenti sostenibili, nonche’ preciso
posizionamento dei cestini /contenitori su mappa per attuare una
corretta raccolta differenziata dei rifiuti;

– laddove il luogo non sia servito dal servizio di raccolta rifiuti,
invito e sensibilizzazione dei partecipanti all’evento nella
gestione dei propri rifiuti esortando loro a portare con se’ i
rifiuti generati e a smaltirli nelle modalita’ previste
dall’amministrazione comunale appena si raggiunge un centro ove
esistono infrastrutture del servizio di raccolta rifiuti
(contenitori per la raccolta differenziata);

– punti ristoro all’interno o nei pressi dell’area in cui e’ tenuto
l’evento che forniscono piatti con prodotti biologici;

– misure prese dagli organizzatori riguardo agli sprechi alimentari e
alla prevenzione dei rifiuti alimentari, con invito a richiedere
una quantita’ di cibo adeguata alle proprie esigenze;

– presenza nelle vicinanze del luogo dell’evento di strutture
ricettive specificamente certificate secondo standard di sistema e
di servizio (Registrazione EMAS, certificazione di sistema ISO
14001 o certificazione di servizio Ecolabel UE o equivalenti)
nonche’ accessibili e fruibili da persone con disabilita’, cosi’
come normato dal D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, dal Decreto
Presidente della Repubblica n.503 del 4 luglio 1996 e dalle norme
regionali vigenti in materia di barriere architettoniche,
sensoriali. comunicative;

– facilitazioni attivate per garantire l’accessibilita’ e la
fruibilita’ dell’evento alle persone con disabilita’ e con esigenze
specifiche;

– risultati raggiunti post evento ottenuti in termini di impatto
sociale, ambientale e economico.

Verifica: Piano di comunicazione dell’evento dettagliato e
sottoscritto dal legale rappresentante che illustri le modalita’ e
gli strumenti operativi di informazione e sensibilizzazione definiti
per ogni tema sopra elencato.

Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica, nel corso dello
svolgimento dell’evento, il rispetto del criterio, attraverso
sopralluoghi e la valutazione del Piano di comunicazione.

4.1.21 Formazione al personale

Tutto il personale coinvolto nell’evento, compresi i fornitori di
servizi, e’ adeguatamente formato, a seconda delle mansioni, sulle
tematiche relative alle principali misure da adottare per rendere un
evento sostenibile riducendone i relativi impatti ambientali e
sociali e dunque sensibilizzarlo sull’importanza di una gestione
sostenibile dei processi in cui sono coinvolti.

La formazione riguarda in particolare misure volte a:

– ridurre i consumi energetici attraverso la corretta gestione degli
apparati di aerazione, climatizzazione, illuminazione e dispositivi
tecnologici;

– contenere i consumi idrici;

– attuare la corretta gestione dei rifiuti secondo la gerarchia
prevista dall’articolo 179 del decreto legislativo n.152 del 2006;

In aggiunta ai punti sopra riportati:

– per il personale addetto alle relazioni con il pubblico, svolgere
un’accoglienza inclusiva per rispettare le differenti e specifiche
esigenze dei fruitori dell’evento ed in particolare inerente le
molteplici esigenze di comunicazione e fruizione delle persone con
disabilita’ uditiva, intellettiva, relazionale, visiva e motoria;

– per il personale addetto ai servizi di ristoro, ridurre lo spreco
alimentare (in caso l’evento preveda la somministrazione di
alimenti e bevande);

– per il personale addetto alle pulizie, ridurre gli impatti
ambientali delle attivita’ di pulizia.

Verifica: Programma di formazione del personale sugli argomenti
elencati nel requisito firmato dal legale rappresentante in cui
vengono specificati i temi trattati, i tempi e le modalita’ di
formazione che verranno utilizzati, nonche’ le procedure e istruzioni
operative somministrate al personale per la riduzione degli impatti
ambientali nei diversi servizi eseguiti per l’organizzazione, la
comunicazione e la gestione dell’evento. Il direttore dell’esecuzione
del contratto effettua ulteriori verifiche in corso di esecuzione
contrattuale richiedendo l’elenco dei partecipanti e le registrazioni
della formazione somministrata a tutto il personale.

4.1.22 Clausole sociali e tutela dei lavoratori

L’aggiudicatario per tutte le tipologie contrattuali rispetta i
trattamenti economici e normativi in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, ivi comprese
le contribuzioni a carico del datore di lavoro nonche’ le indennita’
o elementi retributivi previste per il lavoro notturno,
straordinario, festivo, domenicale connessi a particolari modalita’
della prestazione. Rispetta altresi’ la normativa vigente in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di
breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di 60
giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione
necessaria in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
(sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate, ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Altresi’, il
personale e’ dotato di opportune protezioni individuali secondo
quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in
adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavoratori.

Nel caso di nuove assunzioni, ai sensi dell’articolo 20 della
Direttiva 2014/24/UE, viene impiegato, per una percentuale minima
concordata con la stazione appaltante, personale dipendente
adeguatamente formato e facente parte delle categorie di lavoratori
svantaggiati individuate dal D.M. 17 ottobre 2017, tenuto conto anche
quanto previsto dall’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
n. 77.

Nel caso di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE,
le condizioni contrattuali devono essere conformi a quanto previsto
da tale direttiva.

Inoltre, sono garantiti l’inclusione sociale delle piccole/medie
imprese, comprese quelle appartenenti a gruppi etnici o minoritari,
attraverso pari opportunita’ di accesso alle gare di appalto e di
fornitura e il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e
generazionale attraverso pari opportunita’ lavorative.

Verifica: L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell’avvio del servizio,
la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici nonche’ il documento di valutazione
dei rischi (DVR) in corso di validita’ e le registrazione
dell’avvenuto controllo da parte del legale
rappresentante/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori somministrata al personale impiegato. Il direttore
dell’esecuzione del contratto richiede per uno o piu’ addetti al
servizio, scelti a campione, la presa in visione dei contratti
individuali.

4.1.23 Eventi per tutti

L’evento e’ realizzato secondo un approccio inclusivo che tiene conto
delle differenti specifiche esigenze di tutti i possibili
partecipanti: famiglie con bambini, persone molto anziane, persone
con difficolta’ o con disabilita’ fisiche, motorie, sensopercettive,
comunicative, relazionali, intellettive, cognitive, psichiche,
persone con disabilita’ complesse, persone con allergie e
intolleranze, persone con bisogni dietetici etc. che garantisca la
piena fruibilita’ dell’evento accessibile a tutti.

Verifica: Relazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui
siano descritte le attivita’ e i percorsi basati su differenti
modalita’ realizzative, che facciano ricorso alla
multi-sensorialita’, all’interattivita’, ad ausili e a supporti
tecnologici, integrati per la piena fruizione di tutti i partecipanti
all’evento e il relativo materiale comunicativo e pubblicitario,
secondo l’Universal design. Il direttore dell’esecuzione del
contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell’evento, il
rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e valutazione della
suddetta Relazione.

4.2 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita’
prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, introduce uno o piu’
dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara,
attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico
complessivo.

4.2.1 Adozione di Sistemi di Gestione Ambientale o per la
Sostenibilita’ degli Eventi

a. Punteggio premiante X e’ assegnato all’offerente che dimostra la
propria capacita’ di adottare misure di gestione ambientale
attraverso il possesso della registrazione sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n.
1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN
ISO 14001:2015 sul codice NACE 82.3 Organizzazioni di convegni e
fiere” (settore IAF 35) e NACE 90 attivita’ creative, artistiche e
di intrattenimento (settore IAF 39) in corso di validita’ e
relative all’attivita’ di organizzazione di eventi.

b. Punteggio premiante Y>X e’ assegnato all’offerente che dimostra la
propria capacita’ di adottare misure di gestione sostenibili degli
eventi attraverso la certificazione secondo la norma tecnica
internazionale UNI ISO 20121:2013.

Verifica: Per il punto a) presentazione delle attestazioni pertinenti
nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto
dalla stazione appaltante, presentazione della certificazione UNI EN
ISO 14001:2015 o indicazione del numero di registrazione EMAS o altra
prova equivalente ai sensi dell’articolo 87 comma 2 del decreto
legislativo n.50 del 2016. Per il punto b) presentazione della
certificazione UNI ISO 20121: 2013 rilasciata da un ente terzo
accreditato da Accredia per lo schema in questione.

4.2.2 Allestimenti e arredi in plastica

Indicazioni alla Stazione appaltante: il criterio e’ inserito solo se
si ha la necessita’ di utilizzare arredi in plastica e si applica
solo in caso di allestimenti e arredi di nuova acquisizione
costituiti totalmente da materiale plastico (comprese eventuali
imbottiture).

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che propone, per tutti
gli elementi essenziali, nella composizione dell’allestimento e
dell’arredo, una quota di plastica riciclata post-consumo proveniente
da raccolta differenziata dei rifiuti urbani di almeno il 30% in peso
sul totale della plastica di ciascun elemento. Il punteggio e’
assegnato in maniera proporzionale al contenuto di materiale
riciclato da raccolta differenziata.

Verifica: Presentazione dell’elenco degli elementi di allestimento e
arredo e relative schede di prodotto o altra documentazione
equivalente e una certificazione rilasciata da un organismo di
valutazione della conformita’ ai sensi del Regolamento (CE)
n.765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato da
raccolta differenziata (es. certificazione “Plastica seconda vita” da
raccolta differenziata, Plastica Seconda Vita Mixeco, ReMade in Italy
o certificazioni equivalenti).

4.2.3 Veicoli pesanti per il trasporto materiale

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che per il trasporto
dei materiali utilizza veicoli pesanti N2 e N3 alimentati con
combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in
parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura
di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua
decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore
dei trasporti, quali, ad esempio: l’elettricita’; l’idrogeno; i
biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas
naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale
compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL) e gas
di petrolio liquefatto (GPL).

Verifica: Presentazione delle carte di circolazione dei veicoli
pesanti utilizzati

4.2.4 Alloggi per staff, invitati e relatori

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che sceglie quali
alloggi per staff, invitati e relatori strutture ricettive
specificamente certificate secondo standard di sistema come la
Registrazione EMAS o la certificazione di sistema ISO 14001 o la
certificazione di servizio Ecolabel UE.

Verifica: Presentazione dell’elenco delle strutture ricettive
individuate con evidenza della certificazione o della registrazione
di sistema o servizio richieste dal criterio e verifica in corso
d’opera da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto
dell’effettivo utilizzo di tali strutture.

4.2.5 Promozione della mobilita’ sostenibile

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che propone un piano
sulla mobilita’ sostenibile migliorativo rispetto alle disposizioni
gia’ previste nella clausola contrattuale 4.1.12 come ad esempio:

– installazione di sistemi di parcheggio per le biciclette, e-bike e
bici pieghevoli, attrezzati con punto di manutenzione e di ricarica
per agevolare lo spostamento dei fruitori dell’evento che arrivano
con la bicicletta;

– messa in sicurezza e illuminazione delle infrastrutture per la
mobilita’ a piedi e in bicicletta (se in area pubblica richiesta al
comune, se in area dell’evento a carico dell’offerente) messa a
disposizione di spogliatoi/ guardaroba/deposito borse, a seconda
del caso (vedi gare sportive all’aperto), il cui accesso e’
gratuito a coloro che dimostrano di aver raggiunto il luogo
dell’evento con mezzi di trasporto pubblici (autobus, treni) o con
altri mezzi privi di motore a combustione (bicicletta, monopattini
etc..);

– presenza mobility center (scooter per anziani e persone con
disabilita’, carrozzine di cortesia, ecc.);

– previsione di soluzioni collettive e/o servizio navetta con mezzi
sostenibili e/o cargo bike a servizio dell’organizzazione
dell’evento (trasporto materiali, staff e ospiti dell’evento);

– Destinazione degli introiti dei parcheggi a promuovere la mobilita’
sostenibile dandone preventiva informazione ai partecipanti;

– Realizzazione di app (disponibili anche free) per l’ottimizzazione
del servizio; ecc.

Verifica: Presentazione di un Piano di mobilita’ sostenibile
migliorativo sottoscritto dal legale rappresentante con il quale si
attestino e si descrivano le modalita’ proposte.

4.2.6 Sponsorizzazioni delle iniziative culturali

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che sceglie la
collaborazione di Sponsor che rispettano i principi di sostenibilita’
ambientale e sociale, che promuovono l’economia circolare e adottano
i criteri ambientali relativi alla loro “categoria merceologica”
lungo l’intera catena di fornitura, creando una maggiore
consapevolezza verso i portatori di interesse.

Verifica: Presentazione di preaccordi sottoscritti con gli sponsor
selezionati, corredati da una scheda per ogni sponsor che evidenzi il
possesso dei requisiti richiesti dal criterio come ad esempio
eventuali certificazioni di sistemi di gestione ambientale
(Registrazione EMAS, ISO 14001), di sistemi di gestione dell’energia,
di standard per la qualita’ sociale, di valutazioni di impatto
sociale, di sistemi di reporting ambientale e di sostenibilita’;
eventuali etichette ecologiche di prodotto (Ecolabel UE ed
equivalenti); impronte ecologiche di prodotto e di organizzazione;
campagne di sensibilizzazione realizzate; attuazione di best practice
in campo ambientale e sociale.

4.2.7 Scelta di fornitori con determinati standard ambientali e
sociali

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che sceglie fornitori
per la realizzazione dell’evento, che si impegnano per il
miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali attraverso il
possesso dei seguenti standard:

a. caratteristiche ambientali – I fornitori dell’organizzatore
dell’evento siano dotati di certificazioni di sistemi di gestione
(ad esempio ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale, ISO 50001
– Sistemi di Gestione dell’energia, EMAS) o offrano servizi
certificati (Ecolabel UE);

b. caratteristiche sociali e di trattamento dei lavoratori – Favorire
l’utilizzo di imprese sociali cooperative di tipo B, cosi’ come
disciplinate dalla legge n.381 del 8 novembre 1991 e dal
successivo decreto legislativo n.112 del 3 luglio 2017.

Verifica: presentazione dell’elenco dei fornitori con evidenza, per
il punto a) delle certificazioni richieste dal criterio e per il
punto b) di idonea documentazione comprovante la conformita’ al
criterio.

4.2.8 Valorizzazione del territorio

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che propone la
promozione e la valorizzazione del luogo dell’evento al fine di:

– favorire l’occupazione dei professionisti e aspiranti
professionisti del territorio, coinvolgendo nell’organizzazione uno
staff transgenerazionale, contrastando il fenomeno dello
spopolamento;

– coinvolgere nell’organizzazione le attivita’ economiche del
territorio rendendole parte del valore esperienziale della
manifestazione;

– promuovere le peculiarita’ del territorio rendendo unica
l’esperienza del visitatore attraverso iniziative di valorizzazione
territoriale integrata e partecipata finalizzate a generare impatti
positivi e a promuovere la ricchezza del territorio e le sue
peculiarita’, quali l’inserimento nel percorso dell’allestimento e
nell’apparato di comunicazione dell’evento di riferimenti espliciti
ad altri beni culturali, incluso il patrimonio immateriale, che
possano integrare l’offerta turistica ed esperienziale del luogo;

– organizzare eventi in sinergia con altri enti e istituzioni del
territorio attraverso una comunicazione condivisa e attuare
convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati per
realizzare iniziative co-prodotte e co-programmate con gli
stakeholder locali ispirate ai principi della sostenibilita’
culturale ed ambientale, dell’inclusivita’ e dell’accessibilita’
(ad esempio progetti di arte partecipata o di rigenerazione
urbana attraverso interventi collettivi realizzati con il
coinvolgimento delle comunita’ locali).

Verifica: Presentazione di una relazione sottoscritta dal legale
rappresentante contenente l’elenco delle attivita’ di promozione e
valorizzazione che verranno realizzate durante l’evento che
contribuiscono alle finalita’ su descritte e verifica in corso
d’opera da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto
dell’effettiva realizzazione di tali attivita’.

4.2.9 Tovaglie e tovaglioli

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che utilizza nell’area
di ristoro tovaglie realizzate con tessuti in possesso di etichetta
di qualita’ ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali
conformi alla UNI EN ISO 14024, o con l’etichetta Oeko-tex standard
100 o “Global Organic Textile Standard” e/o tovaglioli lavabili o
prodotti in carta tessuto privi di colorazioni o stampe e, se
disponibili, costituiti da cellulosa non sbiancata o da carta TCF o
da carta PCF.

Verifica: Presentazione delle schede di prodotto che riportano il
possesso dei requisiti contenuti nel criterio (certificazioni ed
etichette ambientali) e relative fatture.

4.2.10 Monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’evento

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica per grandi eventi e/o eventi che si ripetono
nel tempo

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che presenta un piano
di monitoraggio per gli aspetti ambientali che indichi come calcolare
e confrontare i consumi e le emissioni dell’evento e pianificare
azioni di miglioramento per le edizioni future, come ad esempio:

– il calcolo della quantita’ di emissioni di gas a effetto serra (GHG
– greenhouse gases), espressi in termini di CO2 equivalenti, e i
consumi energetici dovuti al trasporto degli stakeholder
(organizzatori, visitatori, fornitori, etc.);

– il monitoraggio dei consumi energetici e idrici dell’evento e il
calcolo della CO2 (senza considerare i trasporti);

– il calcolo della quantita’ di rifiuti prodotti suddivisi per
plastica/alluminio, carta, vetro, indifferenziato, organico;

– le azioni di miglioramento per la riduzione dei consumi e della CO2
prodotta.

Verifica: Presentazione di una relazione sottoscritta dal legale
rappresentante con una matrice che illustri per ogni anno: gli
aspetti monitorati, gli indicatori chiave, le azioni da attuare per
il monitoraggio, le modalita’ di misurazione, il calcolo dei
risultati, le azioni di miglioramento. Il rispetto del criterio e’
dimostrato anche con il possesso di una certificazione rilasciata ai
sensi della norma ISO 20121 (certificazione degli eventi
sostenibili), o, parimenti, altre prove che dimostrino e descrivano
le misure equivalenti adottate in materia di gestione ambientale, con
particolare riferimento ai punti indicati nel criterio. La stazione
appaltante prevede penalita’ in caso di non presentazione di tale
relazione entro un termine congruo individuato dalla stazione
appaltante stessa.

4.2.11 Scelta del luogo dell’evento

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che sceglie un luogo
che rispetti le seguenti caratteristiche, oltre a quelle previste dai
punti a) e b) della clausola contrattuale 4.1.10 Luogo dell’evento:

– utilizzare una illuminazione il piu’ possibile naturale (in caso di
eventi diurni)

– utilizzare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure
per tale sede sottoscrivere un contratto di fornitura di energia
proveniente da fonti rinnovabili.

Ulteriore punteggio e’ assegnato all’offerente che sceglie il luogo
in cui svolgere l’evento in aree marginali o da riqualificare (es.
aree industriali dismesse, periferie, piccoli borghi abbandonati,
ecc.).

Verifica: Presentazione del contratto con il luogo individuato,
corredato da una relazione sottoscritta dal legale rappresentante
contenente la motivazione della scelta per il rispetto del criterio e
relative prove, ovvero ad esempio contratto di fornitura energia
verde, presenza di pannelli fotovoltaici, attestazione che si tratta
di area dismessa, etc.

4.2.12 Aree “baby friendly”

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che prevede,
nell’ambito dell’area dell’evento, aree appositamente attrezzate per
il gioco e l’intrattenimento dei bambini, aree per l’allattamento e
il cambio pannolini, aree insonorizzate relax.

Verifica: Presentazione di una descrizione dell’area predisposta per
la conformita’ al criterio e verifica in corso d’opera da parte del
Direttore dell’esecuzione del contratto.

4.2.13 Squadra di eco-volontari

Punteggio premiante e’ assegnato all’offerente che prevede l’impiego
di una squadra di eco-volontari col compito di sovrintendere
all’attuazione di tutte le azioni di sostenibilita’ previste durante
lo svolgimento dell’evento.

Verifica: Presentazione di una relazione sottoscritta dal legale
rappresentante che descriva come si intende soddisfare il criterio,
elenco dei volontari e verifica in corso d’opera da parte del
Direttore dell’esecuzione del contratto.

(1) Universal design: approccio olistico ed innovativo alla
progettazione di prodotti, servizi e ambienti che sostiene la
diversita’ umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza
consentendo a tutte le persone di avere pari opportunita’ di
partecipazione in ogni aspetto della societa (dichiarazione di
Stoccolma dell’EIDD, 2004); articolo 2 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’,
approvata il 13 dicembre 2006 e recepita con legge n. 18 del 3
marzo 2009.

(2) Design for Disassembly (DfD): approccio alla progettazione di un
bene che applica tecniche mirate a semplificare il
montaggio/smontaggio dello stesso in modo da consentirne la
riparazione, l’aggiornamento e il riciclo, allungandone la durata
di vita utile o permettendo il riutilizzo dei componenti a fine
vita.

(3) Vedere le linee guida pubblicate dalla Agenzia per l’Italia
digitale (AGID)

(4) Vedi cap.3, nota n.2

(5) http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/06/Linee-Gu
ida-PEBA-ALLEGATO-1 Piano-strategico.pdf;
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/131
1244354128 plugin-LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE A
RCHITETTONICHE.pdf

(6) Ovvero la Classe 5 alla data di adozione del presente decreto


MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 2022 (Testo GU)
Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi. Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi. (22A06879) (GU Serie Generale n.282 del 02-12-2022)

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