MASE, rifiuti da esumazione e estumulazione

Il MASE, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito al trasporto di rifiuti di esumazione ed estumulazione effettuato dal gestore dei servizi cimiteriali e conferibilità degli stessi al centro comunale di raccolta.

In particolare, si chiede al Ministero chiarimenti n merito ai rifiuti da esumazione e estumulazione sulla:

  • legittimità ad effettuare il trasporto non accompagnato dal formulario di identificazione da parte del gestore dei servizi cimiteriali dei rifiuti provenienti dai cimiteri comunali periferici verso il cimitero centrale, dove è individuata un’area confinata per il deposito, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del DPR 254/2003, nonché se tale modalità di deposito temporaneo presso il cimitero centrale sia corretta;
  • possibilità, in subordine, di poter predisporre all’interno del centro comunale di raccolta realizzato in conformità al DM 8 aprile 2008, un’apposita area dedicata.

Il Ministero, dopo avere rammentato che il luogo di produzione di detti rifiuti è chiaramente l’area cimiteriale presso la quale vengono svolte le attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione e pertanto non è possibile ravvisare regimi derogatori alla disciplina applicabile, chiarisce:

  • in merito al trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione si rappresenta che lo stesso, trattandosi di rifiuti urbani, possa essere effettuato solo dal gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritti all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 1, sottocategoria D4 e senza che lo stesso venga accompagnato dal FIR, ai sensi dell’articolo 193, comma 7, del D. lgs. 152/2006. Tuttavia, qualora il gestore del servizio cimiteriale abbia ricevuto apposito affidamento dello specifico servizio da parte del comune, lo stesso può svolgere il trasporto in argomento purché iscritto all’Albo Gestori Ambientali nella categoria sopra specificata;
  • con riferimento, invece, alla possibilità di conferire i rifiuti da esumazione ed estumulazione contrassegnati con codice EER 20.01.40 e 20.03.99 presso i centri comunali di raccolta realizzati in conformità al DM 8 aprile 2008 e s.m.i., si rileva che nell’elenco riportato al punto 4.2, punto 31, dell’allegato 1, in corrispondenza dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.99 e 20.01.40 non sono annoverati rifiuti da esumazione ed estumulazione ma soltanto rispettivamente ‘cartucce toner esaurite’ e “rifiuti metallici”, ed è pertanto esclusa la possibilità di conferire tale specifica tipologia di rifiuti.

MASE, Interpello 2 dicembre 2022, n. 151820
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo ai rifiuti di esumazione ed estumulazione. 

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