Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’applicazione del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.
Interpello
In particolare, con istanza di interpello del 14.11.2022 (prot. 174315) la Città Metropolitana di Milano, i MASE chiedeva di confermare:
- Tale Decreto deve intendersi non applicabile ai rifiuti costituiti da EER 170504 “terre rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;
- Per il recupero di tali rifiuti devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione ai sensi dell’art. 184 – ter per l’ottenimento nella fattispecie di end of waste caso per caso;
- Nelle suddette autorizzazioni caso per caso l’end of waste prodotto, qualora utilizzato nel sito di bonifica di provenienza, dovrà essere conforme alla tabella 3 dell’allegato 1 del DM 152/2022 e ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All. 5, parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/06, in base alla specifica destinazione d’uso (colonna A e B) prevista dal progetto di bonifica.
Risposta MASE
Il Ministero, a tal riguardo, chiarisce:
- I rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato 1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.
- I provvedimenti autorizzativi devono individuare le operazioni di recupero/riciclaggio compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali. Inoltre, devono dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l’end of waste viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.
- I rifiuti costituiti da EER 170504 provenienti da siti contaminati che abbiano cessato la qualifica di rifiuti a seguito di un’operazione di recupero autorizzata caso per caso possono essere utilizzati nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica. In tal caso è opportuno utilizzare, ai fini della verifica della conformità dell’eluato, le metodiche e i limiti da utilizzare al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998.
MASE, Interpello 14 novembre 2022 (prot. 174315)
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 relativo all’interpretazione del Decreto n. 152/2022 – Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.