Il Ministero della Transizione Ecologica, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (Dm 188/2020) in raccordo con il Dm 5 febbraio 1998.
In particolare, con interpello 139984 del 10/11/2022, vengono richiesti chiarimenti su:
- l’applicazione del Decreto Ministeriale 188 del 22 settembre 2020, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone», e il raccordo con il DM 5 febbraio 1998, per l’adeguamento alle procedure semplificate ex. art. 216 del D.lgs. 152/2006;
- se i codici EER 030308 e EER 191201, previsti dal DM 188/2020, che non rientrano tra i codici EER previsti al punto 1.1 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del DM 5 febbraio 1998, possono essere gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.
Con riferimento al primo quesito il MiTE precisa che l’adozione del DM 188/2020 ha determinato la cessazione dell’applicazione delle previsioni di cui al DM 05/02/1998, per i rifiuti di carta e cartone e specificatamente per quelli indicati al punto 1.1., allegato 1, sub-allegato 1, i cui codici sono i seguenti EER 150101, 150105, 150106, 200101. Tuttavia, il dm 118/2020 non disciplina alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente o dal DM 05/02/1998 oppure dalle autorizzazioni già concesse.
In conclusione, secondo il MiTE, ne deriva che:
- laddove sia già stata rilasciata un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati avrebbe dovuto presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero, in caso di procedura ordinaria, un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211, Dlgs 152/2006;
- diversamente, nel caso di autorizzazione per nuovi impianti e/o cicli produttivi, il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata dovrà essere valutata alla luce dei criteri normativi vigenti e in relazione alle caratteristiche del caso specifico.
Con riferimento al secondo quesito, circa le operazioni di recupero afferenti ai rifiuti aventi codici EER 030308 (scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati) e EER 191201 (carta e cartone), il MiTE rappresenta che gli stessi non possono essere gestiti nell’ambito della procedura semplificata in quanto non rientranti tra quelli indicati nel DM 5/02/1998.
Conseguentemente i soggetti già in possesso di un’autorizzazione avrebbero dovuto provvedere ad un aggiornamento della stessa entro i 180 giorni previsti dall’articolo 7 del Regolamento; ovvero i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti dovranno presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni di cui Titolo III-bis parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
MiTE, Interpello 10 novembre 202, n. 139984
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs 152/2006 relativo al DM 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone” e raccordo con il DM 5 febbraio 98″.
Vedi anche New:
MiTE, Autorizzazione End of waste carta e cartone