Cassazione penale, terre e rocce come sottoprodotti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 38864/2022, si è pronunciata sulle condizioni affinché le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotti.

In tema di gestione dei rifiuti, l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, trattandosi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, è subordinata alla prova positiva, da parte dell’imputato, della sussistenza e del rigoroso rispetto di tutte le condizioni previste per la sua operatività, configurandosi in mancanza la fattispecie dell’articolo 256, comma 1, del Dlgs n. 152 del 2006, che punisce chi effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

Nel caso in esame, la Corte ha poi negato l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la “particolare tenuità del fatto“, in quanto nei reati di illecita gestione e abbandono di rifiuti, data la notevole quantità di rifiuti rinvenuti, non è sufficiente che il fatto di reato sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o dei pericolo, valutate ai sensi dell’articolo n. 133, comma primo, del Codice Penale, sia ritenuta di particolare tenuità, profilo che può essere escluso con un giudizio fondando su criteri di oggettività e gravità della condotta.


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