MiTE, chiarimenti su classificazione rifiuti

Il MiTE, con circolare n. 128108 del 17 ottobre 2022, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle linee-guida SNPA sulla classificazione rifiuti, di cui al Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021.

In sintesi, i punti chiariti sono:

1) Gerarchia delle fonti

Le Linee guida, seppur approvate con decreto direttoriale (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale, ossia l’articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (cfr. sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170).

2) Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma

3) Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto

4) Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione

Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.

5) Parametri analitici pertinenti

Tra i quesiti posti viene richiesto se “qualora il soggetto che redige il piano di campionamento sia diverso da quello che redige il giudizio di classificazione, sia opportuno riportare i relazionali di tale scelta anche nel giudizio di classificazione o meno”.
Il Mite chiarisce che la forma non sia vincolante, purché nella documentazione predisposta siano riportate in modo chiaro le informazioni sulla base delle quali il produttore, ovvero il soggetto che ha operato per conto del produttore, ha effettuato determinate scelte nella fase di classificazione. Sulla base di tale considerazione ne consegue che il soggetto che attua le varie fasi del processo non debba essere necessariamente unico, purché sia evidente il processo decisionale attuato.

6) Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

Nell’ambito del paragrafo 3.5.4 (relativo ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione) delle linee guida, le attività menzionate come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17 rappresentano solo esempi, come appare evidente dal fatto che le stesse sono seguite dalla dicitura “ecc.” da cui si deduce che anche attività di altro tipo possono rientrare nella casistica indicata.

7) Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione:

Un altro aspetto da chiarire riguarda se, nella fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell’elenco europeo, sia necessario il rispetto delle modalità riportate nei riquadri da 2.1 a 2.3 delle linee guida SNPA. Su tale aspetto si ritiene che, date le specifiche modalità e disposizioni normative stabilite per la gestione di tale flusso di rifiuti, anche nel caso di rifiuti pericolosi (si veda, ad esempio, l’articolo 184, comma 5-quater, del d.lgs. n. 152/2006 o l’articolo 193, comma 7, del medesimo decreto), non siano da applicarsi le suddette modalità operative da parte del produttore.

8) Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico

9) Classificazione degli imballaggi

10) Chiarimenti su classificazione HP14

L’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica (tabella 4.1.0 b) i) o 4.1.0 b) ii) a seconda delle informazioni sulla degradazione rapida), che della tossicità acuta se sono disponibili dati adeguati per gli altri livelli trofici (in base ai criteri della tabella 4.1.0 b) iii)), effettuando quindi la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa.

11) Chiarimenti su classificazione HP3

In ordine al chiarimento richiesto sullo schema decisionale riportato nel paragrafo 4.3.3 delle Linee guida del SNPA, si segnala la presenza di un errore in base al quale risulta assente il passaggio che prevede, nel caso di rifiuti solidi contenenti ad esempio una sostanza H225, di dover effettuare un test o di avvalersi del principio “ove opportuno e proporzionato”. Ne consegue che la dicitura “Il rifiuto è un solido contenente una o più sostanze H228?” debba essere sostituita con la dicitura “Il rifiuto è un solido e contiene una o più sostanze classificate secondo quanto riportato in Tabella 3?”.

13) Normativa Seveso

14) Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani


Circolare 17 ottobre 2022, n. 128108
OGGETTO: LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DEL SNPA DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021– CHIARIMENTI APPLICATIVI

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