Trasporto merci pericolose, modifiche Ue Adr/Adn

Il Consiglio Ue, con decisione del 26 settembre 2022, n. 1663, si è espresso sulle modifiche degli allegati dell’ADR e alle modifiche del regolamento allegato all’ADN.

In particolare, la posizione riguarda le modifiche degli allegati dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (Adr) e del regolamento allegato all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (Adn).

Come riportato nei considerando l’Unione non è parte contraente dell’ADR né dell’ADN, ma questo non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organismo istituito dall’uno o dall’altro accordo, in particolare tramite gli Stati membri che sono parti contraenti dell’uno o dell’altro accordo, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto. 

Ai sensi delle norme sul ADR/ADN le proposte di modifica degli allegati si considerano accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui sono state trasmesse (nel caso di specie luglio 2022), almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non si opponga a tali modifiche.


Decisione (UE) 2022/1663 del Consiglio del 26 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e del regolamento allegato all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

Torna in alto