La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30681/2022, si è pronunciata in materia di rifiuti sulla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 133 d.lgs. 152/2006.
Va esclusa la riconoscibilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in considerazione, sia del quantitativo consistente di materiale sversato su terreno sia, seppur implicitamente, della elevata esposizione a pericolo ambientale che ne è conseguita, tenendo conto della effettiva consistenza di tale materiale: trattandosi, in realtà, di rifiuti non pericolosi frammisti ad altri pericolosi.
Secondo la Corte, la valutazione fatta dal tribunale non è manifestamente illogica, come tale non censurabile nel giudizio di legittimità, avendo il giudice fatto emergere le ragioni per le quali il pericolo per l’ambiente e la sua compromissione sono stati giudicati non esigui, al punto tale da non consentire il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità richiesta dall’imputato.
Il riferimento dell’imputato all’assenza di pericolo è, difatti, smentito dalla presenza di materiale pericoloso (imballaggi con residui di sostanze pericolose, fusti di vernice, olio, diluenti etc.); inoltre, il richiamo alla non abitualità della condotta e alla irrilevanza della contestazione di tre contravvenzioni, è eccentrico rispetto alla motivazione, incentrata piuttosto sul dato della consistenza dei rifiuti e del correlato pericolo ambientale.
A tale ultimo riguardo, la Corte ricorda che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.