Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5863/2022, si è pronunciato sulla definizione di messa in sicurezza di emergenza.
Deve accedersi ad una definizione ampia del concetto di messa in sicurezza d’emergenza, facendovi rientrare ogni intervento immediato atto a contenere la diffusione della contaminazione, tra i quali può essere annoverata la realizzazione di una barriera idraulica, finalizzata ad evitare il propagarsi di fattori inquinanti nella falda .
Al riguardo, la locuzione “eventi di contaminazione repentini”, presente nella definizione di messa in sicurezza d’emergenza contenuta nell’art. 240, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 152/2006, non implica infatti l’istantaneità degli effetti, potendo questi, una volta manifestatisi inaspettatamente, protrarsi nel tempo e divenire addirittura permanenti.
Invero, trattandosi nel caso di specie di quantità significative di sostanze inquinanti nelle acque di falda può dirsi certamente integrato il requisito della condizione di emergenza, ai sensi dell’art. 240, lett. t), n. 2, d.lgs. n. 152/2006.