Impianti fotovoltaici, nuovo modello unico semplificato

Il MiTE ha firmato il decreto sul Modello unico semplificato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 200 Kw.

Applicazione

Il Dm definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al Dm 19/05/2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del D.lgs. 03/03/2011, n. 28.

Il modello unico, in Allegato 1, è costituito da 2 parti:

  • Parte I – dati da fornire prima dell’inizio dei lavori;
  • Parte II – dati da fornire alla fine dei lavori.

Ai sensi del terzo periodo dell’art. 7-bis, comma 5, del D.lgs. 28/2011, rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto gli impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi della lett. c) dell’art. 136, comma 1, del D.lgs. 42/2004, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Esclusione

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto gli impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili di cui alle lett. b) e c), dell’art. 136, comma 1, del D. Leg.vo 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo.

Secondo l’art. 6, il Dm entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.


Decreto Ministeriale 2 agosto 2022, n. 297

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