Il MiTE ha firmato il decreto sul Modello unico semplificato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 200 Kw.
Applicazione
Il Dm definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al Dm 19/05/2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del D.lgs. 03/03/2011, n. 28.
Il modello unico, in Allegato 1, è costituito da 2 parti:
- Parte I – dati da fornire prima dell’inizio dei lavori;
- Parte II – dati da fornire alla fine dei lavori.
Ai sensi del terzo periodo dell’art. 7-bis, comma 5, del D.lgs. 28/2011, rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto gli impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi della lett. c) dell’art. 136, comma 1, del D.lgs. 42/2004, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Esclusione
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto gli impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili di cui alle lett. b) e c), dell’art. 136, comma 1, del D. Leg.vo 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo.
Secondo l’art. 6, il Dm entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.