Il MiTE, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sul sistema di preparazione per il riutilizzo all’interno degli esercizi commerciali di rivendita di capsule di caffè, ove le medesime capsule vengano conferite dai clienti.
Il MiTE chiarisce che l’operazione di “disassemblaggio” della capsula di caffè esausto, si configura come un’operazione di “trattamento” di rifiuti, che può avvenire esclusivamente in appositi impianti autorizzati, anche ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006.
Secondo il MiTE, le operazioni effettuate su capsule di caffè esausto, che sono già diventate rifiuto, vengono erroneamente individuate quali attività di “riutilizzo”, che presuppone il reimpiego del prodotto.
Ne consegue che i cd. “centri per il riuso” citati dall’istante, presso i quali vengono svolte le operazioni tramite le quali un prodotto usato possa essere reimpiegato, pur rappresentando un chiaro esempio di incentivo all’economia circolare, nonché una buona pratica da rafforzare, non costituisce uno strumento idoneo alla raccolta e al trattamento dei rifiuti di capsule di caffè esausto.
In merito, poi, alla possibilità per gli operatori di “intercettare” detta tipologia di rifiuti prima che gli stessi siano erroneamente gestiti tramite lo strumento del deposito temporaneo prima della raccolta, di cui al citato articolo 185-bis, bisogna distinguere:
- qualora le capsule di caffè esausto fossero “lasciate vuote dopo l’uso”, esse rientrerebbero nella categoria degli imballaggi, come stabilito dall’allegato E parte IV D.lgs. n. 152/2006, e in quanto tali, soggette a regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Le stesse sarebbero pertanto idonee al deposito temporaneo presso il punto vendita, ai fini del successivo trasporto presso un impianto di recupero, che nel caso di specie è da effettuarsi mediante il consorzio di filiera specifico per il materiale che compone le capsule (alluminio o plastica);
- se, al contrario, le capsule in questione fossero destinate ad essere gettate insieme al caffè, ai sensi del medesimo allegato E non rientrerebbero nella definizione di imballaggi, quindi non assoggettabili a regimi di EPR e conseguentemente, il deposito temporaneo prima della raccolta presso i locali del rivenditore non appare possibile.
MiTE – Interpello 21-07-2022
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla interpretazione dell’articolo 179, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, in ragione di procedure di recupero di materiale riciclabile.