Con decreto del 26 luglio 2022 sono state approvate specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti/impianti di stoccaggio rifiuti e centri di raccolta, sulla base delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Applicazione
Le norme tecniche, in vigore dal 9 novembre 2022, si applicano a:
- stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi,
- centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
Le norme tecniche si applicano alle attività di:
- nuova realizzazione;
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Queste, “fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi”, devono adeguarsi alle nuove regole entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto (9 novembre 2022). Il decreto comunque non comporta adeguamenti per le attività in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2.
Il decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ossia il 9 novembre 2022.
Decreto Ministeriale 26 luglio 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.