L’Albo fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto di rifiuti, in particolare “Cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano“, “Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano” e “Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia“.
In particolare, i chiarimenti pervenuti dalle Sezioni regionali e da alcune associazioni di categoria economica riguardano:
1. Cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano
E’ stato chiesto di specificare in quale categoria di cui al DM 120/2014 debba iscriversi l’impresa estera che effettui trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano.
Il Comitato ha precisato che i trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano rimangono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci, stante l’attuale quadro normativo sull’autotrasporto; per le medesime ragioni non è altresì ammissibile l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 di un’impresa di autotrasporto stabilita all’estero, per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo Stato italiano di rifiuti.
2. Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano
E’ stato chiesto quale categoria di iscrizione all’Albo sia necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.
La direttiva 92/106/CEE e il Dm 15 febbraio 2001, prot. n. 28T di recepimento assimila, ove ricorrano i presupposti del trasporto combinato, i tragitti iniziali e/o terminali su strada ai trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
Il Comitato ha quindi ritenuto che debba iscriversi nella categoria 6 dell’Albo:
- l’impresa stabilita in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, nonché
- l’impresa stabilita in Italia,
purché in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto combinato, che intenda effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai sensi del richiamato articolo 4 del DM 15 febbraio 2001.
Diversamente, qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stessi sono svolti da un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio.
Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato (diverso dall’Italia) appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al reg. (CE) 1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della circolare.
3. Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia
Dubbi interpretativi sullo svolgimento dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l’impresa sia iscritta nelle catt. 1, 4 e 5.
Al riguardo, il Comitato nazionale ha precisato tra l’altro che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti:
- alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3 (non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta),
- purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio)
- nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.
Circolare 28 luglio 2022, n. 7
Iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto