La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27697 del 18 luglio 2022, si è pronunciata sulla fattispecie di abbandono, deposito incontrollato di rifiuti, ribadendo la differenza di sanzione tra violazioni commesse da privati e violazioni commesse da titolari di imprese o enti.
Va ricordato che, pur essendo comuni alle fattispecie di cui agli artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti, le sole violazioni commesse da privati possono essere ritenute soggette alla sanzione amministrativa ex art. 255; laddove, invece, a violare il divieto siano titolari di imprese o enti, tali condotte saranno punite con la sanzione penale, ex art. 256, comma 2.
Le peculiari qualifiche soggettive rivestono, quindi, nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, comma 2”.
Nel caso di specie, l’affittuario di un terreno era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. A) e B) d.lgs 152/2006, in quanto in assenza di specifica autorizzazione, abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti pericolosi e non.