Cassazione penale, reato combustione illecita rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 24302/2022, si è pronunciata sul reato di combustione illecita di rifiuti, ex art. 256-bis dlgs 152/2006, affermando che risponde del reato anche chi mantiene il fuoco originariamente acceso da altri e non soltanto chi ha appiccato il fuoco.

Il “nuovo” art. 256-bis, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 136 del 2013, come convertito con modifiche nella legge n. 6 del 2014, nel medesimo d.lgs., ha previsto due delitti nei primi due commi (…) Il primo comma così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

Secondo la Corte, la circostanza che il legislatore abbia introdotto l’espressa clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato“, e l’aver tipicizzato la condotta con il termine linguistico “appicca il fuoco”, senza ulteriori specificazione, a differenza della previsione dell’art. 424 cod.pen. nella quale assume significato e rilevanza penale solo se da esso “sorge il pericolo di un incendio”, costituiscono elementi sulla base dei quali si deve ritenere la fattispecie quale reato di pericolo concreto per il quale non assume rilievo l’evento dannoso del danno all’ambiente.

Prosegue la Corte, correttamente il Collegio di appello ha chiarito che, allorché la disposizione da ultimo menzionata punisce “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata”, la sanzione non attiene soltanto a chi fa iniziare il fuoco, bensì pure a chi mantiene il fuoco originariamente acceso, poiché lo scopo della norma è di impedire che siano bruciati dei rifiuti.

Pertanto, la logica conseguenza della identificazione del delitto in discussione come ‘reato di pericolo’ è che sia corretta l’estensione della condotta penalmente sanzionata, che il Giudice di appello ha operato, non soltanto all’azione materiale di ‘appiccare’ il fuoco, bensì pure al mantenimento del fuoco, se l’incendio riguarda rifiuti abbandonati: è di assoluta evidenza che il pericolo persista in parallelo alla prosecuzione dell’incendio medesimo, e quindi che la sua alimentazione concorra a integrare il reato.


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