Il MiTE, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla gestione di rifiuti da articoli pirotecnici affermando che gli impianti che intendono trattarli devono essere autorizzati sia ai sensi della normativa ambientale sia a quella relativa alla pubblica sicurezza.
Il Mite ha risposto all’interpello della Regione Abruzzo (15 luglio 2022, prot. n. 88853) che chiedeva chiarimenti sull’applicabilità della normativa della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 alle fasi successive alle operazione di R12 o D13 sui rifiuti aventi i seguenti EER:
- 16 01 10* (componenti esplosivi, ad esempio “air bag”)
- 16 04 01* (munizioni di scarto);
- 16 04 02* (fuochi artificiali di scarto);
- 16 04 03* (altri esplosivi di scarto).
Il MiTE richiama la normativa e precisa che:
- il comma 1, lett. e) dell’articolo 185, stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006 i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da “articoli pirotecnici”;
- gli stessi, secondo il comma 4 bis dell’art. 185 sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 12 maggio 2016 – di attuazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 – e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza.
In particolare, il MiTE in relazione al quesito (e richiamando altresì le definizioni di cui alla Direttiva 2013/29/UE) segnala che esclusivamente i rifiuti aventi EER 16 01 10 (ad esempio “air bag”) e EER 16 04 02 rientrano nell’ambito di applicazione della gestione dei rifiuti, mentre quelli identificati con EER 16 04 01* e EER 16 04 03* sono esclusi per definizione.
Ne consegue che gli impianti che intendano trattare e smaltire i rifiuti da articoli pirotecnici per come definiti nella Direttiva 2013/29/UE, in virtù della persistente capacità esplodente, devono essere autorizzati sia ai sensi della normativa ambientale sia a quella relativa alla pubblica sicurezza.
MiTE – Interpello 15 luglio 2022, prot. n. 88853
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’applicabilità della parte IV del D.lgs. 152/2006 alle operazioni di distruzione della parte esplosiva o dell’intero rifiuto EER 16 01 10*, 16 04 01*,16 04 02*, 16 04 03*.