La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19748 del 20 giugno 2022, si è pronunciata sulla corretta compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), in particolare nel caso di specie sull’indicazione del peso da verificarsi a destino.
Chi effettua il trasporto di rifiuti deve indicare, all’atto della partenza come a destino, nell’apposito formulario, la quantità degli stessi e la mancata indicazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 259 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo qui operante, in quanto, ove, come nella specie, manchino le indicazioni del peso dei rifiuti determinato a destinazione, tale informazione dovuta per legge non è comunque ricostruibile sulla base delle altre indicazioni presenti nel formulario stesso.
L’omessa indicazione, nel formulario di identificazione, del peso dei rifiuti verificato a destino – eludendo il rigore formale della normativa, che ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati, e così di garantire una completa tracciabilità di tale attività – non può, d’altra parte, intendersi supplita per relationem, come assume la ricorrente, dall’avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario, quanto meno al fine di ritenere comunque ricostruibile l’informazione omessa.
La Corte, inoltre, ha ricordato che nel caso di trasporto rifiuti i soggetti coinvolti, ossia il produttore e trasportatore, sono ugualmente obbligati a compilare in maniera completa ed a sottoscrivere il formulario per il trasporto e, in caso di irregolarità, soggiacciono ciascuno alla sanzione amministrativa ex art. 258 del Dlgs 152/2006.
Nel caso di specie, era stato ritenuto responsabile anche il trasportatore per non avere debitamente compilato il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e, in particolare non avere indicato il peso presunto del rifiuto prima della partenza sul presupposto che l’art. 258 d.lgs. n. 152 del 2006, ratione temporis applicabile, sanzionava ‘in maniera omnicomprensiva chiunque effettui il trasporto dei rifiuti in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 193 del medesimo d.lgs., quindi anche il trasportatore che quale ‘operatore professionale’ trasportava rifiuti in conto terzi.