Cassazione penale, natura reato abbandono rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20713 del 27 maggio 2022 si è pronunciata sulla natura istantanea o permanente del reato di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti ai fini della prescrizione.

A fronte di due apparenti diversi orientamenti, che propongono, quanto alla natura del reato contestato, rispettivamente una ricostruzione nel senso di una fattispecie di tipo permanente oppure un reato meramente istantaneo si è chiarito come il descritto contrasto sia da considerarsi più apparente che reale, dovendosi verificare, piuttosto, le concrete circostanze che connotano la presenza in loco dei rifiuti, per cui ogni qualvolta l’attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma – pur elementare – di gestione del rifiuto, la relativa illiceità penale caratterizza l’intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio.

Ove, invece, siffatta attività non costituisca l’antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l’intero disvalore penale della condotta, deve escludersi la natura di reato permanente. Essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, così che risulterebbe irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto.


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