La Corte di Cassazione, con la Sentenza 18413/2022, si è pronunciata sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 affermando che la colpa di organizzazione deve essere rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato.
In tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies), la Corte si è pronunciata sulla necessità che la colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell’ente) responsabile del reato.
Secondo la Corte, la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione “non puo’ assurgere ad elemento costitutivo della tipicita’ dell’illecito dell’ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va pero’ specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente puo’ dare dimostrazione della assenza di tale colpa”.
Osserva difatti la Corte come «l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell’illecito dell’ente, tali essendo, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cd. immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due».
Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilita’ dell’ente come conseguenza indefettibile alla sola dimostrazione della sussistenza del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica dell’agente; il tutto, fra l’altro, attribuendo all’organismo di vigilanza compiti incardinati nel sistema di gestione della sicurezza (dei macchinari aziendali) del tutto estranei ai compiti che l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 assegna a tale organismo, che sono essenzialmente quelli di sorvegliare e verificare regolarmente la funzionalita’ e l’osservanza dei modelli organizzativi richiamati dallo stesso articolo 6 cit..