Cassazione penale, nozione discarica abusiva

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19864 del 20 maggio 2022, si è pronunciata in merito alla distinzione del reato di gestione di discarica non autorizzata con il deposito incontrollato di rifiuti.

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata.

La distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell’area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati.

Nel caso di specie, il Giudice di merito ha ritenuto la sussistenza del reato di discarica non autorizzata tenuto conto delle dimensioni dell’area, circa 400 mq., della presenza di rifiuti di varia natura (oltre agli elettrodomestici, plastica varia, cavi elettrici, pezzi di legno, reti di recinzione, scarti di infissi), del quantitativo.


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