La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18513 dell’11 maggio 2022, si è pronunciata sulle condizioni affinché le materie fecali siano escluse dalla disciplina dei rifiuti, ex art. 185 d.lgs 152/2006.
La Corte ha ribadito che l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola, la predetta esclusione è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e che l’effettiva riutilizzazione nell’attività agricola deve essere dimostrata dall’interessato.
Infatti, i c.d. effluenti di allevamento costituiscono rifiuti salvo che non siano riconducibili al disposto dell’art. 185, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 152/2006, che esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b) dello stesso articolo (che richiama i sottoprodotti di origine animale), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati
nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Rispetto a tali materie, dunque, la disposizione sostanzialmente pone l’accento sulla provenienza delle stesse da attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività.