Radiazioni ionizzanti, protezione lavoratori attività emergenziali

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 22 aprile 2022, ai sensi del Dlgs 101/2020 stabilisce le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali.

Il decreto, in vigore dal 7 maggio 2022, in attuazione dell’articolo 124, comma 12, del Dlgs 101/2020 (sulla protezione dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti) “stabilisce le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali e che, in relazione all’attivita’ a cui sono adibiti, sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti”.

L’articolo 4 individua le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento, che sono:

a) il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo;
b) il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi;
c) la messa in sicurezza di materiali radioattivi;
d) la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti;
e) la delimitazione delle aree contaminate;
f) il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari;
g) la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento;
h) la bonifica di ambienti contaminati.

Il provvedimento definisce anche:

  • le indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell’esposizione di emergenza;
  • la valutazione dello scenario operativo;
  • le misure protettive e le strategie per la gestione dell’emergenza;
  • le squadre speciali di intervento.

Decreto Ministeriale 22 aprile 2022
Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

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