La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11034 del 28 marzo 2022, ha riaffermato la sussistenza dell’obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori macchinari provvisti di blocco automatico atto a impedire di entrare in contatto con le parti in movimento anche con attrezzature acquistate prima della “Direttiva Macchine”.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori macchinari provvisti di blocco automatico atto a impedire di entrare in contatto con le parti in movimento è configurabile anche in relazione alle attrezzature acquistate prima dell’entrata in vigore della “Direttiva Macchine” del 1996, in base al combinato disposto di cui agli artt. 70, comma 2, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, e 6.3. dell’allegato V al predetto decreto legislativo.
Nel caso di specie, è stato ritenuto responsabile, per colpa, il datore di lavoro per non aver previsto l’installazione di un dispositivo di sicurezza che avrebbe impedito l’evento, costituito dalle pedane laterali sensibili, imposto non solo dalla normativa UNI, ma anche dall’allegato V del decreto legislativo n. 81/2008, e di non aver valutato il relativo rischio.