Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2370 del 31 marzo 2022, si è pronunciato sull’individuazione del responsabile dell’inquinamento ambientale soffermandosi tra l’altro sulle “contaminazioni storiche” e trasferimento di azienda.
A tal riguardo, il Collegio richiama i principi applicabili in materia:
Secondo il Consiglio di Stato l’autorità amministrativa nei casi di inquinamento ambientale, dovendo risolvere questioni tecniche di particolare complessità, dispone, nell’individuare le soluzioni applicabili, di una discrezionalità molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici.
L’individuazione della responsabilità per l’inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del “più probabile che non”, sicché è sufficiente perché il responsabile si intenda legittimamente accertato che il nesso eziologico ipotizzato dall’Amministrazione sia più probabile della sua negazione, potendosi a tali fini accedere anche alla prova per presunzioni.
Precisa ancora l’adito Collegio che l’art. 242, comma I, D.Lgs. n. 152/2006, nel fare riferimento specifico anche alle “contaminazioni storiche”, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi (rectius: conclusasi) in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di aggravamento della situazione sia ancora attuale.
Infine, la responsabilità di un’impresa per l’inquinamento deve essere intesa in termini sostanziali, considerando che i fenomeni societari relativi ai gruppi, alle forme di successione e al trasferimento d’azienda danno luogo ad una successione universale inter vivos che generano la responsabilità dell’acquirente.