La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11065 del 30 marzo 2022, si è pronunciata in materia di sottoprodotti riaffermando che incombe sull’interessato l’onere della prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, a un ulteriore utilizzo.
In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, a un ulteriore utilizzo; in definitiva, venendo in rilievo una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività è a carico dell’imputato.
Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva ritenuto colpevole il titolare di un’impresa del reato di cui all’art. 256, comma 2, in relazione al comma 1 lett. a, del d.Igs. n. 152 del 2006, in quanto in violazione dell’art. 192, comma 1, del medesimo decreto legislativo, abbandonava rifiuti speciali non pericolosi, tra cui rottami ferrosi, ceneri derivanti da combustione, una batteria esausta per muletto e imballaggi metallici, per un totale di 820 chilogrammi, nell’area adiacente al capannone all’interno del quale veniva svolta l’attività di impresa.
Il giudice di primo grado ha escluso anche che si fosse in presenza di un deposito temporaneo, in quanto i rifiuti non erano divisi per categorie omogenee, ma confusi tra loro in modo casuale e disordinato.