La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7874 del 4 marzo 2022, si è pronunciata in merito alla fattispecie di violazione di prescrizioni previste nell’Aia confermando la rilevanza penale quando riferita alla “gestione dei rifiuti“.
Secondo la Corte, è lo stesso legislatore che all’interno dell’art. 29-quattuordecies d.lgs. n. 152 del 2006, nel descrivere le condotte attribuibili a colui che è titolare dell’autorizzazione integrata ambientale, distingue tra l’inosservanza in generale di una qualsiasi delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, relativamente alla quale si applica la sola sanzione amministrativa, e le violazioni “qualificate”, tra cui quelle concernenti la «gestione dei rifiuti», penalmente rilevanti.
Inoltre, prosegue la Corte, “non sembra dubitabile che l’apposizione di etichettatura sui contenitori o di segnaletica nelle aree destinate al deposito dei rifiuti, proprio in quanto funzionale ad una corretta informazione sulla natura e tipologia degli stessi per tutti coloro che con i medesimi vengono in contatto, attenga alla «gestione dei rifiuti»”.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la responsabilità penale, in relazione all’art. 29-decies del d.lgs. 152/2006, del rappresentante legale esercente l’attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per avere violato le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e, in particolare, per non avere apposto l’apposita cartellonistica, con indicazione dei codici EER, nonché per l’errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi.