FGAS, nuovi regolamenti Ue requisiti minimi certificati

La Commissione Ue ha approvato tre regolamenti Fgas 2025/623, 2025/625 e 2025/627 recanti i requisiti minimi per i certificati delle persone rispettivamente per recupero di solventi, apparecchiature antincendio e commutatori elettrici fissi.

Sintesi

I nuovi regolamenti approvati dalla Commissione Ue, in vigore dal 20 aprile 2025, sono stati pubblicati nella GUUE del 31 marzo 2025.

In particolare, i regolamenti aggiornano i requisiti minimi per i certificati che devono possedere le persone fisiche (anche giuridiche per antincendio) per svolgere le attività di:

  • installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e recupero di gas fluorurati a effetto serra;
  • installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature fisse di protezione antincendio, nonché controlli delle perdite e recupero di gas fluorurati a effetto serra;
  • recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature.

I regolamenti prevedono in relazione all’obbligo di possesso del certificato una deroga massima di 24 mesi per le persone fisiche che:

  • sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività pertinente;
  • svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un certificato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

Per quanto riguarda i certificati esistenti, gli Stati membri devono provvedere affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione dimostrino che le persone fisiche certificate siano in possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche di cui agli allegati I dei regolamento in parola.

Inoltre, gli stessi devono provvedere affinché i titolari di certificati esistenti siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro competenze e conoscenze conseguendo il livello richiesto per il certificato specificato nell’allegato I.

Regolamento (UE) 2025/623

Recupero solventi a base di gas fluorurati a effetto serra

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione

Il regolamento, che abroga il precedente regolamento (CE) n. 306/2008, si applica alle persone fisiche che recuperano solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature interessate.

Regolamento (UE) 2025/625

Apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas fluorurati a effetto serra

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione

Il regolamento, che abroga il precedente regolamento (CE) n. 304/2008, si applica alle persone fisiche (il primo punto anche alle persone giuridiche) che svolgono le seguenti attività:

  • installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, o le pertinenti sostanze alternative perfluoro (2-metil-3-pentanone), trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) e 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP);
  • controlli delle perdite delle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
  • recupero di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse di protezione antincendio.

Il regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature fisse di protezione antincendio.

Regolamento (UE) 2025/627

Commutatori elettrici fissi contenenti i gas fluorurati a effetto serra

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione.

Il regolamento, che abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:

  • installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti i gas fluorurati a effetto serra di cui all’allegato I, all’allegato II, sezione 1, e all’allegato III del regolamento (UE) 2024/573;
  • recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi.

Il regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso i siti del fabbricante di commutatori elettrici fissi.


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